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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9169 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 12588/2025 R.G. promossa da:
con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. SASSONE MARIA ELENA, con elezione di domicilio in VIA PORTANOVA 38, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: ratei dopo omologa ATP CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda di riconoscimento dei ratei di indennità di accompagnamento depositata il 26-2-2024 è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo e giudiziale di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
La domanda ha per oggetto i ratei della prestazione previdenziale, a seguito del decreto di omologa di accertamento dei requisiti sanitari. Essa è fondata, nei limiti che saranno precisati, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1-8-2022, come indicato nel decreto di omologa in atti. Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., a seguito dell'omologa del requisito sanitario, l' deve provvedere, CP_1 previa verifica dei requisiti socio economici, al pagamento delle relative prestazioni entro i 120 giorni successivi alla notifica del decreto stesso. Nella specie il decreto di omologa è stato notificato il 28-1- 2024. L' restando contumace, non ha in alcun modo provveduto a CP_1 documentare l'avvenuto pagamento.
Considerato che
ricorrono gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge, la domanda va accolta nei termini di cui sopra nei confronti dell' ; quest'ultimo, quale ente tenuto CP_1 all'erogazione, va condannato al pagamento delle prestazioni di assistenza suddette nonchè dei ratei maturati e non corrisposti. Pertanto, l' dev'essere condannato al pagamento dei ratei CP_1 maturati dall'1 Spettano gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo. Le spese vanno poste a carico della parte soccombente con attribuzione, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il diritto di Parte_2 all'erogazione della indennità di accompagnamento a decorrere dall'1-8-2022; 2) condanna l' al pagamento dei ratei maturati CP_1
e non corrisposti oltre il pagamento degli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati;
2 3) condanna inoltre l' al pagamento per intero delle spese CP_1 di lite che liquida in euro 1700,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa con attribuzione all'avv.to antistatario Così deciso in data 10/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 12588/2025 R.G. promossa da:
con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. SASSONE MARIA ELENA, con elezione di domicilio in VIA PORTANOVA 38, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: ratei dopo omologa ATP CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda di riconoscimento dei ratei di indennità di accompagnamento depositata il 26-2-2024 è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo e giudiziale di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c..
La domanda ha per oggetto i ratei della prestazione previdenziale, a seguito del decreto di omologa di accertamento dei requisiti sanitari. Essa è fondata, nei limiti che saranno precisati, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1-8-2022, come indicato nel decreto di omologa in atti. Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., a seguito dell'omologa del requisito sanitario, l' deve provvedere, CP_1 previa verifica dei requisiti socio economici, al pagamento delle relative prestazioni entro i 120 giorni successivi alla notifica del decreto stesso. Nella specie il decreto di omologa è stato notificato il 28-1- 2024. L' restando contumace, non ha in alcun modo provveduto a CP_1 documentare l'avvenuto pagamento.
Considerato che
ricorrono gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge, la domanda va accolta nei termini di cui sopra nei confronti dell' ; quest'ultimo, quale ente tenuto CP_1 all'erogazione, va condannato al pagamento delle prestazioni di assistenza suddette nonchè dei ratei maturati e non corrisposti. Pertanto, l' dev'essere condannato al pagamento dei ratei CP_1 maturati dall'1 Spettano gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo. Le spese vanno poste a carico della parte soccombente con attribuzione, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara il diritto di Parte_2 all'erogazione della indennità di accompagnamento a decorrere dall'1-8-2022; 2) condanna l' al pagamento dei ratei maturati CP_1
e non corrisposti oltre il pagamento degli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati;
2 3) condanna inoltre l' al pagamento per intero delle spese CP_1 di lite che liquida in euro 1700,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa con attribuzione all'avv.to antistatario Così deciso in data 10/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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