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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa AR MA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3662/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in Potenza, Via Rossini n. 12, presso lo studio dell'Avv. Fernando Russo, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata il 6.12.2019
- Opponente -
CONTRO
rappresentato e difeso - giusta procura rilasciatal'8.10.2019 Controparte_1 allegata al fascicolo del procedimento monitorio - dall'Avv. Felice Pali, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Potenza, Via del Popolo n. 62
- Opposto -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 991/2019 emesso in data 20/10/2019 il Tribunale di Potenza ha ingiunto alla
Società il pagamento in favore dell'Ing. Parte_1 Controparte_1 della somma di € 36.400,00 oltre interessi previsti dal D.Lgs. 231/2002 con le decorrenze indicate in ricorso, spese e competenze della procedura monitoria. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_3 avverso il suindicato provvedimento ingiunzionale, eccependo unicamente il difetto di legittimazione passiva, non avendo assunto alcuna obbligazione di pagamento nei confronti dell'opposto professionista, in considerazione del fatto che con la sottoscrizione dell'articolo aggiuntivo al disciplinare di incarico, avvenuta in data 15.3.2019, essa opponente si è dichiarata disponibile ad eseguire soltanto i pagamenti indicati in detta scrittura, senza alcuna modifica soggettiva, dal lato passivo, dell'obbligazione originaria, rimasta in capo alla debitrice CP_2
Secondo l'assunto di parte opponente, il significato da attribuirsi alla dichiarazione contenuta nella scrittura del 15.3.2019 è unicamente quello della possibilità di esecuzione del pagamento da parte del terzo, , e di rinuncia preventiva del creditore al rifiuto Parte_3 CP_1 dell'adempimento da parte di esso terzo.
Si è costituito ritualmente in giudizio l'Ing. con comparsa di risposta Controparte_1 del 4/3/2020, contestando tutto quanto dedotto ed argomentato dall'opponente per chiedere, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto della eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla , con Parte_3 conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria delle spese e competenze di lite.
Più nello sprecifico, l'opposto ha sostenuto che con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo la Società opponente, facendo propri i contenuti del disciplinare, si sia impegnata alla esecuzione dei pagamenti previsti dall'art. 5 del contratto e che il termine indicato in detta cartula “i pagamenti potranno essere eseguiti d o d ” evidenzia l'impegno di detto terzo al pagamento senza CP_2 Parte_3 liberazione della con la conseguenza che, dal lato passivo, tale obbligazione di CP_2
pagamento si sarebbe ampliata, comprendendo anche la , con particolare Parte_3 riferimento all'istituto dell'accollo cumulativo (accollo esterno non liberatorio).
Ha addotto, inoltre, la inconferenza della eccepita insussistenza di assunzione dell'obbligazione di pagamento da parte della opponente, non avendo la medesima contestato le fatture poste a base della richiesta di ingiunzione.
All'esito della prima udienza, nel corso della quale le parti hanno insistito nelle rispettive domande e difese, il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, non avendo le parti formulato alcuna richiesta istruttoria.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla è fondata e va pertanto accolta per il Parte_1 seguente unico ed assorbente motivo.
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte (ex multis, Sentenza n. 16351 del 20.5.2022) che “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate e, solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 cod. civi. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi previsti dall'art. 1366 all'art. 1371 cod. civ.”
Il testo letterale dell'”articolo aggiuntivo al disciplinare di incarico professionale” sottoscritto dalle parti in data 15.3.2019 è chiaro ed univoco e non presenta ambiguità.
In effetti, la dichiarazione contenuta in detta scrittura “… il sottoscritt .. in qualità di Persona_1 amministratore unico di RO s.r.l. …. amministratore di .. Parte_2 Controparte_3
comunicano che i pagamenti di cui all'articolo 5 del medesimo contratto, potranno essere effettuati da
RO srl o da attesta unicamente che la predetta Parte_1 Parte_3
si è dichiarata disponibile ad eseguire i pagamenti senza alcuna assunzione dell'obbligazione
[...]
principale, che è rimasta esclusivamente in capo alla debitrice SAUROS S.r.l., senza alcuna modifica soggettiva e/o ampliamento, dal lato passivo, dei soggetti obbligati all'adempimento.
In altre parole, essa configura soltanto una mera modalità di esecuzione dell'obbligazione assunta dalla
RO S.r.l., prevedendo la possibilità che tale esecuzione potesse essere effettuata anche dalla
[...]
la quale, pertanto, non ha assunto l'obbligazione gravante sulla originaria Parte_1 debitrice.
Le sottoscrizioni apposte dai professionisti in calce alla ripetuta scrittura stanno unicamente a significare la semplice presa d'atto, da parte dei medesimi, in ordine alla detta modalità di adempimento dell'obbligazione gravante sulla CP_2
La fattispecie in esame è pertanto da inquadrarsi, a parere di questo Giudice, nella previsione di cui all'art. 1180 c.c., disciplinante l'adempimento del terzo. Tale norma, invero, sancisce che l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione e che, tuttavia, il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione. Quindi l'art. 1180 c.c. consente al terzo di adempiere in luogo del debitore anche contro la volontà del creditore, purchè non si tratti di un'obbligazione intuitu personae (che non ricorre nel caso in esame). Non è comunque condivisibile quanto dedotto da parte opposta in merito alla possibile configurazione dell'ipotesi dell'accollo cumulativo (accollo esterno non liberatorio del debitore originario) previsto dall'art. 1273 c.c., giacchè, come detto, con la ripetuta scrittura 15.3.2019 non è stata convenuta alcuna espressa ed inequivocabile assunzione del debito altrui da parte della , né Parte_3
realizzata di conseguenza alcuna modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, ricorrendo la fattispecie dell'adempimento del debito altrui (art. 1180 c.c.) che presuppone la sussistenza dei seguenti requisiti (Cass. Sez. III Civile 23/4/2020 n° 8101):
- esistenza del debito altrui;
- volontà di estinguere il debito altrui;
- spontaneità del pagamento.
Le motivazioni che spingono il terzo a pagare non rilevano, dal momento che l'adempimento dell'obbligo del terzo, così come di qualsiasi altra obbligazione fungibile, può avvenire sia personalmente (dal debitore) sia per il tramite di un terzo, che può assumere la veste di un mero rappresentate (art. 1387 c.c.) o di un mandatario (art. 1703 c.c.).
Dunque per mezzo di un mandatario o rappresentante è possibile adempiere sia l'obbligazione propria che l'obbligazione altrui.
In considerazione della particolare natura della controversia e delle questioni trattate, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del G.O P dr.ssa
AR MA, definitivamente pronunziando sull'opposizione promossa dalla Parte_1
così provvede:
[...]
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 991/2019 (R.G. 2847/2019), emesso dal Tribunale di Potenza il 20/10/2019;
- Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di giudizio.
Così deciso in Potenza,18.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa AR MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa AR MA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3662/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in Potenza, Via Rossini n. 12, presso lo studio dell'Avv. Fernando Russo, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata il 6.12.2019
- Opponente -
CONTRO
rappresentato e difeso - giusta procura rilasciatal'8.10.2019 Controparte_1 allegata al fascicolo del procedimento monitorio - dall'Avv. Felice Pali, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Potenza, Via del Popolo n. 62
- Opposto -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 991/2019 emesso in data 20/10/2019 il Tribunale di Potenza ha ingiunto alla
Società il pagamento in favore dell'Ing. Parte_1 Controparte_1 della somma di € 36.400,00 oltre interessi previsti dal D.Lgs. 231/2002 con le decorrenze indicate in ricorso, spese e competenze della procedura monitoria. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposizione Parte_3 avverso il suindicato provvedimento ingiunzionale, eccependo unicamente il difetto di legittimazione passiva, non avendo assunto alcuna obbligazione di pagamento nei confronti dell'opposto professionista, in considerazione del fatto che con la sottoscrizione dell'articolo aggiuntivo al disciplinare di incarico, avvenuta in data 15.3.2019, essa opponente si è dichiarata disponibile ad eseguire soltanto i pagamenti indicati in detta scrittura, senza alcuna modifica soggettiva, dal lato passivo, dell'obbligazione originaria, rimasta in capo alla debitrice CP_2
Secondo l'assunto di parte opponente, il significato da attribuirsi alla dichiarazione contenuta nella scrittura del 15.3.2019 è unicamente quello della possibilità di esecuzione del pagamento da parte del terzo, , e di rinuncia preventiva del creditore al rifiuto Parte_3 CP_1 dell'adempimento da parte di esso terzo.
Si è costituito ritualmente in giudizio l'Ing. con comparsa di risposta Controparte_1 del 4/3/2020, contestando tutto quanto dedotto ed argomentato dall'opponente per chiedere, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto della eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla , con Parte_3 conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria delle spese e competenze di lite.
Più nello sprecifico, l'opposto ha sostenuto che con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo la Società opponente, facendo propri i contenuti del disciplinare, si sia impegnata alla esecuzione dei pagamenti previsti dall'art. 5 del contratto e che il termine indicato in detta cartula “i pagamenti potranno essere eseguiti d o d ” evidenzia l'impegno di detto terzo al pagamento senza CP_2 Parte_3 liberazione della con la conseguenza che, dal lato passivo, tale obbligazione di CP_2
pagamento si sarebbe ampliata, comprendendo anche la , con particolare Parte_3 riferimento all'istituto dell'accollo cumulativo (accollo esterno non liberatorio).
Ha addotto, inoltre, la inconferenza della eccepita insussistenza di assunzione dell'obbligazione di pagamento da parte della opponente, non avendo la medesima contestato le fatture poste a base della richiesta di ingiunzione.
All'esito della prima udienza, nel corso della quale le parti hanno insistito nelle rispettive domande e difese, il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, non avendo le parti formulato alcuna richiesta istruttoria.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla è fondata e va pertanto accolta per il Parte_1 seguente unico ed assorbente motivo.
Costituisce principio consolidato della Suprema Corte (ex multis, Sentenza n. 16351 del 20.5.2022) che “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate e, solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 cod. civi. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi previsti dall'art. 1366 all'art. 1371 cod. civ.”
Il testo letterale dell'”articolo aggiuntivo al disciplinare di incarico professionale” sottoscritto dalle parti in data 15.3.2019 è chiaro ed univoco e non presenta ambiguità.
In effetti, la dichiarazione contenuta in detta scrittura “… il sottoscritt .. in qualità di Persona_1 amministratore unico di RO s.r.l. …. amministratore di .. Parte_2 Controparte_3
comunicano che i pagamenti di cui all'articolo 5 del medesimo contratto, potranno essere effettuati da
RO srl o da attesta unicamente che la predetta Parte_1 Parte_3
si è dichiarata disponibile ad eseguire i pagamenti senza alcuna assunzione dell'obbligazione
[...]
principale, che è rimasta esclusivamente in capo alla debitrice SAUROS S.r.l., senza alcuna modifica soggettiva e/o ampliamento, dal lato passivo, dei soggetti obbligati all'adempimento.
In altre parole, essa configura soltanto una mera modalità di esecuzione dell'obbligazione assunta dalla
RO S.r.l., prevedendo la possibilità che tale esecuzione potesse essere effettuata anche dalla
[...]
la quale, pertanto, non ha assunto l'obbligazione gravante sulla originaria Parte_1 debitrice.
Le sottoscrizioni apposte dai professionisti in calce alla ripetuta scrittura stanno unicamente a significare la semplice presa d'atto, da parte dei medesimi, in ordine alla detta modalità di adempimento dell'obbligazione gravante sulla CP_2
La fattispecie in esame è pertanto da inquadrarsi, a parere di questo Giudice, nella previsione di cui all'art. 1180 c.c., disciplinante l'adempimento del terzo. Tale norma, invero, sancisce che l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione e che, tuttavia, il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione. Quindi l'art. 1180 c.c. consente al terzo di adempiere in luogo del debitore anche contro la volontà del creditore, purchè non si tratti di un'obbligazione intuitu personae (che non ricorre nel caso in esame). Non è comunque condivisibile quanto dedotto da parte opposta in merito alla possibile configurazione dell'ipotesi dell'accollo cumulativo (accollo esterno non liberatorio del debitore originario) previsto dall'art. 1273 c.c., giacchè, come detto, con la ripetuta scrittura 15.3.2019 non è stata convenuta alcuna espressa ed inequivocabile assunzione del debito altrui da parte della , né Parte_3
realizzata di conseguenza alcuna modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, ricorrendo la fattispecie dell'adempimento del debito altrui (art. 1180 c.c.) che presuppone la sussistenza dei seguenti requisiti (Cass. Sez. III Civile 23/4/2020 n° 8101):
- esistenza del debito altrui;
- volontà di estinguere il debito altrui;
- spontaneità del pagamento.
Le motivazioni che spingono il terzo a pagare non rilevano, dal momento che l'adempimento dell'obbligo del terzo, così come di qualsiasi altra obbligazione fungibile, può avvenire sia personalmente (dal debitore) sia per il tramite di un terzo, che può assumere la veste di un mero rappresentate (art. 1387 c.c.) o di un mandatario (art. 1703 c.c.).
Dunque per mezzo di un mandatario o rappresentante è possibile adempiere sia l'obbligazione propria che l'obbligazione altrui.
In considerazione della particolare natura della controversia e delle questioni trattate, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del G.O P dr.ssa
AR MA, definitivamente pronunziando sull'opposizione promossa dalla Parte_1
così provvede:
[...]
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 991/2019 (R.G. 2847/2019), emesso dal Tribunale di Potenza il 20/10/2019;
- Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di giudizio.
Così deciso in Potenza,18.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa AR MA