Articolo 71 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 70Articolo 68
Versione
6 agosto 1890
Art. 71.

Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 62, 63, 68 e 69.

In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvedera' il prefetto ai termini dell'art. 63.

Entrata in vigore il 6 agosto 1890