Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 1022
CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Compensazione delle spese di lite

    La Corte ritiene che non sussistano le condizioni per la compensazione delle spese, in quanto l'annullamento dell'atto impositivo è avvenuto dopo la proposizione del ricorso e non sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione. La Corte condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado.

  • Accolto
    Compensazione delle spese di lite

    La Corte ritiene che non sussistano le condizioni per la compensazione delle spese, in quanto l'annullamento dell'atto impositivo è avvenuto dopo la proposizione del ricorso e non sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione. La Corte condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 1022
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1022
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo