Sentenza 19 maggio 2005
Massime • 1
Nell'ipotesi di reiterazione di istanza di rimessione del processo, analoga ad una richiesta già dichiarata inammissibile, il giudice può disporre la prosecuzione del giudizio, ai sensi del comma primo dell'art. 47 cod. proc. pen., anche in pendenza della pronuncia che decida sull'inammissibilità o il rigetto della proposta. (Fattispecie in cui la Corte ha sottolineato come tale interpretazione appaia conforme alla modifica normativa introdotta con la legge n. 248 del 2002, in quanto diretta a contrastare l'uso strumentale della richiesta di rimessione per fini pretestuosi e la conseguente possibilità di determinare per l'imputato la paralisi del procedimento).
Commentario • 1
- 1. Art. 47 c.p.p. Effetti della richiestahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2005, n. 25012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25012 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 19/05/2005
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 637
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 24841/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON DO N. IL 05/01/1959;
avverso SENTENZA del 10/03/2004 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIOTALLEVI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
IC DO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 10 marzo 2004 e dell'ordinanza pronunciata in pari data, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Lecce - Sez. di Galatina, in data 15 marzo 2001, con la quale è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e lire seicentomila di multa in ordine al reato di cui all'art. 640 c.p.. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 46 e 47 c.p.p. Erronea applicazione della legge nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 10 marzo 2004;
Il ricorrente ha censurato la mancata sospensione del giudizio a seguito della seconda istanza di rimessione del processo sul presupposto che la richiesta non era stata notificata alle altre parti ne era pervenuta in Cassazione. Tale provvedimento avrebbe esorbitato i limiti di delibazione, concernenti la sospensione del processo, e non la valutazione dell'ammissibilità o meno della richiesta.
b) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 125 c.p.p. e 640 c.p. Illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente censura le motivazioni poste a base dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di truffa, e in particolare le ragioni in base alle quali è stata ritenuta la sussistenza degli artifizi e raggiri.
Il ricorso è infondato e deve essere quindi rigettato. In ordine al rimo motivo deve rilevarsi che la Corte d'appello ha fatto un corretto governo delle norme disciplinanti la materia. È pacifico che il ricorrente aveva già proposto una istanza di rimessione, già dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione. Il novellato art. 47, c. 1 c.p.p. prevede esclusivamente la facoltà per il giudice di sospendere il processo fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la proposta. In questo caso, la Corte di merito, considerando sostanzialmente analoga alla richiesta già dichiarata inammissibile, quella reiterata il 10 marzo 2004 ha disposto la prosecuzione del giudizio;
in ogni caso non si erano comunque verificate le condizione in base alle quali, ai sensi del comma 2 il processo deve essere comunque sospeso prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione, con conseguente impossibilità di pronunciare la sentenza, previste per il caso in cui la Corte di Cassazione abbia comunicato che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle Sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'art. 610, comma 1. La decisione appare conforme dunque alla disciplina introdotta con la legge 248/2002, in quanto è diretta a contrastare l'uso strumentale della richiesta di rimessione per fini pretestuosi, così evitando la possibilità per l'imputato di determinare la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo, quale è enucleatole dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale (v. Corte cosi, 22 ottobre 1996, n. 353). Per quanto riguarda il secondo motivo esso appare generico e comunque propone una diversa lettura dei fatti, rispetto a quella ritenuta dal giudice di merito, inammissibile in questa sede.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del IC al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2005