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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 718/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4831/2023 depositato il 07/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2145/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 21/07/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200000127122 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente Resistente/Appellato: l'avv. Difensore_2 riferisce di avere aderito alla rottamazione quater e ha assolto all'intero pagamento delle rate, pertanto chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 07.11.2023, Rga n. 4831/23, l'Agenzia delle entrate – Riscossione impugnava la sentenza n. 2145/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa in data 04.07.2023, nel ricorso iscritto al n. 634/20, depositata in data 21.07.2023, con cui è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1,
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 29820200000127122, ritenendolo ingiusto.
Deduce parte appellante che la Corte di Giustizia Tributaria di I di Siracusa ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 ed annullato la cartella di pagamento impugnata, ritenendo che “ Il ricorso è, per quanto di ragione, fondato con riguardo alla inesistenza giuridica del titolo esecutivo attraverso il quale l'Ente impositore ha iscritto nel ruolo esattoriale il debito avanzato con l'atto impugnato” e ancora “….
l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha provato che la cartella di pagamento sia stata preceduta da atti interruttivi che potessero giustificare la emissione dell'atto, oggi impugnato, e l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato”.
Proponendo l'odierno appello l'Ader produce copia della notifica dell'avviso di accertamento per IMU anno 2014, notificato dal Comune di Siracusa in data 20.12.2017 a mani del portiere dello stabile.
Produce altresì un elenco raccomandate.
Chiedeva, pertanto, nella vigenza della normativa ante riforma e trattandosi di ricorso proposto prima del
5.1.2024, la riforma della impugnata sentenza.
Si costituiva parte appellata, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_2, contestando la documentazione prodotta ed assumendo l'omessa notifica dell'atto di accertamento.
All'udienza del 13.01.2026 parte appellata rappresentava di avere aderito alla rottamazione di cui alla legge 29.12.2022 n. 197, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 13.01.2026 la controversia, pertanto, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della dichiarazione della parte;
vista la Legge n. 197/2022 art. 1 commi da 231 a 252
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rottamazione dei ruoli. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4831/2023 depositato il 07/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2145/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 21/07/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200000127122 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente Resistente/Appellato: l'avv. Difensore_2 riferisce di avere aderito alla rottamazione quater e ha assolto all'intero pagamento delle rate, pertanto chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 07.11.2023, Rga n. 4831/23, l'Agenzia delle entrate – Riscossione impugnava la sentenza n. 2145/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa in data 04.07.2023, nel ricorso iscritto al n. 634/20, depositata in data 21.07.2023, con cui è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1,
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 29820200000127122, ritenendolo ingiusto.
Deduce parte appellante che la Corte di Giustizia Tributaria di I di Siracusa ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 ed annullato la cartella di pagamento impugnata, ritenendo che “ Il ricorso è, per quanto di ragione, fondato con riguardo alla inesistenza giuridica del titolo esecutivo attraverso il quale l'Ente impositore ha iscritto nel ruolo esattoriale il debito avanzato con l'atto impugnato” e ancora “….
l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha provato che la cartella di pagamento sia stata preceduta da atti interruttivi che potessero giustificare la emissione dell'atto, oggi impugnato, e l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato”.
Proponendo l'odierno appello l'Ader produce copia della notifica dell'avviso di accertamento per IMU anno 2014, notificato dal Comune di Siracusa in data 20.12.2017 a mani del portiere dello stabile.
Produce altresì un elenco raccomandate.
Chiedeva, pertanto, nella vigenza della normativa ante riforma e trattandosi di ricorso proposto prima del
5.1.2024, la riforma della impugnata sentenza.
Si costituiva parte appellata, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_2, contestando la documentazione prodotta ed assumendo l'omessa notifica dell'atto di accertamento.
All'udienza del 13.01.2026 parte appellata rappresentava di avere aderito alla rottamazione di cui alla legge 29.12.2022 n. 197, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 13.01.2026 la controversia, pertanto, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della dichiarazione della parte;
vista la Legge n. 197/2022 art. 1 commi da 231 a 252
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rottamazione dei ruoli. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore