Sentenza 24 gennaio 2024
Massime • 1
L'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza.
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- 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 marzo 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 12 maggio 2025 (reg. ord. n. 109 del 2025), il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui punisce «con la reclusione da due a sei anni» anziché «con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, «in subordine», «con la reclusione da sei mesi a sei anni», chiunque, al fine di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2024, n. 7541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7541 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato dalla legge;
lette per l'imputato e conclusioni scritte defravv. Carlo Di Mascio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato dalla legge. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7541 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 24/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/04/2023, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa in data 20/07/202, all'esito di giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Pescara, con la quale AN RI era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 2, I. 26/2019 e condannato alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AN RI, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 21,33 sexies, 125, 183, 421,550 e 552 cod.proc.pen, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per essere stata omessa la trasmissione degli atti al pubblico ministero trattandosi di reato a citazione diretta. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 7, comma 2, I 26/2019 e 125 cod.proc.pen., lamentando che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la condotta omissiva contestata fosse sorretta da dolo consapevole;
inoltre, l'omessa comunicazione all'INPS entro i termini di legge dell'applicazione nei suoi confronti di una misura cautelare intervenuta per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 non avrebbe rilievo ai fini dell'integrazione del reato contestato, in quanto il ricorrente al momento della richiesta del reddito di cittadinanza - 26.3.2019- non risultava destinatario di alcuna misura cautelare (intervenuta solo il 14.9.2019). Con il terzo deduce violazione degli artt. 7, commi 1 e 2 di n. 4/2016 e 2 cod.pen., argomentando che la legge di bilancio 2023 ha abolito il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 ascritto all'imputato con effetti dal 1.1.2024 e, che la legge penale più favorevole al reo trova applicazione anche nel periodo di vacatio legis;
pertanto, all'udienza del 4.4.2023 la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere il ricorrente perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 99 e 133 cod.pen, lamentando l'omessa motivazione in ordine all'entità del trattamento sanzionatorio ed in relazione alla mancata esclusione della recidiva, ritenuta sussistente sulla base della sola considerazione dei precedenti penali. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2 L'art. 438, comma 6-bis, cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017 (giusta I. n. 103/2017), ossia in data antecedente la richiesta di rito speciale formulata dal ricorrente (disposizione in base alla quale la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio) ha determinato la sanatoria del vizio processuale dedotto. Anche prima dell'introduzione del comma 6-bis dell'art. 438 cod.proc.pen. costituiva principio consolidato quello secondo cui nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche (cfr ex multis Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, Rv.273345; Sez.2, n.19483 del 16/04/2013, Rv.256038;Sez.5, n.46406 del 06/06/2012, Rv.254081). La nullità dedotta dal ricorrente, che é pacificamente a regime intermedio (cfr. Sez. U, n. 37502/2022, che, in motivazione, ha richiamato l'affermazione secondo cui l'erronea attribuzione di un processo determina un vizio assimilabile alla nullità a regime intermedio„ suscettibile di essere rilevato entro precise scansioni tempora;
Sez. 2, n. 11649 del 08/03/2019, La Porta, in motivazione), é stata nella specie sanata fin dalla richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato, a nulla rilevando l'eccezione difensiva. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che "non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen., poichè le norme contenute nel D.L. n.4 del 2019, nello stabilire i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, integrano il precetto penale contenuto nell'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, essendo in esso incorporate, posto che la norma penale punisce chi effettua false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Ne deriva che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto ad ottenere il reddito, pur non essendo in possesso dei suddetti requisiti, si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. Né è sostenibile che si versi in un'ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto. Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino" (cfr. Sez. 3, n. 44924 del 2023, non massimata). Va, poi, evidenziato che, secondo il disposto dell'ad 5, comma 5 del dl. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il beneficiario del reddito di cittadinanza deve in ogni caso comunicare, nei 3 termini stabiliti dall'art. 7, comma 2, le variazioni del reddito o del patrimonio, quand'anche provenienti da attività irregolari, e fornire le informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio stesso;
pertanto, integra il reato di cui all'art.7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa comunicazione del sopravvenuta applicazione di misura cautelare personale a carico di componenti del nucleo familiare beneficiario del reddito di circostanza, circostanza incidente sulla misura del reddito già riconosciuto. Questa Corte ha affermato che integra il reato di cui all'art.7 di. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare quale causa di riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare, e quale parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione economica (Sez.3, n.1351 del 25/11/2021,dep.14/01/2022, Rv. 282637 - 01, che ha affermato che: l'art. 3, comma 13, prevede che «Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3». Poiché beneficiario ex lege del reddito di cittadinanza non è il richiedente ma il nucleo familiare, ed il valore economico si calcola proprio in relazione alla sua composizione, lo stato di detenzione sopravvenuto di un componente determina la riduzione dell'importo del beneficio economico); e si è precisato che integrano il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche le false indicazioni o le omissioni di informazioni dovute che consentano di conseguire un beneficio di importo maggiore di quello al quale si avrebbe avuto diritto Sez.3 n. 5440 del 13/01/2023,Rv.284137 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come già affermato da questa Sezione (cfr. Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate), nel quadro di una più articolata riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento - attuato tramite altre disposizioni contenute nella medesima legge - e, quindi, alla rimozione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al di. n. 4 del 2019 e successive modificazioni, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato dì. n. 4 del 2019, e, quindi, non 4 essendo esso elencato fra le disposizioni espressamente escluse dall'efficacia della abrogazione, anche dell'art. 7 del detto provvedimento normativo, contenente le disposizioni di carattere penale intese a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge. Tuttavia, per espressa previsione di legge, l'efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1 gennaio 2024. Pertanto, sebbene la n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo previsto dalla disposizione in esame deve intendersi sospesa sino alla diversa data del 1 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti;
sicché, al momento della pronuncia impugnata, il reato ascritto all'imputato non poteva certamente dirsi abrogato. Va, quindi, ribadito il corretto principio, già affermato da questa Corte e con cui il ricorrente non si confronta, secondo il quale non può riconoscersi effetti, prima del termine di efficacia indicato, all'abrogazione della fattispecie incriminatrice a far tempo dal 10 gennaio 2024 prevista dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Sez. 3, n. 39205 del 20/06/2023, Fasulo, Rv. 285140). Inoltre, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto per modificare la previsione di cui si discute, la quale, proprio con riguardo all'abrogazione anche delle disposizioni penali, era stata in dottrina ritenuta frutto di una mera "svista". Successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è stato emanato il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante "misure urgenti per l'inclusione e l'accesso al mondo del lavoro", conv., con modiff., dalla I. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, l'art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, statuisce che «al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023». Sul punto anche le Sezioni Unite hanno osservato che "L'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 dl. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dal 1 gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall'art. 1, comma 1, decreto- 5 legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro»), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv.285435 - 01, in motivazione). E' evidente, pertanto, che coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza a far tempo dal 10 gennaio 2024, la sopravenuta disposizione - richiamata in motivazione anche dalla citata decisione delle Sezioni unite che ne ha sostanzialmente tratto analoghe conclusioni - fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina. La previsione sostanzialmente deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex art. 2, comma 2, cod. pen., alla prevista abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019, ma questa deroga - che, come noto, sul piano del rispetto delle garanzie costituzionali è suscettibile d'essere valutata esclusivamente con riguardo di principi ricavabili datrart. 3 Cost. e, ove non contrasto con questi, è altresì rispettosa della disciplina ricavabile dalle convenzioni internazionali (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 236 del 22 luglio 2011) - non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una del tutto ragionevole giustificazione. Ed invero, essa semplicemente assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 1° gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alta condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/01/2024