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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 3030/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3030 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, (C.F. ), rappresenta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. NASELLO LOREDANA
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. MADONIA GINO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445, bis comma 6, c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di dichiarare il suo diritto al “riconoscimento di uno stato di invalidità civile pari al
1 100% ex artt. 2 e 12/13 L.118/71 ai fini della concessione del beneficio del diritto alla fornitura di assistenza protesica e/o del beneficio dell'esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale e/o del beneficio dell'esenzione dal ticket farmaci (codice di esenzione: C01), oltre al riconoscimento dello status di portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3
L. 5.2.1992, n.104, il tutto dalla data della domanda o da quella che sarà ritenuta di giustizia.”, condizioni non riconosciute dall' convenuto in sede di visita CP_2
amministrativa.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 4689/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott.ssa in accordo con quanto emerso in sede Persona_1
amministrativa, negava la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione di entrambi i benefici richiesti, riconoscendo la ricorrente invalida nella sola misura dell'80%.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale, previa rinnovazione della CTU, di accertare e dichiarare il proprio diritto “al riconoscimento dello stato di invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 – L.124/98) grave 100% ai fini della concessione del beneficio del diritto alla fornitura di assistenza protesica e/o del beneficio dell'esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale e/o del beneficio dell'esenzione dal ticket farmaci (codice di esenzione: C01), oltre al riconoscimento dello status di portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 5.2.1992, n.104, e, per l'effetto, riconoscerne, mediante sentenza, i conseguenti benefici come richiesti nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”
Con memoria del 21.3.2025, si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla CTU, deducendo comunque, in subordine, l'infondatezza della domanda nel merito.
2 Disposta, in un'ottica di valutazione ingravescente ex art. 149 disp. att. c.p.c., la rinnovazione delle indagini medico-legali, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 23.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la ricorrente è stata ritenuta “invalida con difficoltà persistenti medio-gravi (80%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e portatrice di handicap ex art. 3, c. 1, Legge 104/92” fin dalla data della domanda amministrativa.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere le prestazioni richieste, anche alla luce della refertazione medica aggiornata versata in atti.
Orbene, tali deduzioni sono state solo in parte condivise dal CTU nominato in questa sede, dott. il quale, dopo aver sottoposto nuovamente a Persona_2 visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha ritenuto che la ricorrente “a cagione delle infermità dalle quali è affetta, non si trova nelle condizioni sanitarie previste per l'handicap in condizioni di gravità, mentre sussistono i requisiti sanitari relativi ad invalida ultra65ennne con difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età gravi (100%)”, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 e rivedibilità a gennaio 2027.
Per quanto concerne, in particolare, la condizione di grave disabilità invocata dalla ricorrente, il CTU ha ritenuto che “non sussistano i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 in quanto le disabilità presenti non sono tali da ridurre la autonomia della ricorrente, correlata all'età, fino al punto da rendere necessaria un'assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale e/o relazionale.”
3 Orbene, tali conclusioni – rispetto alle quali non è pervenuta, nella sede a ciò deputata, alcuna osservazione critica - appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Per quanto concerne, peraltro, le censure formulate da parte ricorrente – soltanto nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate - in ordine al mancato riconoscimento della condizione di grave disabilità, giova osservare come, ai sensi dei commi 1 e 3 della L. 104/92, “È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base” e “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
I concetti di “invalidità civile” e “disabilità” si collocano, pertanto, su due piani distinti, in quanto fondati su presupposti differenti, non potendosi affermare, apoditticamente, che il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, ed in particolare il grado di riduzione della capacità lavorativa alla medesima riconosciuto, implichi automaticamente la necessità di “un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, di cui art.3, comma 3, L.104/92.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza, in capo alla ricorrente, a decorrere dal gennaio 2025, un grado di invalidità del 100%, mentre deve escludersi che la stessa sia affetta da una condizione di disabilità necessitante di sostegno intensivo
(art. 3, comma 3, L. 104/92).
4 Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda e della decorrenza del requisito sanitario riconosciuto - successiva al deposito del presente giudizio di opposizione - debbono essere integralmente compensate tra la parti.
Le spese di CTU, invece, devono essere poste integralmente e definitivamente a carico dell' , in quanto funzionali all'accertamento del requisito sanitario CP_1 riconosciuto all'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che la ricorrente, dal mese di gennaio 2025, è “invalida ultra65enne con difficoltà persistenti gravi (100%)”;
- per il resto, rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
IA Busoli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3030 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, (C.F. ), rappresenta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. NASELLO LOREDANA
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. MADONIA GINO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445, bis comma 6, c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di dichiarare il suo diritto al “riconoscimento di uno stato di invalidità civile pari al
1 100% ex artt. 2 e 12/13 L.118/71 ai fini della concessione del beneficio del diritto alla fornitura di assistenza protesica e/o del beneficio dell'esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale e/o del beneficio dell'esenzione dal ticket farmaci (codice di esenzione: C01), oltre al riconoscimento dello status di portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3
L. 5.2.1992, n.104, il tutto dalla data della domanda o da quella che sarà ritenuta di giustizia.”, condizioni non riconosciute dall' convenuto in sede di visita CP_2
amministrativa.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 4689/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott.ssa in accordo con quanto emerso in sede Persona_1
amministrativa, negava la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione di entrambi i benefici richiesti, riconoscendo la ricorrente invalida nella sola misura dell'80%.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale, previa rinnovazione della CTU, di accertare e dichiarare il proprio diritto “al riconoscimento dello stato di invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 – L.124/98) grave 100% ai fini della concessione del beneficio del diritto alla fornitura di assistenza protesica e/o del beneficio dell'esenzione dal ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale e/o del beneficio dell'esenzione dal ticket farmaci (codice di esenzione: C01), oltre al riconoscimento dello status di portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 5.2.1992, n.104, e, per l'effetto, riconoscerne, mediante sentenza, i conseguenti benefici come richiesti nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”
Con memoria del 21.3.2025, si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla CTU, deducendo comunque, in subordine, l'infondatezza della domanda nel merito.
2 Disposta, in un'ottica di valutazione ingravescente ex art. 149 disp. att. c.p.c., la rinnovazione delle indagini medico-legali, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 23.12.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la ricorrente è stata ritenuta “invalida con difficoltà persistenti medio-gravi (80%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e portatrice di handicap ex art. 3, c. 1, Legge 104/92” fin dalla data della domanda amministrativa.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere le prestazioni richieste, anche alla luce della refertazione medica aggiornata versata in atti.
Orbene, tali deduzioni sono state solo in parte condivise dal CTU nominato in questa sede, dott. il quale, dopo aver sottoposto nuovamente a Persona_2 visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha ritenuto che la ricorrente “a cagione delle infermità dalle quali è affetta, non si trova nelle condizioni sanitarie previste per l'handicap in condizioni di gravità, mentre sussistono i requisiti sanitari relativi ad invalida ultra65ennne con difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età gravi (100%)”, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 e rivedibilità a gennaio 2027.
Per quanto concerne, in particolare, la condizione di grave disabilità invocata dalla ricorrente, il CTU ha ritenuto che “non sussistano i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 in quanto le disabilità presenti non sono tali da ridurre la autonomia della ricorrente, correlata all'età, fino al punto da rendere necessaria un'assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale e/o relazionale.”
3 Orbene, tali conclusioni – rispetto alle quali non è pervenuta, nella sede a ciò deputata, alcuna osservazione critica - appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Per quanto concerne, peraltro, le censure formulate da parte ricorrente – soltanto nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate - in ordine al mancato riconoscimento della condizione di grave disabilità, giova osservare come, ai sensi dei commi 1 e 3 della L. 104/92, “È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base” e “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
I concetti di “invalidità civile” e “disabilità” si collocano, pertanto, su due piani distinti, in quanto fondati su presupposti differenti, non potendosi affermare, apoditticamente, che il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, ed in particolare il grado di riduzione della capacità lavorativa alla medesima riconosciuto, implichi automaticamente la necessità di “un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, di cui art.3, comma 3, L.104/92.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza, in capo alla ricorrente, a decorrere dal gennaio 2025, un grado di invalidità del 100%, mentre deve escludersi che la stessa sia affetta da una condizione di disabilità necessitante di sostegno intensivo
(art. 3, comma 3, L. 104/92).
4 Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda e della decorrenza del requisito sanitario riconosciuto - successiva al deposito del presente giudizio di opposizione - debbono essere integralmente compensate tra la parti.
Le spese di CTU, invece, devono essere poste integralmente e definitivamente a carico dell' , in quanto funzionali all'accertamento del requisito sanitario CP_1 riconosciuto all'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che la ricorrente, dal mese di gennaio 2025, è “invalida ultra65enne con difficoltà persistenti gravi (100%)”;
- per il resto, rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
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