TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/11/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 4161/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Marina Righi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 07/07/2025 e presentato dai coniugi
, con l'avv. TARDIVO LISA SABRINA ELENA, e Parte_1
, con l'avv. MURARO ANNA MARIA Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 25/09/2010 a GALLIERA
VENETA (PD).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
31/10/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 27/10/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4161/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/09/2010 da (C.F. Parte_1
), n. a CITTADELLA (PD) il 12/02/1987, e C.F._1 Parte_2
(C.F. ), n. a CITTADELLA (PD) il 07/11/1980,
[...] C.F._2
e trascritto al n. 14, Parte II, Serie A, Anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di GALLIERA VENETA (PD) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto non è previsto alcun contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
Pers 2) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori Per_1
ma con residenza prevalente presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli minori a week-end alternati, il venerdì sera dalle ore 19.00, con prelievo dei minori presso la madre fino al lunedì mattina con riaccompagnamento degli stessi presso la scuola;
il mercoledì dalle ore 18.00 fino al giovedì mattina con riaccompagnamento dei figli presso la scuola, nonché ogni altro giorno e momento in cui lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei
Pers minori. Il signor terrà con sé i figli e tre giorni Pt_2 Per_1
durante le vacanze pasquali e sette giorni durante quelle natalizie, comprendendo ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di
Capodanno e, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente tra i coniugi almeno due mesi prima e comunque entro il mese di maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3) Il considerazione dei redditi dei ricorrenti e del collocamento prevalente dei figli presso la signora il signor Parte_1 Pt_2
si impegna e obbliga a corrispondere a quest'ultima, quale contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di Euro
465,00=(euro quattrocentosessantacinque/00) per ciascun figlio, per un totale di euro 930,00=(euro novecentotrenta/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulle c/c intestato alla stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate, secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Treviso. Il genitore che sosterrà/anticiperà le spese straordinarie avrà diritto di ottenere il rimborso da parte dell'altro genitore entro il mese successivo a quello in cui le spese straordinarie sono state sostenute. Le pezze giustificative relative alle spese straordinarie dovranno essere intestate ai figli stessi. L'assegno unico e universale per i figli a carico verrà richiesto nella misura del 100% dalla signora e dalla stessa integralmente trattenuto. Parte_1
4) A definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi la signora si impegna ed obbliga a trasferire, al prezzo di Parte_1
€ 120.000,00= (euro centoventimila/00), al signor , Parte_2
che accetta, la propria quota pari al 50% della proprietà della casa coniugale con annesso garage sita in Galliera Veneta (PD), Viale
Venezia n. 37/A n. 4 e catastalmente identificati nel catasto dei
Fabbricati con i seguenti dati catastali: Comune di Galliera Veneta
(PD) – foglio 9 (nove) – particelle n. ri:
- part. 1774, sub. 5-6, cat. A/2, cl. 2, cons. 6,5 vani, sup. catastale totale 173 mq, totale escluse aree scoperte 152 mq, rendita
604,25, Viale Venezia n. 37 piano S1-T-1
- part. 1774, sub. 7, cat. C/6, cl. 2, cons. 28 mq, superficie totale
30 mq, rendita 62,18, Viale Venezia n. 37 piano T.
Considerando espressamente i coniugi tale trasferimento indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale i medesimi congiuntamente chiedono l'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 11.06.2003 e 11458 del 2005 ed in conformità alle Circolari Agenzia Entrate 65/E del
16.07.15, 2/E del 21.02.14, 18/E del 29.05.13.
La predetta cessione verrà formalizzata, entro 15 gg dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte dell'intestato Tribunale, presso lo studio di un notaio scelto dal signor e con spese a carico dello stesso. Parte_2
5) I coniugi si danno reciproco assenso alla richiesta di rilascio o al rinnovo del passaporto individuale e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per i figli minori.
6) Con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto ai punti 3 e 4 che precedono,
i coniugi dichiarano di aver tra loro definito ogni questione derivante dal pregresso rapporto di coniugio e di non aver più altro a pretendere l'uno dall'altra. “
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GALLIERA VENETA
(PD) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio dell' 11/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi