TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11948 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15112/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE nel procedimento iscritto al n. R.G. 15112/24 promosso con ricorso depositato in data 6/7/2024 da:
, C.F. , nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(U.S.A.) e residente in 14 Hillside Drive, Georgetown, 01833 Massachusetts (U.S.A.), in proprio ed in rappresentanza dei suoi figli minori: C.F. Controparte_1
, nato il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 14 Hillside Drive, C.F._2
Georgetown, 01833 Massachusetts (U.S.A.); C.F. Parte_2
, nato il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 14 Hillside Drive, C.F._3
Georgetown, 01833 Massachusetts (U.S.A.);
, C.F. , nata il [...] in Parte_3 C.F._4
Massachusetts (U.S.A.) e residente in 44 North Street, Wilmington, 01887 Massachusetts (U.S.A.), in proprio ed in rappresentanza dei suoi figli minori: , Parte_4
C.F. , nata il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 44 North C.F._5
Street, Wilmington, 01887 Massachusetts (U.S.A.); , C.F. Parte_5
, nato il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 44 North Street, C.F._6
Wilmington, 01887 Massachusetts (U.S.A.);
, C.F. , nato il [...] in Parte_6 C.F._7
Massachusetts (U.S.A.) e residente in 38 Francis Street, Revere, 01251 Massachusetts (U.S.A.); rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia Rizzo (C.F. PEC: C.F._8
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati ai fini del Email_1 presente giudizio presso lo Studio Moccia Legal in Orvieto (05018), Via Cesare Nebbia n. 1, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_2
1 nonché con
Controparte_3
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 4.12.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato il [...], in [...], Persona_1 emigrato negli U.S.A. senza mai naturalizzarsi cittadino U.S.A. ( all 2 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_2
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
AR NO (AV), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Nel quadro normativo vigente l'art. 1, comma 1, lett. A) della L. n. 91/1992 dispone espressamente che “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”; non è più prevista la perdita della cittadinanza italiana per la donna che contrae matrimonio con il cittadino straniero ed è riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Tali considerazioni conducono, senza dubbio alcuno, a rilevare il diritto degli odierni ricorrenti, ad ottenere lo status di cittadini italiani. Nel caso di specie gli odierni ricorrenti risultano discendenti diretti di nato il [...], in [...], Italia, mai naturalizzato cittadino Persona_1 statunitense (certificato di non naturalizzazione – allegato n. 2 in atti). Dall'esame di tale documentazione
2 emerge inoltre che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda non è prevedibile. Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto la domanda risulta ammissibile e appare assolto l'onere probatorio per cui deve essere accolta la domanda dichiarando che i ricorrenti sono cittadini italiani e disponendo l'adozione del dell CP_2 CP_2 dei provvedimenti conseguenti.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: , Parte_1 [...]
, , CP_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 [...]
, sono cittadini italiani;
Parte_6
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 16 .12.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
3
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE nel procedimento iscritto al n. R.G. 15112/24 promosso con ricorso depositato in data 6/7/2024 da:
, C.F. , nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(U.S.A.) e residente in 14 Hillside Drive, Georgetown, 01833 Massachusetts (U.S.A.), in proprio ed in rappresentanza dei suoi figli minori: C.F. Controparte_1
, nato il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 14 Hillside Drive, C.F._2
Georgetown, 01833 Massachusetts (U.S.A.); C.F. Parte_2
, nato il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 14 Hillside Drive, C.F._3
Georgetown, 01833 Massachusetts (U.S.A.);
, C.F. , nata il [...] in Parte_3 C.F._4
Massachusetts (U.S.A.) e residente in 44 North Street, Wilmington, 01887 Massachusetts (U.S.A.), in proprio ed in rappresentanza dei suoi figli minori: , Parte_4
C.F. , nata il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 44 North C.F._5
Street, Wilmington, 01887 Massachusetts (U.S.A.); , C.F. Parte_5
, nato il [...] in [...] (U.S.A.) e residente in 44 North Street, C.F._6
Wilmington, 01887 Massachusetts (U.S.A.);
, C.F. , nato il [...] in Parte_6 C.F._7
Massachusetts (U.S.A.) e residente in 38 Francis Street, Revere, 01251 Massachusetts (U.S.A.); rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia Rizzo (C.F. PEC: C.F._8
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati ai fini del Email_1 presente giudizio presso lo Studio Moccia Legal in Orvieto (05018), Via Cesare Nebbia n. 1, giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_2
1 nonché con
Controparte_3
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 4.12.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato il [...], in [...], Persona_1 emigrato negli U.S.A. senza mai naturalizzarsi cittadino U.S.A. ( all 2 in atti).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_2
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
AR NO (AV), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Nel quadro normativo vigente l'art. 1, comma 1, lett. A) della L. n. 91/1992 dispone espressamente che “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”; non è più prevista la perdita della cittadinanza italiana per la donna che contrae matrimonio con il cittadino straniero ed è riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Tali considerazioni conducono, senza dubbio alcuno, a rilevare il diritto degli odierni ricorrenti, ad ottenere lo status di cittadini italiani. Nel caso di specie gli odierni ricorrenti risultano discendenti diretti di nato il [...], in [...], Italia, mai naturalizzato cittadino Persona_1 statunitense (certificato di non naturalizzazione – allegato n. 2 in atti). Dall'esame di tale documentazione
2 emerge inoltre che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda non è prevedibile. Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto la domanda risulta ammissibile e appare assolto l'onere probatorio per cui deve essere accolta la domanda dichiarando che i ricorrenti sono cittadini italiani e disponendo l'adozione del dell CP_2 CP_2 dei provvedimenti conseguenti.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: , Parte_1 [...]
, , CP_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 [...]
, sono cittadini italiani;
Parte_6
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 16 .12.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
3