CASS
Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2024, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSA nei confronti di: NF AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 3468 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/11/2023 Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa, che ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale nei confronti di GL IN per la somma di euro 48.000 (eseguito su titoli, disponibilità di conto corrente e carta di credito), in quanto da quest'ultimo ritenuto "terzo non estraneo al reato" di cui agli artt. 81 cpv.,110 c.p.,223 co. 2 n. 2 r.cl. n. 267/42 - di cui al capo 3, lett. b) dell'incolpazione provvisoria - attribuito, per quanto di interesse per il presente scrutinio, a NT IM e LO ME in qualità di liquidatori de LA CITTADELLA S.R.L. (poi anche solo LA CITTADELLA o "la fallita"), dichiarata fallita il 21 ottobre 2020, CO VI in qualità di amministratore della AS G.S. ZZ (poi anche AS), associazione non riconosciuta, in concorso tra loro e OP TO, ideatore dell'operazione criminosa, socio di maggioranza de LA CITTADELLA S.R.L., titolare di fatto della AS G.S. ZZ: essi avrebbero contribuito a cagionare il dissesto della società poi fallita, realizzando le seguenti condotte, finalizzate a dare in godimento sostanzialmente gratuito alla AS G.S. ZZ un immobile costituente una "foresteria" collegata ad un centro sportivo, di proprietà della società fallita (e in liquidazione dal 2010), consentendo a tale associazione di sublocarlo a titolo oneroso, senza mai direttamente incassarne i frutti civili, in evidente pregiudizio per i creditori. In particolare: in un primo tempo, il 31 ottobre 2014, NT, CO e OP - in tali vesti - hanno stipulato, per conto della affittuaria AS, un (fittizio) contratto di locazione, con la proprietaria LA CITTADELLA, dell'immobile di foresteria, per un canone irrisorio (7500 euro annui), poi sostanzialmente mai corrisposto, ed hanno tuttavia contestualmente permesso alla AS di sublocare il bene a terzi - la COOP.SOCIALE CASA FREEDOM - per un canone annuo di euro 84.000 (CONTESTAZIONE DEL PUNTO "A" DEL CAPO 3); in un secondo tempo, una volta divenuto inefficace, per talune vicissitudini giudiziarie, il citato contratto del 31 ottobre 2014, il nuovo liquidatore della fallita, LO, sempre su decisivo input di OP, ha consentito alla AS di riappropriarsi dell'immobile sulla scorta della reviviscenza "di fatto" dell'ormai risolto contratto di locazione del 31 ottobre 2014, così da permettere a quest'ultima, in quel momento rappresentata da GL IN, in quanto amministratore unico dal 11 luglio 2019 al 10 settembre 2020 - di nuovamente sublocarlo a titolo oneroso a terzi - la PIU' SERVIZI S.R.L. - per un canone annuo di euro 48.000 (CONTESTAZIONE DEL PUNTO "B" DEL CAPO 3), sottraendo ancora risorse destinabili al soddisfacimento dei creditori della fallita. L'ordinanza del Tribunale del riesame, dopo aver ripercorso nel dettaglio la successione degli accadimenti ed aver ravvisato il fumus boni iuris del reato ipotizzato ed il periculum in mora, necessari presupposti del sequestro preventivo ordinato dal g.i.p., ha affrontato i motivi di gravame della difesa ed affrontato la posizione di GL IN nell'ambito della vicenda, rilevando che: GL IN, in qualità di amministratore della AS, sottoscriveva il contratto di sublocazione dell'immobile della Foresteria in data 9 settembre 2019 - quando, peraltro, la conduttrice precedente, la Cooperativa Freedom, non aveva ancora firmato la dichiarazione di recesso dal contratto di locazione in essere, riferito al medesimo immobile, stipulato con la proprietaria LA CITTADELLA - a favore della PIU' SERVIZI S.R.L., così da incassare i canoni della pigione "in luogo" della CITTADELLA, con ulteriore danno per quest'ultima; la preordinata illiceità dell'operazione poteva desumersi dalla delibera dell'assemblea dei soci della CITTADELLA in data 13 novembre 2019, che dava conto, singolarmente, della maturata scelta della Coop.Freedom di rilasciare l'immobile perché in condizioni asseritamente "disastrose", quando il medesimo, rientrato nella disponibilità "di fattc" della AS (riconducibile a OP, ritenuto il suo indiscusso amministratore di fatto), era già stato da quest'ultima precedentemente subaffittato ad altra società, per un significativo canone di locazione(incompatibile, di conseguenza, con le sue evidenziate condizioni di estrema fatiscenza); il profitto del delitto di bancarotta fraudolenta impropria - in definitiva realizzato attraverso l'indebita interposizione della AS nei rapporti negoziali che avrebbero dovuto essere gestiti dalla CITTADELLA, con il corretto incameramento dei proventi da parte di quest'ultima, a salvaguardia dei diritti dei creditori - è stato quantificato in euro 48.000, rispondente all'entità del credito dei canoni di affitto - dal 9 settembre 2019 al fallimento che la CITTADELLA avrebbe ottenuto se avesse direttamente stipulato il contratto con la PIU' SERVIZI S.R.L.; non sussiste ostacolo a che il provvedimento ablativo colpisca il profitto del reato "inteso in termini di credito", quando esso sia certo, liquido ed esigibile e tale deve ritenersi quello oggetto della pattuita sublocazione;
il provvedimento di sequestro può interessare il patrimonio delle "persone fisiche che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, assumendo l'obbligazione dalla quale è derivata la percezione del profitto" del reato, ai sensi dell'art. 38 c.c.; GL IN - però - deve essere considerata "persona estranea al reato", in quanto il rapporto di parentela (cognata) con il dominus della AS OP TO e l'indisponibilità di documentazione utile al momento dell'attività ispettiva non sarebbero sufficienti a dimostrarne la "conoscenza dell'intero progetto fraudolento architettato alle sue spalle" dagli indagati;
ella, in nome e per conto della AS - e "magari suggerita o pilotata da COPPA TO" - ha stipulato il contratto di sublocazione con la PIU' SERVIZI, vantaggioso per l'associazione non riconosciuta e non sussisterebbero elementi per disegnarne un profilo di "mala fede", che avrebbe potuto essere tratto dalla prova della "conoscenza delle vicende pregresse che avevano interessato la società LA CITTADELLA S.R.L.", e con ciò "appropriandosi della Foresteria a seguito di riesumazione del contratto del 31.10.2014". Il pubblico ministero ha articolato i seguenti motivi di ricorso, enunciati nei limiti strettamente indispensabili di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Un primo motivo ha dedotto violazione di legge per la mera apparenza ed intrinseca contraddittorietà della motivazione, perché il Tribunale del riesame avrebbe escluso la "mala fede" dell'agire della GL pur sostenendo che ella si sarebbe fatta "pilotare" dal cognato OP TO nella stipulazione del nefando contratto di sublocazione c:on la Più Servizi s.r.l. 2.11 secondo motivo, nel riprendere gli argomenti del primo, ha denunciato erronea applicazione dell'art. 240 terzo comma cod. pen., in riferimento all'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., in quanto "terzo estraneo al reato" può essere considerato soltanto il soggetto che non abbia tratto vantaggi od utilità dal reato, e sia in buona fede, non potendo conoscere, con la diligenza richiesta dalla situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti;
mentre il Tribunale - nel sottolineare l'assenza della prova della consapevolezza della GL a riguardo della condotta delittuosa ad altri contestata - ha confuso il "terzo non estraneo al reato" con il concorrente nel reato, svuotando la portata applicativa del comma 3 dell'art. 240 cod. pen.; anzi, la circostanza, rimarcata nell'ordinanza impugnata, che la donna si sia lasciata strumentalizzare dal OP nella stipulazione del contratto costituisce un elemento di colpa, perché dimostrativo della noncuranza dell'amministratrice nel compimento degli atti di interesse per l'ente rappresentato. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Ferdinando Lignola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. In data 6 novembre 2023 il difensore di GL IN ha fatto pervenire memoria difensiva, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero. Considerato in diritto Il ricorso del pubblico ministero è fondato. 1 sequestro preventivo richiesto dal pubblico ministero e disposto dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di GL IN si è fondato sulla previsione di cui all'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., secondo il quale "il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca", in quanto avente per oggetto, in tesi d'accusa, il "profitto" - di cui è consentita la confisca, a norma dell'art. 240 comma 1 cod. pen. ("IVel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto') - del delitto di bancarotta fraudolenta impropria, contestata al capo 3), punto b), dell'incolpazione provvisoria. Si tratta, dunque, di una ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca, facoltativa, del profitto del reato. Il terzo comma dell'art. 240 cod. pen. stabilisce che la disposizione di cui al primo comma - ovvero quella che sancisce che il giudice può ordinare la confisca del "profitto" del reato - non si applica se il bene - in quanto costituente il profitto del reato, per quanto di interesse in questa sede - appartiene a persona estranea al reato. Il "profitto del reato" confiscabile, secondo l'insegnamento di questa Corte, è costituito dal vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Cass. sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Cass. sez.2, n. 53650 del 05/10/2016, P.M. in proc. Maiorano, Rv. 268854; e, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sez. 5, n. 11981 del 07/12/2017, P.M. in proc. Scuto, Rv.272855); la confisca a cui è finalizzato il sequestro nel caso in esame rientra tra le misure di sicurezza patrimoniali, e la sua ratio non è pertanto quella di infliggere un'ulteriore sanzione, di natura patrimoniale, ma quella di evitare che chi abbia consumato un illecito di rilievo penale possa lucrare il profitto, strettamente inteso, che ne è derivato;
essa non possiede natura recuperatoria o risarcitoria, se non nei limiti che si sono appena tracciati, che rimangono strumentali alla sottrazione, in una tendenziale prospettiva di prevenzione speciale, con l'espropriazione ad opera dello Stato, dell'accrescimento economico derivato dalla commissione del reato. Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro od equipollente valore numerano, la confisca delle disponibilità bancarie o delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto sia titolare, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. Pertanto, condizione necessaria della legittimità del sequestro che ne occupa è che il denaro sequestrato, di pertinenza del terzo (come tale non indagato) - nel caso in esame, GL IN - possa corrispondere, secondo il suo valore numerano, al "profitto del reato" della bancarotta fraudolenta oggetto della suddetta incolpazione provvisoria e sempre che sia stato tale soggetto - in quanto terzo "non estraneo" - ad incamerare il "profitto", vedendo in pari misura incrementare il proprio patrimonio monetario perché - come detto - la "confisca diretta" (che non insegue le singole banconote, ma il corrispondente valore numerano) deve comunque avere per oggetto una entità fungibile che abbia incrementato il patrimonio del reo. Il "profitto del reato" così delineato può anche pacificamente consistere in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato adempimento di una controprestazione (cfr. ad es. Cass. sez.4, n. 29397 del 08/06/2022, Torregrossa, Rv. 283388). 4 2.Ebbene - fatta tale premessa - è stato dapprima ordinato dal g.i.p. e poi eseguito dal pubblico ministero, nei confronti della GL, non indagata e amministratrice dell'associazione non riconosciuta AS, il sequestro preventivo della somma di euro 48.000, che, nei suoi connotati oggettivi, rappresenterebbe il profitto del reato di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose ascritto, a vario titolo, a OP TO ed altri, perché relativa all'ammontare (del credito) dei canoni di locazione dell'immobile della foresteria che avrebbero dovuto essere veicolati sulla fallita, a tutela delle aspettative dei creditori, e non fraudolentemente dirottati a vantaggio dell'associazione sportiva amministrata dalla medesima, di fatto di titolarità del cognato. La GL, nella citata qualità, ha sottoscritto il contratto di sublocazione dell'immobile della Foresteria, di proprietà della CITTADELLA, in data 9 settembre 2019 - quando, peraltro, la conduttrice precedente, la Cooperativa Freedom, non aveva ancora firmato la dichiarazione di recesso dal contratto di locazione in essere, riferito al medesimo immobile, stipulato con la proprietaria - a favore della PIU' SERVIZI S.R.L., nella prospettiva di incassarne i canoni della pigione "in luogo" della effettiva titolare LA CITTADELLA, alla quale essi non sono stati corrisposti, con evidente risparmio di spesa a beneficio della AS, di fatto di titolarità dell'indagato OP, e con ulteriore danno per la di poi fallita e i suoi c:reditori. Alla luce di tali elementi di fatto, dati per ammessi nel corpo della motivazione del provvedimento impugnato, sussiste il fumus commi.ssi delicti nell'accezione pretesa dalla fase delibativa incidentale che riguarda la verifica della legittimità della misura cautelare reale, limitata ad una complessiva loro compatibilità con la consumazione della fattispecie di reato oggetto dell'incolpazione (sez. U n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). L'art. 38 cod. civ., che regolamenta i rapporti obbligatori, di diritto privato, assunti dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta, sancisce la loro responsabilità personale e solidale nei confronti dei creditori qualora abbiano, in suo nome e per suo conto, assunto l'obbligazione da cui è derivato il profitto illecito e il Tribunale del riesame, in ragione di ciò, ha ritenuto oggettivamente riconducibili le risorse in denaro appartenenti a GL IN al perimetro del profitto dell'ipotizzato reato di bancarotta. Ha, tuttavia, reputato che la destinataria del vincolo sia qualificabile come "persona estranea al reato" a norma dell'art. 240 comma 3 cod. pen., perché non sarebbe stata dimostrata la di lei consapevolezza delle vicende negoziali che avrebbero dato causa al perfezionamento degli illeciti, ma sulla scorta di laconiche deduzioni, che il collegio non ritiene persuasive. Più precisamente, il tribunale di Siracusa ha rimarcato - svalutandone sbrigativamente la rilevanza, in assenza di un confronto critico con le emergenze di fatto precedentemente illustrate - che la GL potrebbe, al più, essere stata "pilotata" o potrebbe aver seguito i "suggerimenti" dell'influente cognato OP TO e che in ogni caso il contratto di sublocazione da lei firmato sarebbe stato economicamente vantaggioso per l'associazione rappresentata. 5 Orbene, come perspicuamente osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte, in accordo con le doglianze dei motivi di ricorso, la qualità di persona estranea al reato comporta che, accanto al dato dell'assenza di un vantaggio derivante dall'altrui attività criminosa, sia apprezzabile il profilo soggettivo della buona fede, intesa come "non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato", che deve essere non dimostrata, ma quantomeno allegata dall'interessato. Il concetto di buona fede nel diritto penale è diverso da quello inquadrato nella sede civile dall'art. 1147 c.c., dal momento che anche la colposa inosservanza delle doverose regole di cautela esclude che il soggetto che vanti un titolo sui beni sequestrati e da confiscare, o già confiscati, sia meritevole di tutela (cfr., tra le tante, Cass. Sez. Un., n. 11170, del 25.9.2014, rv. 263679, citata nel ricorso). L'amministratore di un ente, quand'anche di un'associazione non riconosciuta, risponde verso quest'ultima secondo le regole del mandato (perché a lui sono di norma applicabili, analogicamente, le disposizioni in materia di associazioni riconosciute e società: Cass. civ. sez. 1, ord. n. 664 del 12/01/2023, Rv. 666653), è tenuto ad eseguire i propri compiti con la diligenza del buon padre di famiglia e deve sorvegliare sugli atti di gestione eventualmente realizzati da altri, quand'anche titolari di fatto, tanto più se illeciti, dolosi e pregiudizievoli nei confronti dei terzi (artt. 2392,2395 cod. civ.). Nel caso in esame, la GL ha sottoscritto nel 2019 il contratto di sublocazione di un bene immobile di cui l'associazione non avrebbe potuto disporre, attestando falsamente di averne invece mantenuto la disponibilità fin dal 2014 (pagg. 6 e 7 ordinanza impugnata); e che tale condotta rappresenti l'esito di una passiva sequela delle direttive del cognato non vale, di per sé, ad escluderne il rimprovero, quantomeno sotto il profilo del difetto di vigilanza sulla trasparenza delle strategie altrui, né vale ad esigere, per tali ragioni, l'assicurazione della prova che ella fosse "perfettamente a conoscenza delle vicende pregresse che avevano interessato la società La Cittadella s.r.l.". L'ordito argomentativo del provvedimento impugnato assume pertanto i connotati della motivazione meramente apparente, da cui traspare la mancanza di un esame puntuale ed analitico degli elementi di fatto e di diritto su cui pare fondarsi la decisione, così da rivelarsi nel complesso inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico concretamente seguito (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov). L'ordinanza deve essere dunque annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Siracusa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa. Così deciso in Roma, il 24/11/2023 Il consigli estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 3468 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/11/2023 Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa, che ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale nei confronti di GL IN per la somma di euro 48.000 (eseguito su titoli, disponibilità di conto corrente e carta di credito), in quanto da quest'ultimo ritenuto "terzo non estraneo al reato" di cui agli artt. 81 cpv.,110 c.p.,223 co. 2 n. 2 r.cl. n. 267/42 - di cui al capo 3, lett. b) dell'incolpazione provvisoria - attribuito, per quanto di interesse per il presente scrutinio, a NT IM e LO ME in qualità di liquidatori de LA CITTADELLA S.R.L. (poi anche solo LA CITTADELLA o "la fallita"), dichiarata fallita il 21 ottobre 2020, CO VI in qualità di amministratore della AS G.S. ZZ (poi anche AS), associazione non riconosciuta, in concorso tra loro e OP TO, ideatore dell'operazione criminosa, socio di maggioranza de LA CITTADELLA S.R.L., titolare di fatto della AS G.S. ZZ: essi avrebbero contribuito a cagionare il dissesto della società poi fallita, realizzando le seguenti condotte, finalizzate a dare in godimento sostanzialmente gratuito alla AS G.S. ZZ un immobile costituente una "foresteria" collegata ad un centro sportivo, di proprietà della società fallita (e in liquidazione dal 2010), consentendo a tale associazione di sublocarlo a titolo oneroso, senza mai direttamente incassarne i frutti civili, in evidente pregiudizio per i creditori. In particolare: in un primo tempo, il 31 ottobre 2014, NT, CO e OP - in tali vesti - hanno stipulato, per conto della affittuaria AS, un (fittizio) contratto di locazione, con la proprietaria LA CITTADELLA, dell'immobile di foresteria, per un canone irrisorio (7500 euro annui), poi sostanzialmente mai corrisposto, ed hanno tuttavia contestualmente permesso alla AS di sublocare il bene a terzi - la COOP.SOCIALE CASA FREEDOM - per un canone annuo di euro 84.000 (CONTESTAZIONE DEL PUNTO "A" DEL CAPO 3); in un secondo tempo, una volta divenuto inefficace, per talune vicissitudini giudiziarie, il citato contratto del 31 ottobre 2014, il nuovo liquidatore della fallita, LO, sempre su decisivo input di OP, ha consentito alla AS di riappropriarsi dell'immobile sulla scorta della reviviscenza "di fatto" dell'ormai risolto contratto di locazione del 31 ottobre 2014, così da permettere a quest'ultima, in quel momento rappresentata da GL IN, in quanto amministratore unico dal 11 luglio 2019 al 10 settembre 2020 - di nuovamente sublocarlo a titolo oneroso a terzi - la PIU' SERVIZI S.R.L. - per un canone annuo di euro 48.000 (CONTESTAZIONE DEL PUNTO "B" DEL CAPO 3), sottraendo ancora risorse destinabili al soddisfacimento dei creditori della fallita. L'ordinanza del Tribunale del riesame, dopo aver ripercorso nel dettaglio la successione degli accadimenti ed aver ravvisato il fumus boni iuris del reato ipotizzato ed il periculum in mora, necessari presupposti del sequestro preventivo ordinato dal g.i.p., ha affrontato i motivi di gravame della difesa ed affrontato la posizione di GL IN nell'ambito della vicenda, rilevando che: GL IN, in qualità di amministratore della AS, sottoscriveva il contratto di sublocazione dell'immobile della Foresteria in data 9 settembre 2019 - quando, peraltro, la conduttrice precedente, la Cooperativa Freedom, non aveva ancora firmato la dichiarazione di recesso dal contratto di locazione in essere, riferito al medesimo immobile, stipulato con la proprietaria LA CITTADELLA - a favore della PIU' SERVIZI S.R.L., così da incassare i canoni della pigione "in luogo" della CITTADELLA, con ulteriore danno per quest'ultima; la preordinata illiceità dell'operazione poteva desumersi dalla delibera dell'assemblea dei soci della CITTADELLA in data 13 novembre 2019, che dava conto, singolarmente, della maturata scelta della Coop.Freedom di rilasciare l'immobile perché in condizioni asseritamente "disastrose", quando il medesimo, rientrato nella disponibilità "di fattc" della AS (riconducibile a OP, ritenuto il suo indiscusso amministratore di fatto), era già stato da quest'ultima precedentemente subaffittato ad altra società, per un significativo canone di locazione(incompatibile, di conseguenza, con le sue evidenziate condizioni di estrema fatiscenza); il profitto del delitto di bancarotta fraudolenta impropria - in definitiva realizzato attraverso l'indebita interposizione della AS nei rapporti negoziali che avrebbero dovuto essere gestiti dalla CITTADELLA, con il corretto incameramento dei proventi da parte di quest'ultima, a salvaguardia dei diritti dei creditori - è stato quantificato in euro 48.000, rispondente all'entità del credito dei canoni di affitto - dal 9 settembre 2019 al fallimento che la CITTADELLA avrebbe ottenuto se avesse direttamente stipulato il contratto con la PIU' SERVIZI S.R.L.; non sussiste ostacolo a che il provvedimento ablativo colpisca il profitto del reato "inteso in termini di credito", quando esso sia certo, liquido ed esigibile e tale deve ritenersi quello oggetto della pattuita sublocazione;
il provvedimento di sequestro può interessare il patrimonio delle "persone fisiche che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, assumendo l'obbligazione dalla quale è derivata la percezione del profitto" del reato, ai sensi dell'art. 38 c.c.; GL IN - però - deve essere considerata "persona estranea al reato", in quanto il rapporto di parentela (cognata) con il dominus della AS OP TO e l'indisponibilità di documentazione utile al momento dell'attività ispettiva non sarebbero sufficienti a dimostrarne la "conoscenza dell'intero progetto fraudolento architettato alle sue spalle" dagli indagati;
ella, in nome e per conto della AS - e "magari suggerita o pilotata da COPPA TO" - ha stipulato il contratto di sublocazione con la PIU' SERVIZI, vantaggioso per l'associazione non riconosciuta e non sussisterebbero elementi per disegnarne un profilo di "mala fede", che avrebbe potuto essere tratto dalla prova della "conoscenza delle vicende pregresse che avevano interessato la società LA CITTADELLA S.R.L.", e con ciò "appropriandosi della Foresteria a seguito di riesumazione del contratto del 31.10.2014". Il pubblico ministero ha articolato i seguenti motivi di ricorso, enunciati nei limiti strettamente indispensabili di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Un primo motivo ha dedotto violazione di legge per la mera apparenza ed intrinseca contraddittorietà della motivazione, perché il Tribunale del riesame avrebbe escluso la "mala fede" dell'agire della GL pur sostenendo che ella si sarebbe fatta "pilotare" dal cognato OP TO nella stipulazione del nefando contratto di sublocazione c:on la Più Servizi s.r.l. 2.11 secondo motivo, nel riprendere gli argomenti del primo, ha denunciato erronea applicazione dell'art. 240 terzo comma cod. pen., in riferimento all'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., in quanto "terzo estraneo al reato" può essere considerato soltanto il soggetto che non abbia tratto vantaggi od utilità dal reato, e sia in buona fede, non potendo conoscere, con la diligenza richiesta dalla situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti;
mentre il Tribunale - nel sottolineare l'assenza della prova della consapevolezza della GL a riguardo della condotta delittuosa ad altri contestata - ha confuso il "terzo non estraneo al reato" con il concorrente nel reato, svuotando la portata applicativa del comma 3 dell'art. 240 cod. pen.; anzi, la circostanza, rimarcata nell'ordinanza impugnata, che la donna si sia lasciata strumentalizzare dal OP nella stipulazione del contratto costituisce un elemento di colpa, perché dimostrativo della noncuranza dell'amministratrice nel compimento degli atti di interesse per l'ente rappresentato. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Ferdinando Lignola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. In data 6 novembre 2023 il difensore di GL IN ha fatto pervenire memoria difensiva, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero. Considerato in diritto Il ricorso del pubblico ministero è fondato. 1 sequestro preventivo richiesto dal pubblico ministero e disposto dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di GL IN si è fondato sulla previsione di cui all'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., secondo il quale "il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca", in quanto avente per oggetto, in tesi d'accusa, il "profitto" - di cui è consentita la confisca, a norma dell'art. 240 comma 1 cod. pen. ("IVel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto') - del delitto di bancarotta fraudolenta impropria, contestata al capo 3), punto b), dell'incolpazione provvisoria. Si tratta, dunque, di una ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca, facoltativa, del profitto del reato. Il terzo comma dell'art. 240 cod. pen. stabilisce che la disposizione di cui al primo comma - ovvero quella che sancisce che il giudice può ordinare la confisca del "profitto" del reato - non si applica se il bene - in quanto costituente il profitto del reato, per quanto di interesse in questa sede - appartiene a persona estranea al reato. Il "profitto del reato" confiscabile, secondo l'insegnamento di questa Corte, è costituito dal vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Cass. sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Cass. sez.2, n. 53650 del 05/10/2016, P.M. in proc. Maiorano, Rv. 268854; e, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sez. 5, n. 11981 del 07/12/2017, P.M. in proc. Scuto, Rv.272855); la confisca a cui è finalizzato il sequestro nel caso in esame rientra tra le misure di sicurezza patrimoniali, e la sua ratio non è pertanto quella di infliggere un'ulteriore sanzione, di natura patrimoniale, ma quella di evitare che chi abbia consumato un illecito di rilievo penale possa lucrare il profitto, strettamente inteso, che ne è derivato;
essa non possiede natura recuperatoria o risarcitoria, se non nei limiti che si sono appena tracciati, che rimangono strumentali alla sottrazione, in una tendenziale prospettiva di prevenzione speciale, con l'espropriazione ad opera dello Stato, dell'accrescimento economico derivato dalla commissione del reato. Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro od equipollente valore numerano, la confisca delle disponibilità bancarie o delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto sia titolare, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. Pertanto, condizione necessaria della legittimità del sequestro che ne occupa è che il denaro sequestrato, di pertinenza del terzo (come tale non indagato) - nel caso in esame, GL IN - possa corrispondere, secondo il suo valore numerano, al "profitto del reato" della bancarotta fraudolenta oggetto della suddetta incolpazione provvisoria e sempre che sia stato tale soggetto - in quanto terzo "non estraneo" - ad incamerare il "profitto", vedendo in pari misura incrementare il proprio patrimonio monetario perché - come detto - la "confisca diretta" (che non insegue le singole banconote, ma il corrispondente valore numerano) deve comunque avere per oggetto una entità fungibile che abbia incrementato il patrimonio del reo. Il "profitto del reato" così delineato può anche pacificamente consistere in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato adempimento di una controprestazione (cfr. ad es. Cass. sez.4, n. 29397 del 08/06/2022, Torregrossa, Rv. 283388). 4 2.Ebbene - fatta tale premessa - è stato dapprima ordinato dal g.i.p. e poi eseguito dal pubblico ministero, nei confronti della GL, non indagata e amministratrice dell'associazione non riconosciuta AS, il sequestro preventivo della somma di euro 48.000, che, nei suoi connotati oggettivi, rappresenterebbe il profitto del reato di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose ascritto, a vario titolo, a OP TO ed altri, perché relativa all'ammontare (del credito) dei canoni di locazione dell'immobile della foresteria che avrebbero dovuto essere veicolati sulla fallita, a tutela delle aspettative dei creditori, e non fraudolentemente dirottati a vantaggio dell'associazione sportiva amministrata dalla medesima, di fatto di titolarità del cognato. La GL, nella citata qualità, ha sottoscritto il contratto di sublocazione dell'immobile della Foresteria, di proprietà della CITTADELLA, in data 9 settembre 2019 - quando, peraltro, la conduttrice precedente, la Cooperativa Freedom, non aveva ancora firmato la dichiarazione di recesso dal contratto di locazione in essere, riferito al medesimo immobile, stipulato con la proprietaria - a favore della PIU' SERVIZI S.R.L., nella prospettiva di incassarne i canoni della pigione "in luogo" della effettiva titolare LA CITTADELLA, alla quale essi non sono stati corrisposti, con evidente risparmio di spesa a beneficio della AS, di fatto di titolarità dell'indagato OP, e con ulteriore danno per la di poi fallita e i suoi c:reditori. Alla luce di tali elementi di fatto, dati per ammessi nel corpo della motivazione del provvedimento impugnato, sussiste il fumus commi.ssi delicti nell'accezione pretesa dalla fase delibativa incidentale che riguarda la verifica della legittimità della misura cautelare reale, limitata ad una complessiva loro compatibilità con la consumazione della fattispecie di reato oggetto dell'incolpazione (sez. U n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). L'art. 38 cod. civ., che regolamenta i rapporti obbligatori, di diritto privato, assunti dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta, sancisce la loro responsabilità personale e solidale nei confronti dei creditori qualora abbiano, in suo nome e per suo conto, assunto l'obbligazione da cui è derivato il profitto illecito e il Tribunale del riesame, in ragione di ciò, ha ritenuto oggettivamente riconducibili le risorse in denaro appartenenti a GL IN al perimetro del profitto dell'ipotizzato reato di bancarotta. Ha, tuttavia, reputato che la destinataria del vincolo sia qualificabile come "persona estranea al reato" a norma dell'art. 240 comma 3 cod. pen., perché non sarebbe stata dimostrata la di lei consapevolezza delle vicende negoziali che avrebbero dato causa al perfezionamento degli illeciti, ma sulla scorta di laconiche deduzioni, che il collegio non ritiene persuasive. Più precisamente, il tribunale di Siracusa ha rimarcato - svalutandone sbrigativamente la rilevanza, in assenza di un confronto critico con le emergenze di fatto precedentemente illustrate - che la GL potrebbe, al più, essere stata "pilotata" o potrebbe aver seguito i "suggerimenti" dell'influente cognato OP TO e che in ogni caso il contratto di sublocazione da lei firmato sarebbe stato economicamente vantaggioso per l'associazione rappresentata. 5 Orbene, come perspicuamente osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte, in accordo con le doglianze dei motivi di ricorso, la qualità di persona estranea al reato comporta che, accanto al dato dell'assenza di un vantaggio derivante dall'altrui attività criminosa, sia apprezzabile il profilo soggettivo della buona fede, intesa come "non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato", che deve essere non dimostrata, ma quantomeno allegata dall'interessato. Il concetto di buona fede nel diritto penale è diverso da quello inquadrato nella sede civile dall'art. 1147 c.c., dal momento che anche la colposa inosservanza delle doverose regole di cautela esclude che il soggetto che vanti un titolo sui beni sequestrati e da confiscare, o già confiscati, sia meritevole di tutela (cfr., tra le tante, Cass. Sez. Un., n. 11170, del 25.9.2014, rv. 263679, citata nel ricorso). L'amministratore di un ente, quand'anche di un'associazione non riconosciuta, risponde verso quest'ultima secondo le regole del mandato (perché a lui sono di norma applicabili, analogicamente, le disposizioni in materia di associazioni riconosciute e società: Cass. civ. sez. 1, ord. n. 664 del 12/01/2023, Rv. 666653), è tenuto ad eseguire i propri compiti con la diligenza del buon padre di famiglia e deve sorvegliare sugli atti di gestione eventualmente realizzati da altri, quand'anche titolari di fatto, tanto più se illeciti, dolosi e pregiudizievoli nei confronti dei terzi (artt. 2392,2395 cod. civ.). Nel caso in esame, la GL ha sottoscritto nel 2019 il contratto di sublocazione di un bene immobile di cui l'associazione non avrebbe potuto disporre, attestando falsamente di averne invece mantenuto la disponibilità fin dal 2014 (pagg. 6 e 7 ordinanza impugnata); e che tale condotta rappresenti l'esito di una passiva sequela delle direttive del cognato non vale, di per sé, ad escluderne il rimprovero, quantomeno sotto il profilo del difetto di vigilanza sulla trasparenza delle strategie altrui, né vale ad esigere, per tali ragioni, l'assicurazione della prova che ella fosse "perfettamente a conoscenza delle vicende pregresse che avevano interessato la società La Cittadella s.r.l.". L'ordito argomentativo del provvedimento impugnato assume pertanto i connotati della motivazione meramente apparente, da cui traspare la mancanza di un esame puntuale ed analitico degli elementi di fatto e di diritto su cui pare fondarsi la decisione, così da rivelarsi nel complesso inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico concretamente seguito (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov). L'ordinanza deve essere dunque annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Siracusa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa. Così deciso in Roma, il 24/11/2023 Il consigli estensore Il Presidente