Art. 71.
Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 62, 63, 68 e 69.
In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvedera' il prefetto ai termini dell'art. 63.
Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 62, 63, 68 e 69.
In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvedera' il prefetto ai termini dell'art. 63.