CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 12/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
CC ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3593/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paola - Ufficio Tributi 87027 Paola CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 078/978/2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 078/978/2023 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il
09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.4.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 078/978/2023 del 18.12.2023 di C & C s.r.l. Concessioni & Consulenze , notificata il 15.1.2024 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di IMU per l'anno 2018-2019, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'errata attribuzione della categoria catastale D2 in relazione agli immobili di cui al Indirizzo_1 la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento e per omessa sottoscrizione dell'atto.
C & C s.r.l. Concessioni & Consulenze si costituiva in giudizio con memoria depositata il 16.5.2024 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria depositata il 18.5.2024 si costituiva in giudizio il Comune di Paola eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno la doglianza sulla ritenuta erronea attribuzione della categoria catastale (D2) agli immobili di cui Indirizzo_1.
Ed invero, per come si ricava dalla visura storica prodotta dal concessionario, agli immobili in questione è stata attribuita dall'Agenzia del Territorio la categoria D2 a seguito di rettifica della categoria inizialmente presentata dal contribuente, rettifica eseguita, in particolare, il 4.3.2005 per il subalterno 8,
e il 6.5.2005 per il subalterno 9.
Dette rettifiche della categoria catastale non sono state impugnate dal contribuente sicchè, a fronte della incontestata rettifica, corretta è la pretesa impositiva fatta valere dal concessionario (per conto dell'Ente locale) in relazione a detti immobili.
Priva di pregio è poi la doglianza che fa leva sulla omessa indicazione del responsabile del procedimento essendo tale dato indicato a pag. 3 dell'atto (tra le avvertenze, laddove è specificato il nominativo del Rag. Nominativo_1), così come quella inerente la omessa sottoscrizione essendo sufficiente rilevare che nella specie risulta l'indicazione (a pag. 4) del soggetto sottoscrittore (Rag. Nominativo_1) e alcun dubbio residua sulla circostanza che l'atto provenga dal concessionario e sia a questo imputabile avendo, peraltro, tale soggetto provveduto alla sua notifica.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
.rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
CC ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3593/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paola - Ufficio Tributi 87027 Paola CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 078/978/2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 078/978/2023 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il
09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.4.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 078/978/2023 del 18.12.2023 di C & C s.r.l. Concessioni & Consulenze , notificata il 15.1.2024 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di IMU per l'anno 2018-2019, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'errata attribuzione della categoria catastale D2 in relazione agli immobili di cui al Indirizzo_1 la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento e per omessa sottoscrizione dell'atto.
C & C s.r.l. Concessioni & Consulenze si costituiva in giudizio con memoria depositata il 16.5.2024 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria depositata il 18.5.2024 si costituiva in giudizio il Comune di Paola eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno la doglianza sulla ritenuta erronea attribuzione della categoria catastale (D2) agli immobili di cui Indirizzo_1.
Ed invero, per come si ricava dalla visura storica prodotta dal concessionario, agli immobili in questione è stata attribuita dall'Agenzia del Territorio la categoria D2 a seguito di rettifica della categoria inizialmente presentata dal contribuente, rettifica eseguita, in particolare, il 4.3.2005 per il subalterno 8,
e il 6.5.2005 per il subalterno 9.
Dette rettifiche della categoria catastale non sono state impugnate dal contribuente sicchè, a fronte della incontestata rettifica, corretta è la pretesa impositiva fatta valere dal concessionario (per conto dell'Ente locale) in relazione a detti immobili.
Priva di pregio è poi la doglianza che fa leva sulla omessa indicazione del responsabile del procedimento essendo tale dato indicato a pag. 3 dell'atto (tra le avvertenze, laddove è specificato il nominativo del Rag. Nominativo_1), così come quella inerente la omessa sottoscrizione essendo sufficiente rilevare che nella specie risulta l'indicazione (a pag. 4) del soggetto sottoscrittore (Rag. Nominativo_1) e alcun dubbio residua sulla circostanza che l'atto provenga dal concessionario e sia a questo imputabile avendo, peraltro, tale soggetto provveduto alla sua notifica.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
.rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta