Art. 1.
L' articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , e' sostituito dal seguente:
"La presente legge ha efficacia fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria".
L' articolo 59 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , e' sostituito dal seguente:
"La presente legge ha efficacia fino all'entrata in vigore dell'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria".