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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 611/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
IC GUIDO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 635/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B063204677/2024 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3792/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 635/2023 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, propone opposizione ad AVVISO DI ACCERTAMENTO T9B063204677-2024, relativo all'anno 2023.
Formula eccezioni in fatto ed in diritto, chiedendo che sia accertata l'illegittimità dell'atto opposto.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano, la quale espone il fatto che l'Ufficio Controlli, effettuati i relativi riscontri, ha accolto l'istanza di autotutela presentata dalla parte procedendo all'annullamento totale dell'Avviso di accertamento n. T9B063204677/2024, come da provvedimento di autotutela totale n. prot. 2475 del 05/02/2025. Chiede quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Con successiva memoria il ricorrente rinunzia alla propria opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato che l'annullamento in autotutela, disposto dall'Amministrazione finanziaria, prima, e la consequenziale rinunzia al ricorso formalizzata dalla parte ricorrente, hanno fatto venir meno la materia del contendere.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, provvedendo a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO E
COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
IC GUIDO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 635/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B063204677/2024 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3792/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 635/2023 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, propone opposizione ad AVVISO DI ACCERTAMENTO T9B063204677-2024, relativo all'anno 2023.
Formula eccezioni in fatto ed in diritto, chiedendo che sia accertata l'illegittimità dell'atto opposto.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate DP I di Milano, la quale espone il fatto che l'Ufficio Controlli, effettuati i relativi riscontri, ha accolto l'istanza di autotutela presentata dalla parte procedendo all'annullamento totale dell'Avviso di accertamento n. T9B063204677/2024, come da provvedimento di autotutela totale n. prot. 2475 del 05/02/2025. Chiede quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Con successiva memoria il ricorrente rinunzia alla propria opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato che l'annullamento in autotutela, disposto dall'Amministrazione finanziaria, prima, e la consequenziale rinunzia al ricorso formalizzata dalla parte ricorrente, hanno fatto venir meno la materia del contendere.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, provvedendo a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO E
COMPENSA LE SPESE.