Articolo 20 della Legge 10 novembre 1949, n. 805
Articolo 19Articolo 21
Versione
27 novembre 1949
Art. 20.
Fermo restando il pagamento dell'imposta, straordinaria proporzionale sul patrimonio delle societa' e degli enti morali iscritta provvisoriamente a, ruolo nella misura prevista dall' art. 77 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , il debito di imposta residuato al 1 luglio 1949 e' ripartito in trenta rate bimestrali uguali, con scadenza della prima al 10 agosto 1949.
Entrata in vigore il 27 novembre 1949