Articolo 2 della Legge 3 marzo 1987, n. 69
Articolo 1Articolo 3
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25 marzo 1987
Art. 2.
Con decreto del Ministro della marina mercantile e' istituita, presso il Ministero della marina mercantile, una commissione composta da:
a) tre rappresentanti del Ministero della marina mercantile;
b) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;
c) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
d) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
g) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
h) quattro rappresentanti dell'armamento pubblico e privato designati dalle rispettive organizzazioni;
i) un rappresentante del Consiglio nazionale dei caricatori;
l) due esperti in materia tecnico-giuridica.
Per ciascuno dei rappresentanti e' nominato un membro supplente.
La commissione e' presieduta da uno dei membri di cui alle precedenti lettere da a) a g), designato dal Ministro della marina mercantile con il decreto di cui al precedente primo comma.
La commissione puo' altresi' avvalersi dell'opera di esperti di volta in volta convocati.
Per lo svolgimento dei suoi compiti la commissione si avvale di una segreteria tecnica composta da membri da nominarsi con decreto del Ministro della marina mercantile; la segreteria e' coordinata da un funzionario della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo del Ministero della marina mercantile, con la qualifica non inferiore a primo dirigente, il quale esercita anche le funzioni di segretario della commissione.
Entrata in vigore il 25 marzo 1987