Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971.