Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6265 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06265/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14636/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14636 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Liberato Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera F) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, notificato il 31.08.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa RI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana in data 14.12.2017.
Dopo aver presentato osservazioni al preavviso di rigetto dell’istanza, inviato dal Ministero in data 25.02.2022, l’istanza veniva respinta con il provvedimento in epigrafe.
Il diniego è motivato in ragione dell’intervenuta condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. ( “dall'attività istruttoria espletata, è emerso a carico del richiedente il seguente pregiudizio di natura penale: sentenza n. -OMISSIS- della Corte d'Appello di Firenze di condanna a mesi 8 di reclusione con pena sospesa, per la violazione dell'art. 612 bis c.p.;” ), atteso “che la fattispecie penale sovraesposta a carico del richiedente si riferisce ad una condotta reiterata commessa dal richiedente durante il cd decennio di osservazione ovvero all'interno dell'arco temporale assunto dalla giurisprudenza prevalente quale periodo di riferimento per valutare l'effettiva integrazione (Parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. -OMISSIS-);” e che “la condanna alla fattispecie penale di cui all'art. 612 bis cp, trattandosi di un reato abituale lesivo di beni giuridici di primaria importanza quali la libertà personale e morale della persona, desta un più che fondato allarme sociale ed è sintomatica di un'attitudine espressamente antisociale del richiedente, di pericolosità sociale dello stesso e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento per i seguenti motivi:
1. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 L. n. 91 del 1992 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 – eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per illogicità – eccesso di potere per carenza di motivazione.
Il provvedimento sarebbe carente di adeguata motivazione, perché fondato su un solo fatto di reato in assenza di considerazione per il grado di integrazione raggiunto dallo straniero.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 21.12.2022 è stata respinta la domanda cautelare anche in relazione alla carenza di fumus boni iuris per i seguenti motivi: “Ritenuto, inoltre, che nella specie pare difettare anche il requisito del fumus boni iuris, poiché, dagli elementi di valutazione acquisiti in corso di causa, non emergono profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, in quanto il provvedimento di rigetto appare correttamente e congruamente motivato con il richiamo a un precedente penale di particolare gravità a carico del ricorrente ;”.
All’esito dell’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026, fissata per la riduzione dell’arretrato, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi:
- “l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
- Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei "diritti politici" di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 3 gennaio 2025, n. 137);
- “Nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).
Inoltre, “L'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego devono correlarsi alla tipologia di comportamento ritenuto ostativo, alla natura penale del fatto, alla gravità dello stesso, alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza viene proposta, allo stadio del procedimento. Pertanto, ad es., nel caso di condanna definitiva, l'obbligo motivazionale può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente (Consiglio di Stato, Sez. I, pareri n. 710 e n. 713/2022).” (così Consiglio di Stato sez. I, 14/11/2023, n. 1441)
Nel caso in esame, la valutazione svolta dall’Amministrazione non è illogica o irragionevole ed è adeguatamente motivata.
Il reato per il quale il ricorrente è stato condannato ( “atti persecutori ”) è un reato abituale lesivo di beni giuridici di primaria importanza quali la libertà personale e morale della persona, sintomatico di una non piena adesione dello stesso ai valori fondativi dell’ordinamento, integrando una condotta che, peraltro, desta notevole allarme sociale per i possibili risvolti che essa è in grado di assumere.
La condotta, inoltre, è stata realizzata nell’ultimo decennio, periodo ritenuto congruo per la valutazione dell’integrazione del richiedente ( “l’Amministrazione ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5615/2015)” T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 2 marzo 2023, n. 3528).
A fronte di tali considerazioni e della natura del beneficio richiesto, il mero dato temporale relativo alla presenza dello straniero sul territorio nazionale e l’assenza di ulteriori pregiudizi di tipo penale non assumono un rilievo dirimente ai fini della dimostrazione della piena integrazione nella comunità nazionale idoneo e della conseguente palese irragionevolezza del provvedimento di rigetto.
Nella controversia in oggetto l'Amministrazione ha pienamente adempiuto all'obbligo di motivazione, indicando in modo del tutto logico le ragioni per cui fatti aventi rilevanza penale possono porsi alla base di un provvedimento di diniego della istanza di concessione della cittadinanza.
3. Conclusivamente, ritiene il Collegio che non sussistano i lamentati vizi ed il ricorso debba essere respinto.
4. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC TT, Presidente FF
RI RI, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RI | IC TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.