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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/07/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 653/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 17.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 653/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, via S. Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio degli Avv. CIMINO GIUSEPPE e CIMINO CHIARA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria n. 8, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Prestazione: assegno per il nucleo familiare i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1 accertare il diritto del Sig. a percepire gli Assegni per il Parte_1
Nucleo Familiare, quale lavoratore dipendente, per i periodi intercorrenti dal 01.11.2017 al 28.02.2022 per i familiari residenti in [...]di cui in narrativa;
condannare l' , CP in persona del suo Presidente pro-tempore, a corrispondere la prestazione richiesta, con interessi, sia direttamente che indirettamente. Col favore di spese e compensi professionali da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
1 PER IL CONVENUTO : CP
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso e mandare l' resistente assolto CP_1 dalle domande tutte proposte nei propri confronti. Spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.7.2023, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere cittadino senegalese e di svolgere attività di lavoro a tempo indeterminato in Italia dal 2017, ma di avere moglie e tre figli in Senegal, di cui aveva chiesto l'inclusione nel nucleo familiare, al fine del riconoscimento degli ANF, con domanda presentata nel 2022, per il periodo dal 1.11.2017 al 28.2.2022. Il ricorso amministrativo era stato respinto, in quanto il ricorrente non risultava titolare di permesso di soggiorno per lavoro, né di permesso di soggiorno di lungo periodo e non aveva trascritto il matrimonio nel comune di residenza. Deduceva, per contro, di essere titolare di permesso di soggiorno di lunga durata (docc. 21 e 3 ric.) e che dalle proprie dichiarazioni fiscali, poteva evincersi il possesso dei requisiti economici per ottenere gli ANF. Lamentava che, ciononostante, l non CP avesse dato corso alla sua domanda. Richiamava la giurisprudenza di legittimità e costituzionale e in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 67/2022, che aveva ritenuto la necessità di disapplicare l'art. 2, comma 6 bis, d.l. n. 69/1988. Produceva l'estratto dell'atto di matrimonio (doc. 5 ric.), una dichiarazione di responsabilità da lui sottoscritta e gli estratti degli atti di nascita dei figli (doc. 2 ric.).
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 21.2.2024. CP
Riferiva che il ricorrente aveva presentato domande di ANF, dichiarandosi coniugato, ma dai registri anagrafici, il matrimonio non risultava trascritto in Italia (doc. 1 ). Riteneva, pertanto, che il ricorrente non avesse titolo per richiedere CP
l'erogazione degli ANF, ai sensi della circolare n. 95/2022. CP
Richiamava il disposto dell'art. 2, d.l. n. 69/1988, conv. in l. n. 153/1988 e la giurisprudenza di legittimità e costituzionale, che aveva riconosciuto la parità di trattamento tra i cittadini nazionali e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo (direttiva 2003/109/CE) e di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (direttiva 2011/98/UE), in seguito a due sentenze della CGUE. Riteneva, in ogni caso, che ai fini della concessione degli ANF, fosse necessaria la trascrizione del matrimonio presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza.
2 Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 47, d.p.r. n. 639/1970 e la prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett d), l. n. 98/2011.
La causa veniva per due volte rinviata, a causa dei chiarimenti richiesti alle parti e alla necessità di ottenere la produzione dei documenti in formato leggibile. All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza, proposta dall' . CP
La domanda amministrativa (doc. 12 ric.) è stata proposta il 20.10.2021 e da tale giorno decorreva il termine di un anno e trecento giorni (cfr. Cass., sez. lav., 18.8.2003, n. 12073 e 6.4.2021, n. 9236) per l'esaurimento del procedimento amministrativo, destinato, quindi, a scadere il 17.8.2023. Il ricorso in questa sede è stato depositato il 26.7.2023 ed è, quindi, tempestivo. 2. Nel merito, il ricorrente agisce per ottenere dall' la corresponsione degli ANF, CP per il periodo dall'1.11.2017 al 28.2.2022. Non vi è, ormai, alcun dubbio circa il diritto dei cittadini stranieri cd. lungosoggiornanti a ottenere gli ANF;
diritto che, sul piano astratto, neppure il convenuto ha contestato.
A norma dell'art. 2 comma 6 del D.L. 691/1988 (convertito in L. 153/1988) "Il nucleo familiare é composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (....)". Il successivo comma 6 bis del medesimo art. 2 stabilisce che "Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiamo la residenza nel territorio della Repubblica, salva che dallo Stato di cui lo straniero é cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stato stipulata convezione internazionale in materia di trattamento di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri". Risulta dunque evidente che il regime dell'assegno di cui sopra, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, é diverso per gli italiani e per gli stranieri (appartenenti, o meno, agli Stati membri dell'UE) ed é meno favorevole per questi
3 ultimi, i quali, a differenza dei primi, non possono percepire l'assegno nel caso in cui il loro familiare, benché rientrante tra quelli di cui all'art. 2 comma 6 cit., risieda all'estero. Tale disparità di trattamento non è compatibile con le norme europee che, per alcune categorie di stranieri, impongono, invece, la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro. Sul punto, si richiamano integralmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 67 del 2022, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6- bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, sollevata con sentenza della Corte di Cassazione civile sez. lav., 08/04/2021, n.9379. In particolare, la Corte costituzionale ha evidenziato l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, posto che la normativa nazionale deve essere direttamente disapplicata dal Giudice adito nella parte in cui esclude il diritto alla parità di trattamento del lavoratore titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro i cui familiari risiedono non già nel territorio italiano, bensì in un paese terzo. 3. L' contesta che il matrimonio del ricorrente non avrebbe alcun valore a fini CP previdenziali e assistenziali, poiché non trascritto in Italia.
A riprova del proprio stato di coniugio con il ricorrente ha prodotto Per_1 un certificato di matrimonio, rilasciato dalle autorità senegalesi, certificato dal Consolato del Senegal in Milano (doc. 5 ric.).
La tesi dell non può essere condivisa e in proposito possono reiterarsi le CP argomentazioni già spese in un caso analogo, che hanno trovato recente conferma anche presso la Corte d'appello di Torino (v. Trib. Novara, sentenza n. 6/2025 e App. Torino, sentenza n. 62/2025). L' ha sostenuto che in base all'art. 28, l. n. 218/1995, per poter riconoscere CP validità in Italia a un matrimonio contratto all'estero, occorrerebbe la sua trascrizione nei registri dello stato civile italiani. Per contro, la disposizione citata reca “Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”.
Sul punto, la S.C. ha condivisibilmente osservato che “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (Cass., sez. VI, 18.7.2013, n. 17620).
È, quindi, priva di fondamento normativo la tesi dell' , per la quale la CP trascrizione in Italia sarebbe requisito di validità del matrimonio contratto all'estero, nell'ordinamento nazionale. Né risultano, dagli atti, di ragioni di contrasto con l'ordine pubblico italiano, quale sarebbe, per esempio, un matrimonio concretamente poligamico, 4 che non risulta nel caso di specie, poiché, al di là della teorica opzione per la poligamia, il ricorrente non ha fatto valere matrimoni con coniugi diversi.
4. Quanto ai titoli di soggiorno, con note del 5.12.2024, 28.2.2025 e 10.3.2025, il ricorrente ha prodotto una scansione leggibile dei propri permessi di soggiorno per motivi di lavoro, sicché non residuano dubbi circa il fatto che egli rientri tra le categorie di stranieri a cui si riferisce la giurisprudenza costituzionale sopra citata.
5. Solo con le note del 12.2.2025 (autorizzate, peraltro, al solo fine di prendere posizione sui titoli di soggiorno e sul certificato di matrimonio), l' ha contestato l'idoneità CP probatoria della certificazione dei redditi, prodotta sub doc. 4 ric., unitamente all'autocertificazione.
Di quest'ultima va negato il valore probatorio (cfr. Cass. n. 17358/2010 e App. Torino, sent. n. 455/2024), essendo utile ad attestare fatti nel solo ambito del procedimento amministrativo.
Per contro, dal complesso della documentazione prodotta dal ricorrente possono evincersi presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'insussistenza di redditi propri dei componenti del nucleo familiare, rimasti nel Paese d'origine.
Il ricorrente ha, infatti, prodotto, oltre alla certificazione sub doc. 4 ric., le proprie dichiarazioni fiscali, da cui tutti i figli e la moglie risultano a carico. Inoltre, dagli estratti degli atti di nascita sub doc. 2 ric. si evince che i figli sono nati rispettivamente nel 2012, 2017 e 2014, sicché nessuno di essi, alla data della domanda amministrativa (2021) era in un'età compatibile con il lavoro. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa dichiarato e non contestato, rientrante nello scaglione da 5.200 a 26.000 euro e della sua natura documentale, in complessivi euro 3.700, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e condanna l' a riconoscere, in favore di CP [...]
, gli assegni per il nucleo familiare, nella misura di legge, per il periodo Parte_1 dal 01.11.2017 al 28.02.2022, oltre interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 30.12.1991, n. 412, dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda al saldo;
5 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP [...]
, liquidate in complessivi euro 3.700, oltre a rimborso spese forfettario Parte_1
15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore degli Avv. Giuseppe Cimino e Chiara Cimino, in solido. Così deciso il 17.7.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 17.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 653/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, via S. Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio degli Avv. CIMINO GIUSEPPE e CIMINO CHIARA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria n. 8, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Prestazione: assegno per il nucleo familiare i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1 accertare il diritto del Sig. a percepire gli Assegni per il Parte_1
Nucleo Familiare, quale lavoratore dipendente, per i periodi intercorrenti dal 01.11.2017 al 28.02.2022 per i familiari residenti in [...]di cui in narrativa;
condannare l' , CP in persona del suo Presidente pro-tempore, a corrispondere la prestazione richiesta, con interessi, sia direttamente che indirettamente. Col favore di spese e compensi professionali da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
1 PER IL CONVENUTO : CP
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso e mandare l' resistente assolto CP_1 dalle domande tutte proposte nei propri confronti. Spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.7.2023, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere cittadino senegalese e di svolgere attività di lavoro a tempo indeterminato in Italia dal 2017, ma di avere moglie e tre figli in Senegal, di cui aveva chiesto l'inclusione nel nucleo familiare, al fine del riconoscimento degli ANF, con domanda presentata nel 2022, per il periodo dal 1.11.2017 al 28.2.2022. Il ricorso amministrativo era stato respinto, in quanto il ricorrente non risultava titolare di permesso di soggiorno per lavoro, né di permesso di soggiorno di lungo periodo e non aveva trascritto il matrimonio nel comune di residenza. Deduceva, per contro, di essere titolare di permesso di soggiorno di lunga durata (docc. 21 e 3 ric.) e che dalle proprie dichiarazioni fiscali, poteva evincersi il possesso dei requisiti economici per ottenere gli ANF. Lamentava che, ciononostante, l non CP avesse dato corso alla sua domanda. Richiamava la giurisprudenza di legittimità e costituzionale e in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 67/2022, che aveva ritenuto la necessità di disapplicare l'art. 2, comma 6 bis, d.l. n. 69/1988. Produceva l'estratto dell'atto di matrimonio (doc. 5 ric.), una dichiarazione di responsabilità da lui sottoscritta e gli estratti degli atti di nascita dei figli (doc. 2 ric.).
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 21.2.2024. CP
Riferiva che il ricorrente aveva presentato domande di ANF, dichiarandosi coniugato, ma dai registri anagrafici, il matrimonio non risultava trascritto in Italia (doc. 1 ). Riteneva, pertanto, che il ricorrente non avesse titolo per richiedere CP
l'erogazione degli ANF, ai sensi della circolare n. 95/2022. CP
Richiamava il disposto dell'art. 2, d.l. n. 69/1988, conv. in l. n. 153/1988 e la giurisprudenza di legittimità e costituzionale, che aveva riconosciuto la parità di trattamento tra i cittadini nazionali e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo (direttiva 2003/109/CE) e di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (direttiva 2011/98/UE), in seguito a due sentenze della CGUE. Riteneva, in ogni caso, che ai fini della concessione degli ANF, fosse necessaria la trascrizione del matrimonio presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza.
2 Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 47, d.p.r. n. 639/1970 e la prescrizione del diritto, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett d), l. n. 98/2011.
La causa veniva per due volte rinviata, a causa dei chiarimenti richiesti alle parti e alla necessità di ottenere la produzione dei documenti in formato leggibile. All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza, proposta dall' . CP
La domanda amministrativa (doc. 12 ric.) è stata proposta il 20.10.2021 e da tale giorno decorreva il termine di un anno e trecento giorni (cfr. Cass., sez. lav., 18.8.2003, n. 12073 e 6.4.2021, n. 9236) per l'esaurimento del procedimento amministrativo, destinato, quindi, a scadere il 17.8.2023. Il ricorso in questa sede è stato depositato il 26.7.2023 ed è, quindi, tempestivo. 2. Nel merito, il ricorrente agisce per ottenere dall' la corresponsione degli ANF, CP per il periodo dall'1.11.2017 al 28.2.2022. Non vi è, ormai, alcun dubbio circa il diritto dei cittadini stranieri cd. lungosoggiornanti a ottenere gli ANF;
diritto che, sul piano astratto, neppure il convenuto ha contestato.
A norma dell'art. 2 comma 6 del D.L. 691/1988 (convertito in L. 153/1988) "Il nucleo familiare é composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (....)". Il successivo comma 6 bis del medesimo art. 2 stabilisce che "Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiamo la residenza nel territorio della Repubblica, salva che dallo Stato di cui lo straniero é cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stato stipulata convezione internazionale in materia di trattamento di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri". Risulta dunque evidente che il regime dell'assegno di cui sopra, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, é diverso per gli italiani e per gli stranieri (appartenenti, o meno, agli Stati membri dell'UE) ed é meno favorevole per questi
3 ultimi, i quali, a differenza dei primi, non possono percepire l'assegno nel caso in cui il loro familiare, benché rientrante tra quelli di cui all'art. 2 comma 6 cit., risieda all'estero. Tale disparità di trattamento non è compatibile con le norme europee che, per alcune categorie di stranieri, impongono, invece, la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro. Sul punto, si richiamano integralmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 67 del 2022, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6- bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, sollevata con sentenza della Corte di Cassazione civile sez. lav., 08/04/2021, n.9379. In particolare, la Corte costituzionale ha evidenziato l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, posto che la normativa nazionale deve essere direttamente disapplicata dal Giudice adito nella parte in cui esclude il diritto alla parità di trattamento del lavoratore titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro i cui familiari risiedono non già nel territorio italiano, bensì in un paese terzo. 3. L' contesta che il matrimonio del ricorrente non avrebbe alcun valore a fini CP previdenziali e assistenziali, poiché non trascritto in Italia.
A riprova del proprio stato di coniugio con il ricorrente ha prodotto Per_1 un certificato di matrimonio, rilasciato dalle autorità senegalesi, certificato dal Consolato del Senegal in Milano (doc. 5 ric.).
La tesi dell non può essere condivisa e in proposito possono reiterarsi le CP argomentazioni già spese in un caso analogo, che hanno trovato recente conferma anche presso la Corte d'appello di Torino (v. Trib. Novara, sentenza n. 6/2025 e App. Torino, sentenza n. 62/2025). L' ha sostenuto che in base all'art. 28, l. n. 218/1995, per poter riconoscere CP validità in Italia a un matrimonio contratto all'estero, occorrerebbe la sua trascrizione nei registri dello stato civile italiani. Per contro, la disposizione citata reca “Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”.
Sul punto, la S.C. ha condivisibilmente osservato che “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” (Cass., sez. VI, 18.7.2013, n. 17620).
È, quindi, priva di fondamento normativo la tesi dell' , per la quale la CP trascrizione in Italia sarebbe requisito di validità del matrimonio contratto all'estero, nell'ordinamento nazionale. Né risultano, dagli atti, di ragioni di contrasto con l'ordine pubblico italiano, quale sarebbe, per esempio, un matrimonio concretamente poligamico, 4 che non risulta nel caso di specie, poiché, al di là della teorica opzione per la poligamia, il ricorrente non ha fatto valere matrimoni con coniugi diversi.
4. Quanto ai titoli di soggiorno, con note del 5.12.2024, 28.2.2025 e 10.3.2025, il ricorrente ha prodotto una scansione leggibile dei propri permessi di soggiorno per motivi di lavoro, sicché non residuano dubbi circa il fatto che egli rientri tra le categorie di stranieri a cui si riferisce la giurisprudenza costituzionale sopra citata.
5. Solo con le note del 12.2.2025 (autorizzate, peraltro, al solo fine di prendere posizione sui titoli di soggiorno e sul certificato di matrimonio), l' ha contestato l'idoneità CP probatoria della certificazione dei redditi, prodotta sub doc. 4 ric., unitamente all'autocertificazione.
Di quest'ultima va negato il valore probatorio (cfr. Cass. n. 17358/2010 e App. Torino, sent. n. 455/2024), essendo utile ad attestare fatti nel solo ambito del procedimento amministrativo.
Per contro, dal complesso della documentazione prodotta dal ricorrente possono evincersi presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'insussistenza di redditi propri dei componenti del nucleo familiare, rimasti nel Paese d'origine.
Il ricorrente ha, infatti, prodotto, oltre alla certificazione sub doc. 4 ric., le proprie dichiarazioni fiscali, da cui tutti i figli e la moglie risultano a carico. Inoltre, dagli estratti degli atti di nascita sub doc. 2 ric. si evince che i figli sono nati rispettivamente nel 2012, 2017 e 2014, sicché nessuno di essi, alla data della domanda amministrativa (2021) era in un'età compatibile con il lavoro. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa dichiarato e non contestato, rientrante nello scaglione da 5.200 a 26.000 euro e della sua natura documentale, in complessivi euro 3.700, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e condanna l' a riconoscere, in favore di CP [...]
, gli assegni per il nucleo familiare, nella misura di legge, per il periodo Parte_1 dal 01.11.2017 al 28.02.2022, oltre interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 30.12.1991, n. 412, dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda al saldo;
5 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP [...]
, liquidate in complessivi euro 3.700, oltre a rimborso spese forfettario Parte_1
15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore degli Avv. Giuseppe Cimino e Chiara Cimino, in solido. Così deciso il 17.7.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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