Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2290 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, C.F.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC), il 24.11.1961 e residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv.
Maria Antonella Tripolone (C.F.: – PEC: C.F._2
, presso il cui studio di LA di Email_1
LI - ME, Via Sandro Pertini, n. 4, ha eletto domicilio;
RICORRENTE
E
C.F: , Controparte_1 CodiceFiscale_3
nata a [...], il [...] e residente in [...]; RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
1
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 03.06.2024 premesso che in data Parte_1
21.07.1984 a LA di LI (ME) aveva contratto matrimonio concordatario con (atto trascritto nei registri degli Controparte_1
atti di matrimonio di detto Comune al n. 14 parte 2 serie A anno 1984); che dal matrimonio erano nate tre figlie, a Taormina Persona_1
il 23.08.1985; a Taormina il 20.02.1988, e Persona_2
a Taormina il 29.04.1992, oggi tutte maggiorenni e Persona_3
indipendenti economicamente;
che nel corso del tempo si erano verificati aspri ed insanabili contrasti tra i coniugi che avevano determinato il venir meno dell'affectio coniugalis;
che le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Messina il 25.09.2017; tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con invocando l'applicazione dell'art. 3 n. 2 Controparte_1
lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022 atteso che erano ormai trascorsi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, per il tentativo di conciliazione, i termini di legge per procedibilità della domanda di divorzio ed appariva ormai impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 09.12.2024.
All'udienza del 06.11.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza della resistente, ritualmente
2 citata e non comparsa. In tale sede il ricorrente ribadiva che era impossibile ricostituire l'unità familiare. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia della resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione. Rimessa la causa sul ruolo istruttorio per acquisire chiarimenti sui dati anagrafici della prole e per consentire al Pubblico Ministero di rendere il proprio parere, all'udienza del 14.01.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva nuovamente la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione mentre nella ipotesi di separazione consensuale con il deposito del decreto di omologazione degli accordi di separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della
3 impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto del 25.09.2017 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21.07.1984 a LA di LI (ME) con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 14 parte 2 serie A anno 1984.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la pronuncia di divorzio richiede necessariamente l'intervento giurisdizionale, mentre la resistente, non costituendosi, non ha neppure formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero,
4 disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2290/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21.07.1984 a LA di LI
(ME) con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 14 parte 2 serie A anno 1984 tra Parte_1
, nato a [...], il [...] e
[...] [...]
, nata a [...], il [...]; Controparte_1
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA di
LI (ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 17/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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