Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e' cosi' modificato:
"Ciascuno stato di previsione e' illustrato da note preliminari".
Il secondo comma dell'articolo 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e' cosi' modificato:
"Ciascuno stato di previsione e' illustrato da note preliminari".