Versione
1 gennaio 1992
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25 marzo 1993
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30 ottobre 1993
30 ottobre 1993
Art. 36. 1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali fino al 30 settembre 1991 e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonche' per gli accertamenti parziali di cui all' articolo 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, notificati fino al ((20 giugno 1993)) , la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.
2. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 33 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa.
3. I giudizi in corso, e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 34.
4. Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 34.
L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e' commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue. (2)
------------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto che il comma 3 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993.
2. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 33 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa.
3. I giudizi in corso, e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 34.
4. Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 34.
L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e' commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue. (2)
------------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto che il comma 3 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993.
Commentari • 2
- 1. Condono tombale stoppato dall’accertamento parzialehttps://www.fiscooggi.it/ · 9.696705
[…] L'accertamento parziale non preclude, dunque, nonostante sia divenuto definitivo, la condonabilità del periodo di imposta cui si riferisce, ma rileva al fine di determinare quale sia la procedura da adottare per il condono: tale procedura non potrà che essere quella prevista dalla legge per la definizione agevolata di una annualità di imposta in presenza di accertamento, ovvero la procedura della richiamata dichiarazione integrativa semplice, di cui al già più volte citato articolo 36, legge n. 413 del 1991.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 50
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11820Provvedimento: […] L'omessa compilazione del quadro "G" non e poi una circostanza irrilevante, come ritenuto nella sentenza impugnata, ma costituisce una formalità essenziale ai fini della esistenza stessa della dichiarazione integrativa semplice ex art. 36 della legge 413/1991. […]Leggi di più...
- fondamento normativo·
- richiesta di definizione automatica ex art. 38 della legge n. 413 del 1991·
- accertamento parziale ex art. 41·
- bis del d.p.r. n. 600 del 1973 anteriormente notificato·
- esclusione·
- definizione agevolata·
- possibilità·
- applicabilita'·
- dichiarazione integrativa "semplice" ex art. 36 della legge n. 413 del 1991·
- possibilita'·
- dichiarazione integrativa "semplice" ex art. 36 della legge n. 413 del 1991.·
- applicabilità·
- tributi (in generale)·
- condono fiscale