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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3109/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Palombara S. Parte_1 C.F._1
(Rm) Viale Ungheria 19, con l'avv. LATTANZI ALBERTO ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE contro
) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio quale titolare Parte_1 Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, al fine di sentirne accertare la responsabilità per l'inadempimento al contratto d'opera relativo all'esecuzione di interventi edili presso la propria abitazione in Santa
Marinella, via delle Dalie n. 5, con conseguente pronuncia di risoluzione del contratto e condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 8.000,00 versata a titolo di corrispettivo e al risarcimento del danno, quantificato in € 10.000,00.
A fondamento della domanda, ha dedotto che il convenuto non ha rispettato il termine per la consegna dei lavori, fissato al 19.2.2022.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il convenuto non si è costituito e la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 17.7.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate da parte attrice con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto, il quale non si è costituito sebbene ritualmente citato in giudizio.
3. Nel merito, la domanda è infondata.
In punto di diritto va anzitutto precisato che, secondo i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, alla stregua dei canoni della responsabilità contrattuale da inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte è tenuto a provare la fonte del suo diritto, ovvero il contrato da cui scaturisce l'obbligo che si assume inadempiuto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima l'onere di fornire la prova liberatoria, mediante la dimostrazione in giudizio del proprio esatto adempimento, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento, ovvero ancora dell'estinzione dell'obbligazione (cfr. la massima espressa con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533 del 30/10/2001: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'esistenza del contratto di prestazione d'opera dedotto a fondamento della domanda, né dell'esecuzione della prestazione di pagamento del corrispettivo.
In particolare, premesso che la contumacia del convenuto impedisce l'applicazione del principio di non contestazione, non comportando alcuna esenzione dalla prova dei fatti costitutivi della domanda per la parte onerata, va rilevato che parte attrice non ha allegato alcun documento alla citazione, né ha richiesto l'espletamento di prove orali.
Quanto ai documenti depositati in data 26.4.2023 (preventivo, fattura, bonifici), deve dichiararsene l'inammissibilità e la non utilizzabilità ai fini della decisione, essendo stati prodotti oltre il termine di preclusione istruttoria stabilito dalle leggi processuali applicabili ratione temporis
(art. 183 comma VI c.p.c. nel testo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022).
2 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Pertanto, in mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda, la stessa non può che essere rigettata.
4. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in via preliminare, dichiara la contumacia del convenuto;
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Civitavecchia, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
3 di 3
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3109/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Palombara S. Parte_1 C.F._1
(Rm) Viale Ungheria 19, con l'avv. LATTANZI ALBERTO ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE contro
) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio quale titolare Parte_1 Controparte_1 dell'omonima ditta individuale, al fine di sentirne accertare la responsabilità per l'inadempimento al contratto d'opera relativo all'esecuzione di interventi edili presso la propria abitazione in Santa
Marinella, via delle Dalie n. 5, con conseguente pronuncia di risoluzione del contratto e condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 8.000,00 versata a titolo di corrispettivo e al risarcimento del danno, quantificato in € 10.000,00.
A fondamento della domanda, ha dedotto che il convenuto non ha rispettato il termine per la consegna dei lavori, fissato al 19.2.2022.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il convenuto non si è costituito e la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 17.7.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate da parte attrice con note di trattazione scritta.
2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto, il quale non si è costituito sebbene ritualmente citato in giudizio.
3. Nel merito, la domanda è infondata.
In punto di diritto va anzitutto precisato che, secondo i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, alla stregua dei canoni della responsabilità contrattuale da inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte è tenuto a provare la fonte del suo diritto, ovvero il contrato da cui scaturisce l'obbligo che si assume inadempiuto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima l'onere di fornire la prova liberatoria, mediante la dimostrazione in giudizio del proprio esatto adempimento, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento, ovvero ancora dell'estinzione dell'obbligazione (cfr. la massima espressa con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533 del 30/10/2001: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'esistenza del contratto di prestazione d'opera dedotto a fondamento della domanda, né dell'esecuzione della prestazione di pagamento del corrispettivo.
In particolare, premesso che la contumacia del convenuto impedisce l'applicazione del principio di non contestazione, non comportando alcuna esenzione dalla prova dei fatti costitutivi della domanda per la parte onerata, va rilevato che parte attrice non ha allegato alcun documento alla citazione, né ha richiesto l'espletamento di prove orali.
Quanto ai documenti depositati in data 26.4.2023 (preventivo, fattura, bonifici), deve dichiararsene l'inammissibilità e la non utilizzabilità ai fini della decisione, essendo stati prodotti oltre il termine di preclusione istruttoria stabilito dalle leggi processuali applicabili ratione temporis
(art. 183 comma VI c.p.c. nel testo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022).
2 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Pertanto, in mancanza di prova dei fatti costitutivi della domanda, la stessa non può che essere rigettata.
4. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in via preliminare, dichiara la contumacia del convenuto;
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Civitavecchia, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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