Articolo 3 della Legge 29 gennaio 1992, n. 58
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 febbraio 1992
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Versione
24 dicembre 1993
Art. 3. Trasferimento dei beni 1. All'atto dell'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, gli impianti, i beni mobili, i beni immobili sedi di impianti, di magazzini e di officine, inclusi pertinenze ed accessori, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto, attinenti a servizi concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono trasferiti in proprieta' alla Societa'. La stessa Societa' subentra all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei rapporti attivi e passivi inerenti alle attivita' di gestione dei servizi concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, come pure nei rapporti obbligatori connessi ai beni trasferiti, ivi compresi quelli concernenti i mutui e le anticipazioni.
2. Un'apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, composta da esperti e da rappresentanti delle amministrazioni statali interessate e dell'IRI, provvede ad individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni ed i rapporti indicati nel comma 1. Gli elenchi descrittivi redatti dalla commissione sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la commissione procede ad una prima valutazione dei beni e rapporti individuati ai sensi del comma 2, fatta esclusione per gli oneri relativi al personale che rimangono a carico della Societa'. Ai fini della valutazione dei beni e rapporti, la commissione tiene conto delle conclusioni cui perverranno due societa' di certificazione o istituti bancari specializzati operanti, rispettivamente, su incarico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI. Le societa' di certificazione e gli istituti bancari specializzati sono incaricati contestualmente alla costituzione della commissione e hanno la facolta' di prendere visione di qualsiasi atto o scrittura riferita ai beni e ai rapporti da trasferire. I relativi oneri sono posti a carico rispettivamente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI.
4. La commissione, dopo tre mesi dal termine stabilito dal comma 3 dell'articolo 4 per l'esercizio del diritto di opzione tra il mantenimento dello status giuridico di dipendente pubblico ed il rapporto di lavoro presso la Societa' e le concessionarie, procede alla valutazione degli oneri assunti dalle medesime a seguito dell'esercizio del diritto di opzione. Entro i successivi sei mesi la commissione procede all'accertamento definitivo, anche su base reddituale, dei valori dei beni e rapporti trasferiti alla Societa', inclusi gli oneri gia' predeterminati, assunti da quest'ultima e dalle concessionarie per il personale, a seguito dell'esercizio del predetto diritto di opzione.
5. Le spese di funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti, sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono poste a carico della Societa' e saranno detratte dai corrispettivi da essa dovuti ai sensi del comma 6.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 NOVEMBRE 1993, N. 444 CONVERTTIO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1993, N. 531 )) .
7. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 NOVEMBRE 1993, N. 444 CONVERTTIO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1993, N. 531 )) .
8. I beni di cui al comma 1, provvisoriamente iscritti in bilancio al valore corrispondente alla sommatoria degli oneri assunti, sono ceduti in uso dalla Societa' alle concessionarie entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1, verso un canone corrispondente ai costi sostenuti; le concessionarie provvedono alla manutenzione ordinaria dei beni di cui al presente comma e le relative spese sono fiscalmente deducibili in deroga al disposto dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
9. La Societa', entro il termine di dieci anni di cui al comma 1 dell'articolo 1, trasferisce in proprieta', esclusivamente alle concessionarie, i beni e gli impianti funzionali all'esercizio dei servizi di telecomunicazioni.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1993
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