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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7719 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 7463/2021
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
LI De TI Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
IE De IS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ) (C.F. ), assistito Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. AMENTA MAURIZIO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1 CP_1
[...]
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 17169/2021 del Tribunale di Roma del
4.11.2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma in data 18.01.2018 emetteva decreto ingiuntivo n.
1668/2018 - RG n. 65554/2017 con il quale veniva intimato all'avv.
[...]
di restituire ad (già ) le CP_1 Parte_1 Parte_2
spese di lite per complessivi euro 7.387,09 ad egli versate in forza di alcune sentenze di primo grado successivamente riformate in appello. Con atto di citazione notificato il 06.03.2018 l'Avv. proponeva Controparte_1
opposizione avverso detto decreto ingiuntivo eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, nonché la decadenza di dall'azione Parte_1
restitutoria; nel merito, sosteneva che le spese di lite in questione non dovevano essere restituite in quanto le sentenze di appello avevano compensato integralmente e/o parzialmente le spese di lite del doppio grado di giudizio;
riteneva infine non provato il credito posto a fondamento del monitorio. Si costituiva (già ) Parte_1 Pt_2 Parte_2
contestando quanto sostenuto da controparte e, dato atto che una esigua parte del credito andava espunta dalle richieste azionate (segnatamente le spese di lite relative alla sentenza OB RO), chiedeva la condanna dell'avv. alla restituzione del residuo importo di euro CP_1
6.705,82: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria reiectis, condannare l'avv. al pagamento in favore della deducente Controparte_1
della somma di euro 6.705,82 o a quel diverso importo che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali dai pagamenti all'effettivo soddisfo.
Vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario spese generali, oltre iva e cpa nella misura di legge”. Esaurita l'istruttoria, venivano precisate le conclusioni e quindi la causa veniva rimessa in decisione.
Seguiva la Sentenza, qui impugnata, con la quale il Tribunale di Roma, disattesi gli altri motivi, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'avv. ritenendo non provato il pagamento delle CP_1
spese di lite di primo grado effettuato da in favore Parte_2
dell'opponente e chieste in restituzione a seguito della successiva riforma in appello così disponendo: “ “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 19272/2018, e vertente tra
pag. 2/8 le parti di cui in epigrafe, così provvede: Rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito;
Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione ad causam di parte opponente;
Rigetta l'eccezione di decadenza sollevata da parte opponente;
In accoglimento della proposta opposizione, revoca il d.i. n. 1668/2018; condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.618,00, oltre € 118,50 per spese, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge”. “
Proponeva, pertanto, appello affidandolo ad un unico articolato Controparte_2
motivo.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il totale rigetto CP_1
dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Costituito il contraddittorio veniva disposta la trattazione scritta e, quindi, con ordinanza del 21 gennaio 2025 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito si osserva:
preliminarmente va detto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata deve essere disattesa perché, come sarà evidenziato nel trattare il motivo di appello, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio soddisfa in modo sufficiente i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. e non si discosta dai parametri minimi richiesti dalla disposizione citata così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sezioni Unite 16.11.2017 n.
27199 e successiva giurisprudenza a sezioni semplici, Cass. civ. [ord.], sez. II, 28-
10-2020, n. 23781: “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art.
342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili
pag. 3/8 fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”).
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis non ricorrendo alcuna manifesta infondatezza dell'appello, per come si vedrà innanzi
(Cass. n. 28284/2023 )
Nel merito l'appello merita l'accoglimento.
Inizialmente va rilevato che la decisione impugnata argomenta richiamando impropriamente Cass. n. 17749 / 2009. Infatti detta decisione si riferisce ad una ipotesi afferente l'emissione di assegni bancari per i quali
è da ritenersi che l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo".
Viceversa, la presente fattispecie attiene ad assegni circolari dal che ne deriva che, mentre l'assegno bancario contiene un ordine di pagamento rivolto dal traente alla banca, l'assegno circolare invece, mediante il preventivo accantonamento della provvista in sede di emissione, assicura la disponibilità del denaro occorrente a garantire il pagamento della somma in esso portata, e dunque assume la medesima funzione solutoria assicurata dal denaro contante ( Cass. n. 15488/ 2025).
Da ciò ne deriva l'infondatezza dell'eccezione, avanzata dal , CP_1
secondo cui sarebbe stato onere di provare l'avvenuto Controparte_2
incasso dell'assegno.
In vero una volta che il debitore abbia fatto pervenire al domicilio del creditore la somma dovuta, a mezzo assegno circolare, può ritenersi pag. 4/8 assolto l'obbligo di pagamento rimanendo nella libera determinazione del creditore porlo all'incasso o meno, salvi i rimedi di legge in caso di smarrimento dell'assegno medesimo.
La sentenza di primo grado è, parimenti, non condivisibile laddove assume che non sia stato assolto l'onere della prova circa spedizione e consegna delle raccomandate contenenti gli assegni circolari.
Infatti, premesso che in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni ( S.U. n. 4835/ 2023 ), deve osservarsi che
[...]
ha provveduto a depositare, in primo grado: gli avvisi di CP_2
ricevimento delle raccomandate in questione debitamente consegnate al domicilio del il testo delle lettere di accompagnamento il CP_1
cui timbro di protocollo corrisponde a quello posto sugli degli Pt_2
avvisi di ricevimento;
e, infine, le matrici degli assegni circolari intestati al CP_1
Quindi vi è prova certa che le raccomandate – assicurate con il relativo contenuto sono pervenute al domicilio dell'appellato.
Tale circostanza non è vanificata dal fatto che la firma di ricezione, sugli avvisi di ricevimento, non sia quella del e che questi CP_1
affermi che la sottoscrizione sia di soggetto a lui ignoto. Infatti non può gravare su provare in quale relazione fosse la persona Controparte_2
fisica che presso lo studio del ha provveduto ad accettare la CP_1
consegna del plico indirizzato al medesimo bensì era onere di pag. 5/8 quest'ultimo, soprattutto attesa la leggibilità delle firme, indicare le circostanze in base alle quali dovesse escludersi una relazione di tali soggetti con il suo studio professionale, quali l'assenza di collaboratori, dipendenti e/o colleghi di studio.
Ciò anche stante l'operare del principio della vicinanza alla prova in capo all'appellato, sotto tale profilo, atteso che il principio richiamato non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c., che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte, ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico, alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova. (
Cass. n. 12910 / 2022 )
Infatti l'appellato non afferma che il portalettere abbia falsamente affermato di aver consegnato i plichi bensì sostiene la mancata conoscenza, da parte sua, dei soggetti che li hanno ricevuti e, conseguenzialmente, sottoscritto l'avviso di ricevimento. A ciò deve aggiungersi che tale circostanza, non appare credibile attesa la sicura presenza dei medesimi presso lo studio del come accertato CP_1
dal portalettere.
In definitiva va fatta applicazione del principio secondo cui: “ La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione
pag. 6/8 da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile.” ( Cass. n. 28580
/ 2024 )
Per completezza va aggiunto che nessuna operatività trova, nella fattispecie in esame, l'art. 215 c.p.c. poiché, appunto, l'appellato non ha disconosciuto la propria firma bensì ha dichiarato di non conoscere chi abbia sottoscritto gli avvisi di ricevimento, ma non ha offerto alcuna spiegazione plausibile sul collegamento fra i firmatari dell'avviso ed il suo studio professionale, destinatario del suddetto avviso.
In definitiva deve ritenersi che l'appellante abbia dato dimostrazione di aver diritto alla restituzione della somma di € 6.705,82 ( importo così meglio precisato in corso di causa), su cui spettano interessi legali dal giorno del pagamento (cfr. Cass. Civ. n.34011/21), ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante la diversa somma liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate secondo i criteri medi di cui al D.M. 147/2022, quanto al primo grado in € 919 per studio, € 777 per fase introduttiva, € 1.680 per istruttoria- trattazione ed €
1.701 per fase decisionale per un totale di € 5.077; quanto al presente grado in € 1.134 per studio, € 921 per fase introduttiva, € 1.843 per istruttoria- trattazione ed € 1.911 per fase decisionale e quindi, in totale, €
5.809.
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(GIA' ) nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
17169/2021 del 4 novembre 2021 così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma n. 1668/2018
[...
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 6.705,82 oltre interessi legali Parte_3
dalla data dei pagamenti fino al soddisfo;
condanna la parte al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_2
delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge e, quanto al presente grado, in € 5.809,00 , oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 11/12/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IE De IS LI De TI
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 7463/2021
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
LI De TI Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
IE De IS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ) (C.F. ), assistito Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. AMENTA MAURIZIO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1 CP_1
[...]
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 17169/2021 del Tribunale di Roma del
4.11.2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma in data 18.01.2018 emetteva decreto ingiuntivo n.
1668/2018 - RG n. 65554/2017 con il quale veniva intimato all'avv.
[...]
di restituire ad (già ) le CP_1 Parte_1 Parte_2
spese di lite per complessivi euro 7.387,09 ad egli versate in forza di alcune sentenze di primo grado successivamente riformate in appello. Con atto di citazione notificato il 06.03.2018 l'Avv. proponeva Controparte_1
opposizione avverso detto decreto ingiuntivo eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, nonché la decadenza di dall'azione Parte_1
restitutoria; nel merito, sosteneva che le spese di lite in questione non dovevano essere restituite in quanto le sentenze di appello avevano compensato integralmente e/o parzialmente le spese di lite del doppio grado di giudizio;
riteneva infine non provato il credito posto a fondamento del monitorio. Si costituiva (già ) Parte_1 Pt_2 Parte_2
contestando quanto sostenuto da controparte e, dato atto che una esigua parte del credito andava espunta dalle richieste azionate (segnatamente le spese di lite relative alla sentenza OB RO), chiedeva la condanna dell'avv. alla restituzione del residuo importo di euro CP_1
6.705,82: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria reiectis, condannare l'avv. al pagamento in favore della deducente Controparte_1
della somma di euro 6.705,82 o a quel diverso importo che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali dai pagamenti all'effettivo soddisfo.
Vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario spese generali, oltre iva e cpa nella misura di legge”. Esaurita l'istruttoria, venivano precisate le conclusioni e quindi la causa veniva rimessa in decisione.
Seguiva la Sentenza, qui impugnata, con la quale il Tribunale di Roma, disattesi gli altri motivi, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'avv. ritenendo non provato il pagamento delle CP_1
spese di lite di primo grado effettuato da in favore Parte_2
dell'opponente e chieste in restituzione a seguito della successiva riforma in appello così disponendo: “ “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 19272/2018, e vertente tra
pag. 2/8 le parti di cui in epigrafe, così provvede: Rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito;
Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione ad causam di parte opponente;
Rigetta l'eccezione di decadenza sollevata da parte opponente;
In accoglimento della proposta opposizione, revoca il d.i. n. 1668/2018; condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.618,00, oltre € 118,50 per spese, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge”. “
Proponeva, pertanto, appello affidandolo ad un unico articolato Controparte_2
motivo.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il totale rigetto CP_1
dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Costituito il contraddittorio veniva disposta la trattazione scritta e, quindi, con ordinanza del 21 gennaio 2025 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito si osserva:
preliminarmente va detto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata deve essere disattesa perché, come sarà evidenziato nel trattare il motivo di appello, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio soddisfa in modo sufficiente i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. e non si discosta dai parametri minimi richiesti dalla disposizione citata così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sezioni Unite 16.11.2017 n.
27199 e successiva giurisprudenza a sezioni semplici, Cass. civ. [ord.], sez. II, 28-
10-2020, n. 23781: “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art.
342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili
pag. 3/8 fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”).
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis non ricorrendo alcuna manifesta infondatezza dell'appello, per come si vedrà innanzi
(Cass. n. 28284/2023 )
Nel merito l'appello merita l'accoglimento.
Inizialmente va rilevato che la decisione impugnata argomenta richiamando impropriamente Cass. n. 17749 / 2009. Infatti detta decisione si riferisce ad una ipotesi afferente l'emissione di assegni bancari per i quali
è da ritenersi che l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo".
Viceversa, la presente fattispecie attiene ad assegni circolari dal che ne deriva che, mentre l'assegno bancario contiene un ordine di pagamento rivolto dal traente alla banca, l'assegno circolare invece, mediante il preventivo accantonamento della provvista in sede di emissione, assicura la disponibilità del denaro occorrente a garantire il pagamento della somma in esso portata, e dunque assume la medesima funzione solutoria assicurata dal denaro contante ( Cass. n. 15488/ 2025).
Da ciò ne deriva l'infondatezza dell'eccezione, avanzata dal , CP_1
secondo cui sarebbe stato onere di provare l'avvenuto Controparte_2
incasso dell'assegno.
In vero una volta che il debitore abbia fatto pervenire al domicilio del creditore la somma dovuta, a mezzo assegno circolare, può ritenersi pag. 4/8 assolto l'obbligo di pagamento rimanendo nella libera determinazione del creditore porlo all'incasso o meno, salvi i rimedi di legge in caso di smarrimento dell'assegno medesimo.
La sentenza di primo grado è, parimenti, non condivisibile laddove assume che non sia stato assolto l'onere della prova circa spedizione e consegna delle raccomandate contenenti gli assegni circolari.
Infatti, premesso che in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni ( S.U. n. 4835/ 2023 ), deve osservarsi che
[...]
ha provveduto a depositare, in primo grado: gli avvisi di CP_2
ricevimento delle raccomandate in questione debitamente consegnate al domicilio del il testo delle lettere di accompagnamento il CP_1
cui timbro di protocollo corrisponde a quello posto sugli degli Pt_2
avvisi di ricevimento;
e, infine, le matrici degli assegni circolari intestati al CP_1
Quindi vi è prova certa che le raccomandate – assicurate con il relativo contenuto sono pervenute al domicilio dell'appellato.
Tale circostanza non è vanificata dal fatto che la firma di ricezione, sugli avvisi di ricevimento, non sia quella del e che questi CP_1
affermi che la sottoscrizione sia di soggetto a lui ignoto. Infatti non può gravare su provare in quale relazione fosse la persona Controparte_2
fisica che presso lo studio del ha provveduto ad accettare la CP_1
consegna del plico indirizzato al medesimo bensì era onere di pag. 5/8 quest'ultimo, soprattutto attesa la leggibilità delle firme, indicare le circostanze in base alle quali dovesse escludersi una relazione di tali soggetti con il suo studio professionale, quali l'assenza di collaboratori, dipendenti e/o colleghi di studio.
Ciò anche stante l'operare del principio della vicinanza alla prova in capo all'appellato, sotto tale profilo, atteso che il principio richiamato non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c., che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte, ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico, alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova. (
Cass. n. 12910 / 2022 )
Infatti l'appellato non afferma che il portalettere abbia falsamente affermato di aver consegnato i plichi bensì sostiene la mancata conoscenza, da parte sua, dei soggetti che li hanno ricevuti e, conseguenzialmente, sottoscritto l'avviso di ricevimento. A ciò deve aggiungersi che tale circostanza, non appare credibile attesa la sicura presenza dei medesimi presso lo studio del come accertato CP_1
dal portalettere.
In definitiva va fatta applicazione del principio secondo cui: “ La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione
pag. 6/8 da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile.” ( Cass. n. 28580
/ 2024 )
Per completezza va aggiunto che nessuna operatività trova, nella fattispecie in esame, l'art. 215 c.p.c. poiché, appunto, l'appellato non ha disconosciuto la propria firma bensì ha dichiarato di non conoscere chi abbia sottoscritto gli avvisi di ricevimento, ma non ha offerto alcuna spiegazione plausibile sul collegamento fra i firmatari dell'avviso ed il suo studio professionale, destinatario del suddetto avviso.
In definitiva deve ritenersi che l'appellante abbia dato dimostrazione di aver diritto alla restituzione della somma di € 6.705,82 ( importo così meglio precisato in corso di causa), su cui spettano interessi legali dal giorno del pagamento (cfr. Cass. Civ. n.34011/21), ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante la diversa somma liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate secondo i criteri medi di cui al D.M. 147/2022, quanto al primo grado in € 919 per studio, € 777 per fase introduttiva, € 1.680 per istruttoria- trattazione ed €
1.701 per fase decisionale per un totale di € 5.077; quanto al presente grado in € 1.134 per studio, € 921 per fase introduttiva, € 1.843 per istruttoria- trattazione ed € 1.911 per fase decisionale e quindi, in totale, €
5.809.
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(GIA' ) nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
17169/2021 del 4 novembre 2021 così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma n. 1668/2018
[...
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 6.705,82 oltre interessi legali Parte_3
dalla data dei pagamenti fino al soddisfo;
condanna la parte al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_2
delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge e, quanto al presente grado, in € 5.809,00 , oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 11/12/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IE De IS LI De TI
pag. 8/8