TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6265
TAR
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
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Sentenza 7 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 L. n. 91 del 1992 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 – eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per illogicità – eccesso di potere per carenza di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione svolta dall’Amministrazione non è illogica o irragionevole ed è adeguatamente motivata. Il reato di atti persecutori è considerato un reato abituale lesivo di beni giuridici di primaria importanza, sintomatico di una non piena adesione ai valori fondativi dell'ordinamento e desta notevole allarme sociale. La condotta è stata realizzata nell'ultimo decennio, periodo ritenuto congruo per la valutazione dell'integrazione. Il mero dato temporale della presenza sul territorio nazionale e l'assenza di ulteriori pregiudizi non assumono un rilievo dirimente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6265
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6265
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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