TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/12/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2715 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Fumagalli Presidente rel. Est. dott. Fabio Rivellini Giudice dott. Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2715/2024 promossa da:
, C.F.: , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Laura Ambrosetti e Massimo Masciocchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE contro
CF: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
e con
AVV. Curatore Speciale dei minori e Controparte_2 Persona_1 Persona_2
[...]
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE
OGGETTO: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “chiedono la pronuncia immediata sullo status e la prosecuzione dell'attività demandata ai Servizi”.
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 23/12/2024, conveniva in giudizio il coniuge Parte_1 [...]
esponendo quanto segue: CP_1
• di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 30/10/2010 in Viggiù;
• dall'unione erano nati due figli: il 25.03.2010 a Varese e Persona_3 Persona_4 il 22/08/2017 a Varese;
• la convivenza coniugale si era progressivamente compromessa;
• I coniugi si erano separati consensualmente in data 10.11.2021, comparendo avanti il
Presidente del Tribunale di Varese, con omologa n. 461/21 del 02.12.2021;
• I coniugi, fin dalla comparsa avanti il Presidente del Tribunale, sono vissuti sempre e ininterrottamente separati e non vi è mai stata alcuna riconciliazione, tant'è che la loro vita
è ormai completamente autonoma;
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario e formulando autonome richieste.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio in data 04/02/2025 la sig.ra
[...]
la quale domandava in via preliminare anticipazione dell'udienza di Controparte_1 comparizione personale delle parti già fissata per il giorno 8/4/2025 in data utile per consentire l'iscrizione a scuola dei minori ovvero con l'assunzione di provvedimenti provvisori e urgenti inaudita altera parte a fronte della decisione materna di trasferirsi in Sicilia presso la famiglia d'origine; nel merito aderiva alla richiesta di pronuncia di sentenza parziale non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulava autonome richieste.
Esaminata l'istanza cautelare, espletati gli incombenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., disposto l'ascolto del figlio minore con ordinanza in data 9/6/2025 il Giudice emetteva i provvedimenti Per_1 temporanei ed urgenti affidando, tra le altre statuizioni, i figli minori all'Ente e procedendo alla nomina del Curatore Speciale.
All'udienza del 25/11/2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale di status e il
Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio in ordine a tale pronuncia senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * * *
La domanda principale di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e merita accoglimento.
Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta risulta che i signori e Parte_1 [...]
hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/10/2010 in Controparte_1
Viggiù e che successivamente si sono separati con separazione consensuale del 10/11/2021, omologata dal Tribunale di Varese il 2/12/2021 (udienza di comparizione avanti al presidente del
Tribunale di Varese del 10/11/2021).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, come da separata ordinanza ex art. artt. 279, comma 2 n. 4 e comma 3 c.p.c..
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viggiù per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri
, C.F.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
06.08.1989 e dalla sig.ra CF: , nata a Controparte_1 C.F._2
Palermo il 10.05.1986, trascritto agli Atti dell'Ufficio di Stato Civile di Viggiù, al n. 8, p. II,
s. A, anno 2010;
2) manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viggiù affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4) riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 4/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Elena Fumagalli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Fumagalli Presidente rel. Est. dott. Fabio Rivellini Giudice dott. Arianna Carimati Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2715/2024 promossa da:
, C.F.: , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Laura Ambrosetti e Massimo Masciocchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE contro
CF: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
e con
AVV. Curatore Speciale dei minori e Controparte_2 Persona_1 Persona_2
[...]
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE
OGGETTO: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “chiedono la pronuncia immediata sullo status e la prosecuzione dell'attività demandata ai Servizi”.
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 23/12/2024, conveniva in giudizio il coniuge Parte_1 [...]
esponendo quanto segue: CP_1
• di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 30/10/2010 in Viggiù;
• dall'unione erano nati due figli: il 25.03.2010 a Varese e Persona_3 Persona_4 il 22/08/2017 a Varese;
• la convivenza coniugale si era progressivamente compromessa;
• I coniugi si erano separati consensualmente in data 10.11.2021, comparendo avanti il
Presidente del Tribunale di Varese, con omologa n. 461/21 del 02.12.2021;
• I coniugi, fin dalla comparsa avanti il Presidente del Tribunale, sono vissuti sempre e ininterrottamente separati e non vi è mai stata alcuna riconciliazione, tant'è che la loro vita
è ormai completamente autonoma;
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario e formulando autonome richieste.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio in data 04/02/2025 la sig.ra
[...]
la quale domandava in via preliminare anticipazione dell'udienza di Controparte_1 comparizione personale delle parti già fissata per il giorno 8/4/2025 in data utile per consentire l'iscrizione a scuola dei minori ovvero con l'assunzione di provvedimenti provvisori e urgenti inaudita altera parte a fronte della decisione materna di trasferirsi in Sicilia presso la famiglia d'origine; nel merito aderiva alla richiesta di pronuncia di sentenza parziale non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulava autonome richieste.
Esaminata l'istanza cautelare, espletati gli incombenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., disposto l'ascolto del figlio minore con ordinanza in data 9/6/2025 il Giudice emetteva i provvedimenti Per_1 temporanei ed urgenti affidando, tra le altre statuizioni, i figli minori all'Ente e procedendo alla nomina del Curatore Speciale.
All'udienza del 25/11/2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale di status e il
Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio in ordine a tale pronuncia senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * * *
La domanda principale di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e merita accoglimento.
Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta risulta che i signori e Parte_1 [...]
hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/10/2010 in Controparte_1
Viggiù e che successivamente si sono separati con separazione consensuale del 10/11/2021, omologata dal Tribunale di Varese il 2/12/2021 (udienza di comparizione avanti al presidente del
Tribunale di Varese del 10/11/2021).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, come da separata ordinanza ex art. artt. 279, comma 2 n. 4 e comma 3 c.p.c..
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viggiù per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri
, C.F.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
06.08.1989 e dalla sig.ra CF: , nata a Controparte_1 C.F._2
Palermo il 10.05.1986, trascritto agli Atti dell'Ufficio di Stato Civile di Viggiù, al n. 8, p. II,
s. A, anno 2010;
2) manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viggiù affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4) riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 4/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Elena Fumagalli