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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
MI ANDREA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1272/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Sicilia Orientale Ct-Rg-Sr - 05379380875
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2016
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2018
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2020
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 IRPEF-ALTRO 2005
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 IRPEF-ALTRO 2015
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 IVA-ALTRO 2014
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 REGISTRO 2019
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 TARSU/TIA 2011
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 TARSU/TIA 2014
- PIGNORAMENTO n. 2988420250002321001 IVA-ALTRO 2005
- PIGNORAMENTO n. 2988420250002321001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- PIGNORAMENTO n. 2988420250002321001 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1714/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 04.07.2025 Ricorrente_1 impugnava gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi n. 2988420250000232 e n. 29884202500002321/001, conosciuti il 04.06.2025, relativi a plurime cartelle e intimazioni di pagamento per tributi erariali e locali di varia natura, per un importo complessivo di
€ 153.399,21 (il pignoramento riguarda anche avvisi di addebito per contributi, che esulano dalla giurisdizione del giudice tributario).
Deduceva la ricorrente l'illegittimità dei pignoramenti, con riferimento ai soli debiti tributari, sia per vizio di motivazione degli atti, sia per invalidità originaria in assenza di titolo esecutivo, contestando la notifica delle cartelle e delle intimazioni quali atti presupposti della procedura. Eccepiva ancora la decadenza dell'agente della riscossione dal potere di esazione e la maturata prescrizione dei crediti, delle sanzioni e degli interessi.
Con ordinanza emessa il 25.07.2025 il Collegio disponeva la sospensione cautelare degli atti e rinviava per il merito.
Si costituiva in giudizio il Comune di Siracusa per i tributi di propria competenza, evidenziando la regolare notifica della cartella di pagamento n. 29820110021740483000 relativa a Tarsu per l'anno 2011, e n.
29820210010534613000, per Tari 2014; eccepiva la tardività delle doglianze in considerazione della irretrattabilità del debito per omessa impugnazione degli atti prodromici. Con manleva delle spese.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate- Riscossione per i tributi di propria competenza, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice tributario, stante l'asserita, regolare notifica delle cartelle e delle intimazioni, come da schermate informatiche allegate.
Con successiva memoria ex art 32 Dlgs 546/92 la ricorrente insisteva nei motivi di ricorso, ribadendo la giurisdizione del giudice tributario per l'eccezione di prescrizione dei crediti, anche se impugnando il pignoramento sia provata la regolare notifica degli atti presupposti. Contestava in ogni caso l'idoneità probatoria delle schermate informatiche allegate da Agenzia delle Entrate Riscossione, trattandosi di atti meramente interni all'ufficio. Insisteva poi per la maturata prescrizione dei crediti.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso Ricorrente_1 ha impugnato gli atti di pignoramento presso terzi indicati sopra specificamente indicati, eccependone l'illegittimità per vizio intrinseco e per omessa notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento quali atti presupposti. Eccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale dei crediti e degli interessi.
Preliminarmente, con esclusivo riferimento ai debiti tributari, deve ritenersi la sussistenza della giurisdizione tributaria, e non di quella ordinaria, in forza del prospettato difetto di notifica degli atti impositivi ed ingiuntivi presupposti all'espletamento della procedura esecutiva.
Secondo la domanda giudiziale della ricorrente, trattandosi del primo atto con il quale sarebbe stata esternata la pretesa tributaria (essendosi contestata la ricezione degli atti presupposti), il pignoramento presso terzi
è impugnabile dinnanzi al giudice tributario, afferendo ai presupposti sostanziali della pretesa, e non ai profili meramente esecutivi, sul solco della ormai costante giurisprudenza di legittimità: “In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.” - così Cass. Civ. Sez Un sent. n. 13913 del 05.06.2017.
Dalla motivazione della predetta pronuncia può apprezzarsi come l'individuazione del giudice tributario quale organo giurisdizionale competente è fondata innanzitutto sulla sostanziale necessità di tutelare il contribuente avverso l'azione esecutiva tributaria accordandogli il potere di “impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”; e ciò allo scopo logico di conservare al giudice tributario la competenza a decidere sull'esistenza e validità del presupposto della procedura esecutiva.
Ciò premesso, la questione dirimente ai fini dell'odierno giudizio concerne l'allegazione di adeguata prova, da parte degli enti impositori ovvero del concessionario per la riscossione, in merito all'effettiva notifica delle cartelle di pagamento e delle correlate intimazioni (da intendersi anche quali atti idonei ad interrompere la prescrizione dei crediti tributari). Dimostrando infatti il perfezionamento della notifica di tali atti, divenuti irretrattabili in quanto non tempestivamente impugnati, la procedura esecutiva esitata nel pignoramento presso terzi non soffre, sotto tale profilo, alcuna invalidità derivata.
A fronte della specifica doglianza sollevata da parte ricorrente, si osserva come l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, costituendosi in giudizio, si sia limitata ad allegare delle schermate informatiche, estrapolate dalle proprie banche dati, nelle quali si attesta la notifica delle plurime cartelle esattoriali indicandone la data, ma non ha depositato alcuna produzione documentale idonea a dimostrare oggettivamente la data e la regolarità della notifica delle cartelle stesse. In difetto di tale prova, non potendosi certamente affidare la dimostrazione dell'onere notificatorio a documenti interni provenienti dalla controparte, deve quindi ritenersi che le cartelle esattoriali e le intimazioni di pagamento conseguenti, non siano stata preceduta dalla notifica delle cartelle, inficiando così la regolare scansione procedurale.
Le conseguenze che se ne traggono in punto di legittimità dei pignoramenti sono dirimenti, con conseguente annullamento degli atti impugnati innanzitutto per tutte le voci di debito per tributi erariali, in quanto affetti da invalidità derivata.
Alcuni dei debiti tributari indicati nei due pignoramenti riguardano invece imposte locali dovute al Comune di Siracusa: si tratta delle cartelle di pagamento n. 29820110021740483000 relativamente a Tarsu per il
2011, e della cartella di pagamento n. 29820210010534613000, relativamente a Tari per l'anno d'imposta
2014. L'ente comunale allega documentazione asseritamente comprovante la notifica della prima cartella in data 08.02.2012, e della seconda il 11.02.2020.
Occorre premettere che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”- così Cass. Civ. ord n. 32539 del 14.12.2024.
Nel caso di specie deve rilevarsi non solo l'insufficiente valenza probatoria della documentazione allegata, non essendo stato adeguatamente dimostrato il collegamento tra le CAD postali e gli atti tributari in questione, ma in ogni caso appare fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei tributi, trattandosi di imposte locali e non essendovi prova di successivi atti interruttivi correttamente notificati alla ricorrente.
Il ricorso deve dunque trovare accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati, limitatamente ai soli debiti tributari erariali e locali, come da motivazione.
Le spese seguono la soccombenza ex art 15 del Dlgs 546/92, ed in considerazione del valore della controversia, e considerando altresì la fase cautelare e l'accoglimento della sospensiva, si liquidano in complessivi euro 4000,00 a titolo di onorario, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05 accoglie in parte, come da motivazione, il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 4.000,00.
Dispone l'oscuramento delle generalità della ricorrente. Siracusa, 28.11.2025
Il Giudice Il Presidente
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
MI ANDREA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1272/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Sicilia Orientale Ct-Rg-Sr - 05379380875
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2016
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2018
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2020
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 IRPEF-ALTRO 2005
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 IRPEF-ALTRO 2015
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 IVA-ALTRO 2014
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 REGISTRO 2019
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 TARSU/TIA 2011
- PIGNORAMENTO n. 29884202500002320001 TARSU/TIA 2014
- PIGNORAMENTO n. 2988420250002321001 IVA-ALTRO 2005
- PIGNORAMENTO n. 2988420250002321001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- PIGNORAMENTO n. 2988420250002321001 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1714/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 04.07.2025 Ricorrente_1 impugnava gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi n. 2988420250000232 e n. 29884202500002321/001, conosciuti il 04.06.2025, relativi a plurime cartelle e intimazioni di pagamento per tributi erariali e locali di varia natura, per un importo complessivo di
€ 153.399,21 (il pignoramento riguarda anche avvisi di addebito per contributi, che esulano dalla giurisdizione del giudice tributario).
Deduceva la ricorrente l'illegittimità dei pignoramenti, con riferimento ai soli debiti tributari, sia per vizio di motivazione degli atti, sia per invalidità originaria in assenza di titolo esecutivo, contestando la notifica delle cartelle e delle intimazioni quali atti presupposti della procedura. Eccepiva ancora la decadenza dell'agente della riscossione dal potere di esazione e la maturata prescrizione dei crediti, delle sanzioni e degli interessi.
Con ordinanza emessa il 25.07.2025 il Collegio disponeva la sospensione cautelare degli atti e rinviava per il merito.
Si costituiva in giudizio il Comune di Siracusa per i tributi di propria competenza, evidenziando la regolare notifica della cartella di pagamento n. 29820110021740483000 relativa a Tarsu per l'anno 2011, e n.
29820210010534613000, per Tari 2014; eccepiva la tardività delle doglianze in considerazione della irretrattabilità del debito per omessa impugnazione degli atti prodromici. Con manleva delle spese.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate- Riscossione per i tributi di propria competenza, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice tributario, stante l'asserita, regolare notifica delle cartelle e delle intimazioni, come da schermate informatiche allegate.
Con successiva memoria ex art 32 Dlgs 546/92 la ricorrente insisteva nei motivi di ricorso, ribadendo la giurisdizione del giudice tributario per l'eccezione di prescrizione dei crediti, anche se impugnando il pignoramento sia provata la regolare notifica degli atti presupposti. Contestava in ogni caso l'idoneità probatoria delle schermate informatiche allegate da Agenzia delle Entrate Riscossione, trattandosi di atti meramente interni all'ufficio. Insisteva poi per la maturata prescrizione dei crediti.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso Ricorrente_1 ha impugnato gli atti di pignoramento presso terzi indicati sopra specificamente indicati, eccependone l'illegittimità per vizio intrinseco e per omessa notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento quali atti presupposti. Eccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale dei crediti e degli interessi.
Preliminarmente, con esclusivo riferimento ai debiti tributari, deve ritenersi la sussistenza della giurisdizione tributaria, e non di quella ordinaria, in forza del prospettato difetto di notifica degli atti impositivi ed ingiuntivi presupposti all'espletamento della procedura esecutiva.
Secondo la domanda giudiziale della ricorrente, trattandosi del primo atto con il quale sarebbe stata esternata la pretesa tributaria (essendosi contestata la ricezione degli atti presupposti), il pignoramento presso terzi
è impugnabile dinnanzi al giudice tributario, afferendo ai presupposti sostanziali della pretesa, e non ai profili meramente esecutivi, sul solco della ormai costante giurisprudenza di legittimità: “In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.” - così Cass. Civ. Sez Un sent. n. 13913 del 05.06.2017.
Dalla motivazione della predetta pronuncia può apprezzarsi come l'individuazione del giudice tributario quale organo giurisdizionale competente è fondata innanzitutto sulla sostanziale necessità di tutelare il contribuente avverso l'azione esecutiva tributaria accordandogli il potere di “impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”; e ciò allo scopo logico di conservare al giudice tributario la competenza a decidere sull'esistenza e validità del presupposto della procedura esecutiva.
Ciò premesso, la questione dirimente ai fini dell'odierno giudizio concerne l'allegazione di adeguata prova, da parte degli enti impositori ovvero del concessionario per la riscossione, in merito all'effettiva notifica delle cartelle di pagamento e delle correlate intimazioni (da intendersi anche quali atti idonei ad interrompere la prescrizione dei crediti tributari). Dimostrando infatti il perfezionamento della notifica di tali atti, divenuti irretrattabili in quanto non tempestivamente impugnati, la procedura esecutiva esitata nel pignoramento presso terzi non soffre, sotto tale profilo, alcuna invalidità derivata.
A fronte della specifica doglianza sollevata da parte ricorrente, si osserva come l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, costituendosi in giudizio, si sia limitata ad allegare delle schermate informatiche, estrapolate dalle proprie banche dati, nelle quali si attesta la notifica delle plurime cartelle esattoriali indicandone la data, ma non ha depositato alcuna produzione documentale idonea a dimostrare oggettivamente la data e la regolarità della notifica delle cartelle stesse. In difetto di tale prova, non potendosi certamente affidare la dimostrazione dell'onere notificatorio a documenti interni provenienti dalla controparte, deve quindi ritenersi che le cartelle esattoriali e le intimazioni di pagamento conseguenti, non siano stata preceduta dalla notifica delle cartelle, inficiando così la regolare scansione procedurale.
Le conseguenze che se ne traggono in punto di legittimità dei pignoramenti sono dirimenti, con conseguente annullamento degli atti impugnati innanzitutto per tutte le voci di debito per tributi erariali, in quanto affetti da invalidità derivata.
Alcuni dei debiti tributari indicati nei due pignoramenti riguardano invece imposte locali dovute al Comune di Siracusa: si tratta delle cartelle di pagamento n. 29820110021740483000 relativamente a Tarsu per il
2011, e della cartella di pagamento n. 29820210010534613000, relativamente a Tari per l'anno d'imposta
2014. L'ente comunale allega documentazione asseritamente comprovante la notifica della prima cartella in data 08.02.2012, e della seconda il 11.02.2020.
Occorre premettere che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”- così Cass. Civ. ord n. 32539 del 14.12.2024.
Nel caso di specie deve rilevarsi non solo l'insufficiente valenza probatoria della documentazione allegata, non essendo stato adeguatamente dimostrato il collegamento tra le CAD postali e gli atti tributari in questione, ma in ogni caso appare fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei tributi, trattandosi di imposte locali e non essendovi prova di successivi atti interruttivi correttamente notificati alla ricorrente.
Il ricorso deve dunque trovare accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati, limitatamente ai soli debiti tributari erariali e locali, come da motivazione.
Le spese seguono la soccombenza ex art 15 del Dlgs 546/92, ed in considerazione del valore della controversia, e considerando altresì la fase cautelare e l'accoglimento della sospensiva, si liquidano in complessivi euro 4000,00 a titolo di onorario, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05 accoglie in parte, come da motivazione, il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 4.000,00.
Dispone l'oscuramento delle generalità della ricorrente. Siracusa, 28.11.2025
Il Giudice Il Presidente