CASS
Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2023, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 2612 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 15/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. SI BR impugna la sentenza in epigrafe indicata, con la quale veniva condannato per il reato di cui all'art. 5 del D.vo 74/2000 per non aver presentato, pur essendovi obbligato, quale rappresentante legale della società Timeline srl, in liquidazione, la dichiarazione dei redditi relativa alla annualità del 2014 al fine di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto. 2. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, difetto assoluto e vizio della motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento oggettivo del reato con riferimento al mancato superamento della soglia di punibilità in quanto l'accertamento è stato effettuato mediante presunzioni relative per l'ires, con un'analisi comparativa condotta su soggetti operanti nel medesimo settore di attività e ambito geografico, e attraverso presunzioni legali per l'iva, mediante lo strumento del cosiddetto spesometro integrato. Deduce in particolare il divieto di ricorso a presunzioni legali sia pure di carattere relativo con riferimento alla responsabilità penale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ricorrendo in proposito una mera formula di stile che rende del tutto apparente la motivazione. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla statuizione inerente alla confisca diretta del danaro in sequestro, avendo il giudice disposto la confisca per equivalente del patrimonio del reo in misura sura corrispondente al profitto del reato, senza aver determinato preliminarmente il quantum della confisca diretta del danaro e senza aver previamente accertato l'insufficienza delle somme di danaro disponibili;
pertanto erroneamente il giudice ha disposto la confisca per equivalente dei beni immobili. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi relativi alla utilizzabilità, in sede penale, degli esiti degli accertamenti operati in sede tributaria. Va premesso che nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi, ai fini della prova dei reati tributari, delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria. Ciò discende dal principio di atipicità dei mezzi di prova operante nel processo penale, restando peraltro salva la necessità che il giudice sottoponga ad autonoma valutazione 1 e soppesi accuratamente la valenza dimostrativa degli elementi acquisiti in sede tributaria, al di fuori di qualunque presunzione e di ogni predeterminazione del loro peso probatorio. E', dunque, per tale ragione che questa Corte ha affermato che il giudice penale può legittimamente avvalersi (v. tra le altre, Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rocco, Rv. 250647 e Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619), dell'accertamento induttivo, effettuato, mediante gli studi di settore, dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile (Sez.3, n. 36207 del 17/04/2019 Ud. (dep. 19/08/2019) Rv. 277581). Del resto, anche meno recentemente, si è sempre ritenuto che, sebbene i criteri stabiliti per l'accertamento sintetico del reddito imponibile, attraverso il così detto "redditometro", non siano per il giudice penale fonti di certezza legale, tuttavia costituiscono elementi indiziari corrispondenti a criteri logici, utilizzabili per una corretta motivazione della sentenza di condanna (Sez. 3, n. 7491 del 21/06/1991 Ud. (dep. 12/07/1991 ) Rv. 188181). 1.2.Nel caso in disamina, il giudice d'appello ha precisato che, contrariamente a quanto asserito dal SI, l'accertamento operato dalla polizia giudiziaria è consistito nel raffronto dei i dati effettivi tratti dall doc mentazione trasmessa dalla società Timeline srl. al proprio V tt, consulente (in num o i q ee emesse, e di 24-Z/7juelle ricevute), con quelli emersi dallo comunicazioni effettuate dai clienti e fornitori della società stessa ed inserite nello skesometro. I valori non sono / quindi stati accertati in modo induttivo, ma ten)kéndo conto anche della documentazione fiscale della società. Peraltro la polizia giudiziaria ha considerato, ai fini della valutazione dei costi, anche tutte le fatture passive indicate nello spesometro effettuando quindi una quantificazione dei costi per un importo superiore a quello risultante dalle fatture in possesso (.0?etvilt del commercialista che curava la contabilità della società Timeline. Pertanto, lungi davtin acritico recepimento dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate, l'ipotesi accusatoria è stata esplorata ed approfondita alla luce di elementi oggettivi e di una autonoma verifica. Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Al contrario, l'imputato si è limitato a contestare genericamente l'utilizzazione degli accertamenti svolti in sede tributaria, da un lato contestando la validità di un principio che discende dagli stessi principi generali in tema di prova nel processo penale e dall'altro, non spiegando, sul piano concreto, le ragioni della non valorizzabilità, nella specie, del metodo induttivo. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 2. La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, 2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente git igèl(WA. 11) PloctA4004— delle speseVe della somma di
PQM
la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. In ordine alla terza doglianza, si osserva che il giudice d'appello ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione concernente la quantificazione della confisca c.d. per equivalente circoscrivendo la misura ablatoria ad un quantum pari all'ammontare dell'imposta evasa, individuato in euro 150.214. Tuttavia risulta dai verbali della Guardia di finanza che ha eseguito il provvedimento di sequestro che la somma di danaro rinvenuta e sottoposta a vincolo reale ammontava ad appena € 5.152,48, ragion per cui, per il restante valore, si è fatto ricorso allo strumento della confisca per equivalente sui beni immobili di proprietà dell'imputato. Emerge quindi dagli atti processuali che correttamente è stata esperita la procedura di ricerca delle somme di danaro, correttamente quantificate in misura corrispondente all'importo dell'imposta evasa, da confiscare in via diretta. Solo a fronte dell'esito negativo di tale ricerca, si è proceduto alla confisca per equivalente. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 2612 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 15/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. SI BR impugna la sentenza in epigrafe indicata, con la quale veniva condannato per il reato di cui all'art. 5 del D.vo 74/2000 per non aver presentato, pur essendovi obbligato, quale rappresentante legale della società Timeline srl, in liquidazione, la dichiarazione dei redditi relativa alla annualità del 2014 al fine di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto. 2. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, difetto assoluto e vizio della motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento oggettivo del reato con riferimento al mancato superamento della soglia di punibilità in quanto l'accertamento è stato effettuato mediante presunzioni relative per l'ires, con un'analisi comparativa condotta su soggetti operanti nel medesimo settore di attività e ambito geografico, e attraverso presunzioni legali per l'iva, mediante lo strumento del cosiddetto spesometro integrato. Deduce in particolare il divieto di ricorso a presunzioni legali sia pure di carattere relativo con riferimento alla responsabilità penale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ricorrendo in proposito una mera formula di stile che rende del tutto apparente la motivazione. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla statuizione inerente alla confisca diretta del danaro in sequestro, avendo il giudice disposto la confisca per equivalente del patrimonio del reo in misura sura corrispondente al profitto del reato, senza aver determinato preliminarmente il quantum della confisca diretta del danaro e senza aver previamente accertato l'insufficienza delle somme di danaro disponibili;
pertanto erroneamente il giudice ha disposto la confisca per equivalente dei beni immobili. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi relativi alla utilizzabilità, in sede penale, degli esiti degli accertamenti operati in sede tributaria. Va premesso che nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi, ai fini della prova dei reati tributari, delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria. Ciò discende dal principio di atipicità dei mezzi di prova operante nel processo penale, restando peraltro salva la necessità che il giudice sottoponga ad autonoma valutazione 1 e soppesi accuratamente la valenza dimostrativa degli elementi acquisiti in sede tributaria, al di fuori di qualunque presunzione e di ogni predeterminazione del loro peso probatorio. E', dunque, per tale ragione che questa Corte ha affermato che il giudice penale può legittimamente avvalersi (v. tra le altre, Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rocco, Rv. 250647 e Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619), dell'accertamento induttivo, effettuato, mediante gli studi di settore, dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile (Sez.3, n. 36207 del 17/04/2019 Ud. (dep. 19/08/2019) Rv. 277581). Del resto, anche meno recentemente, si è sempre ritenuto che, sebbene i criteri stabiliti per l'accertamento sintetico del reddito imponibile, attraverso il così detto "redditometro", non siano per il giudice penale fonti di certezza legale, tuttavia costituiscono elementi indiziari corrispondenti a criteri logici, utilizzabili per una corretta motivazione della sentenza di condanna (Sez. 3, n. 7491 del 21/06/1991 Ud. (dep. 12/07/1991 ) Rv. 188181). 1.2.Nel caso in disamina, il giudice d'appello ha precisato che, contrariamente a quanto asserito dal SI, l'accertamento operato dalla polizia giudiziaria è consistito nel raffronto dei i dati effettivi tratti dall doc mentazione trasmessa dalla società Timeline srl. al proprio V tt, consulente (in num o i q ee emesse, e di 24-Z/7juelle ricevute), con quelli emersi dallo comunicazioni effettuate dai clienti e fornitori della società stessa ed inserite nello skesometro. I valori non sono / quindi stati accertati in modo induttivo, ma ten)kéndo conto anche della documentazione fiscale della società. Peraltro la polizia giudiziaria ha considerato, ai fini della valutazione dei costi, anche tutte le fatture passive indicate nello spesometro effettuando quindi una quantificazione dei costi per un importo superiore a quello risultante dalle fatture in possesso (.0?etvilt del commercialista che curava la contabilità della società Timeline. Pertanto, lungi davtin acritico recepimento dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate, l'ipotesi accusatoria è stata esplorata ed approfondita alla luce di elementi oggettivi e di una autonoma verifica. Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Al contrario, l'imputato si è limitato a contestare genericamente l'utilizzazione degli accertamenti svolti in sede tributaria, da un lato contestando la validità di un principio che discende dagli stessi principi generali in tema di prova nel processo penale e dall'altro, non spiegando, sul piano concreto, le ragioni della non valorizzabilità, nella specie, del metodo induttivo. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767). 2. La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, 2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente git igèl(WA. 11) PloctA4004— delle speseVe della somma di
PQM
la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. In ordine alla terza doglianza, si osserva che il giudice d'appello ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione concernente la quantificazione della confisca c.d. per equivalente circoscrivendo la misura ablatoria ad un quantum pari all'ammontare dell'imposta evasa, individuato in euro 150.214. Tuttavia risulta dai verbali della Guardia di finanza che ha eseguito il provvedimento di sequestro che la somma di danaro rinvenuta e sottoposta a vincolo reale ammontava ad appena € 5.152,48, ragion per cui, per il restante valore, si è fatto ricorso allo strumento della confisca per equivalente sui beni immobili di proprietà dell'imputato. Emerge quindi dagli atti processuali che correttamente è stata esperita la procedura di ricerca delle somme di danaro, correttamente quantificate in misura corrispondente all'importo dell'imposta evasa, da confiscare in via diretta. Solo a fronte dell'esito negativo di tale ricerca, si è proceduto alla confisca per equivalente. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2022