Sentenza 22 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2019, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2019 |
Testo completo
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di ND LD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 3 agosto 2018 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, sezione del riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali, accogliendo la richiesta proposta nell'interesse di LD DR ha annullato l'ordinanza del 10 luglio 2018 con cui il Giudice per le Indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo del patrimonio e del complesso aziendale della ditta individuale di LD DR, nella veste di indagato in ordine ai reati di interposizione fittizia e di reimpiego di denaro di provenienza illecita, riconducibili in realtà a OR EP e provento dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, nell'ambito della omonima ditta individuale esercente l'attività di bar sita in vicolo Caracausi e in via Cala di Palermo.
2. Avverso la detta ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il tribunale ha sostenuto che dal contenuto delle conversazioni intercettate emerge un interessamento di EP OR, zio materno del DR, all'attività commerciale svolta dal TE, ma non un effettivo ed esclusivo potere di gestione della impresa, che gli consenta di operare come dominus della azienda. Inoltre non emergerebbem elementi indicativi di un apporto finanziario di OR nel bar di DR LD, tale da configurare l'ipotesi di reimpiego di proventi illeciti. A sostegno della illogicità della prospettazione condivisa dal tribunale il ricorrente riporta il contenuto di alcune conversazioni intercettate tra OR e il TE LD e già esaminate nel provvedimento impugnato, da cui si dovrebbe desumere che il primo fornisce specifiche disposizioni e indicazioni al secondo, a riprova del fatto che l'interessamento del OR all'attività del TE non è di tipo affettivo, ma è posto a salvaguardia dei propri interessi economici.
3.11 ricorso è inammissibile poiché proposto per motivi non consentiti. In punto di diritto va ricordato che questa Corte Suprema, con una sentenza emessa in materia di misure di prevenzione ma con un principio certamente applicabile anche in questa sede, stante l'identità del limite in relazione al quale è consentito il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali, ha avuto modo di chiarire che "Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). (Sez. U, n 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Più recentemente questa sezione ha avuto modo di precisare che -fl ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione). (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017, Napoli e altro, Rv. 26965601) Quanto detto rende ex se inammissibile il ricorso, non potendosi ritenere di trovarsi in presenza di un provvedimento affetto da motivazione inesistente o quantomeno apparente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione semplificata. Così deciso il 6/12/2018 Il Consiglier Estensore Il Presidente DEPO