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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente e Relatore
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 224/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca N. 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D01F100761 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la Sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugna l'avviso di accertamento T8D01F00761/2025 ai fini Irpef e relative addizionali comunale e regionale, per l'annualità
2018 con il quale l'A.E. accertava, ex art. 41 bis DPR 600/1973, un maggior reddito da lavoro dipendente ex art. 49 del TUIR pari ad €. 36.020,01. Applicava sanzione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata di un terzo in considerazione della produzione all'estero del reddito accertato e non dichiarato.
La ricorrente impugnava l'avviso sostenendo la non tassabilità del reddito in quanto esso proveniva da borsa di studio comunitaria percepita all'estero per la sua attività di ricerca presso l'Università di Strasburgo. La invocata esenzione da tassazione si fonderebbe, per la ricorrente, sulla previsione di cui all'art. 22, L.240/2010 che - mentre per l'A.E. tale esenzione si applica solo nel caso in cui gli assegni di ricerca siano erogati da
Università ed altri Enti di Ricerca con sede in Italia - per la ricorrente deve essere intesa in senso oggettivo ovvero in ogni caso si tratti di assegni di ricerca-dottorato a prescindere dal soggetto erogatore, ove l'attività non di ricerca non superi i due anni.
Per l'Ufficio il reddito da assegni di ricerca non deve essere tassato nello stato di prestazione, per due anni, ma non esclude la tassazione nello stato di residenza. L'omessa dichiarazione di quanto percepito all'estero a tal titolo veniva recuperato a tassazione e sanzionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio le parti hanno trovato una composizione stragiudiziale della controversia in ordine all'accertamento impugnato.
L'accordo conciliativo raggiunto, sottoscritto e depositato per la presente udienza.
All'esito l'A.E. nella propria costituzione in giudizio, richiamando l'accordo, chiede la dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate.
visto l'art. 95 D.lgs. 175/2024 (già art. 46 D.Lgs. 546/1992).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente e Relatore
CERCOLA FRANCESCO, Giudice
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 224/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca N. 52 52100 Arezzo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D01F100761 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la Sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugna l'avviso di accertamento T8D01F00761/2025 ai fini Irpef e relative addizionali comunale e regionale, per l'annualità
2018 con il quale l'A.E. accertava, ex art. 41 bis DPR 600/1973, un maggior reddito da lavoro dipendente ex art. 49 del TUIR pari ad €. 36.020,01. Applicava sanzione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata di un terzo in considerazione della produzione all'estero del reddito accertato e non dichiarato.
La ricorrente impugnava l'avviso sostenendo la non tassabilità del reddito in quanto esso proveniva da borsa di studio comunitaria percepita all'estero per la sua attività di ricerca presso l'Università di Strasburgo. La invocata esenzione da tassazione si fonderebbe, per la ricorrente, sulla previsione di cui all'art. 22, L.240/2010 che - mentre per l'A.E. tale esenzione si applica solo nel caso in cui gli assegni di ricerca siano erogati da
Università ed altri Enti di Ricerca con sede in Italia - per la ricorrente deve essere intesa in senso oggettivo ovvero in ogni caso si tratti di assegni di ricerca-dottorato a prescindere dal soggetto erogatore, ove l'attività non di ricerca non superi i due anni.
Per l'Ufficio il reddito da assegni di ricerca non deve essere tassato nello stato di prestazione, per due anni, ma non esclude la tassazione nello stato di residenza. L'omessa dichiarazione di quanto percepito all'estero a tal titolo veniva recuperato a tassazione e sanzionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio le parti hanno trovato una composizione stragiudiziale della controversia in ordine all'accertamento impugnato.
L'accordo conciliativo raggiunto, sottoscritto e depositato per la presente udienza.
All'esito l'A.E. nella propria costituzione in giudizio, richiamando l'accordo, chiede la dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate.
visto l'art. 95 D.lgs. 175/2024 (già art. 46 D.Lgs. 546/1992).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.