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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GUBITOSI ALDO GIUSEPPE VA, Presidente e Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 49/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
AL P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Irsina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 454/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 1
e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 150 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (di seguito per brevità ALSIA) ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Matera l'avviso di pagamento n.150/20224 emesso dal Comune di Irsina per omesso versamento IMU per il periodo d'imposta 2019 e per un importo complessivo dovuto di Euro 14.604,00.
All'esito del giudizio, la CGT di Matera, con sentenza n. 454/2024, depositata il 16 dicembre 2024, ha respinto il ricorso.
Avverso tale decisione, l'ALSIA ha proposto tempestivo appello affidandolo ai seguenti motivi:
1) Illegittimità dell'avviso di pagamento e della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 117, 134 e
101 della Costituzione attesa la carenza della soggettività passiva dell'ALSIA ai fini della imposizione IMU.
Violazione dell'art. 1, comma 641 della L. n. 147/2013 in combinato disposto con l'art. 3 della L.R. n. 47/2000.
2) Illegittimità dell'avviso di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 504/1992.
Concludeva come da atto introduttivo.
Si è costituito l'appellato, controdeducendo analiticamente alle avverse domande come da comparsa in atti.
All'udienza odierna, esaurita la discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appellante deduce, nel merito, di non essere legittimata passivamente al pagamento dell'imposta in discorso e invoca al riguardo quanto stabilito dalla vigente legislazione della Regione Basilicata.
L'art. 19 della L.R. n.7 del 16/04/2013 rubricato "Modifiche alla Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 47 e ss. mm.ii. su "Recepimento del trasferimento alle Regioni operato con l'art. 24 della legge 8/05/98, n. 146 delle funzioni normative relative ai beni immobili di Riforma Fondiaria di cui agli artt. 9, 10, e 11 della Legge
386/1976", ha disposto che, all'art. 3 della L.R. n. 47/2000, è aggiunto l'art.
3-bis, il quale prevede espressamente che "per gli immobili provenienti dall'azione di Riforma Fondiaria la cui dismissione è affidata all'ALSIA ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 38/1996, ovvero per i fabbricati costruiti da terzi su aree aventi stessa derivazione, le imposte, le tasse e i tributi sono a carico dei possessori che conducono e detengono gli immobili".
Invocava inoltre l'esenzione prevista per la medesima Regione a mente dell'art. 7 del D.Lgs. n.504/1992 per gli immobili "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali". Tali deduzioni sono prive di pregio.
Ai sensi dell'art. 1, comma 641 della L. n. 147/2013, il presupposto dell'IMU è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, o comunque utilizzabili secondo la destinazione propria di ciascuno.
Dunque, se pure nel caso di specie si volesse ritenere che l'ALSIA non ha acquistato la proprietà dei beni in discorso(sul punto è pacifico che le risultanze catastali non sono probanti quanto al diritto di proprietà), non sembra dubbio che tale Ente sia nel possesso o abbia la detenzione degli stessi giacchè è chiamata a conseguire lo scopo per il quale i beni le furono trasferiti dalla Regione Basilicata.
L'appellante non ha fornito la prova certa dell'utilizzo(e del relativo titolo) da parte di terzi dei beni oggetto di imposta nell'anno di cui si tratta e dunque non può utilmente avvalersi della normativa regionale richiamata, la quale peraltro si pone in netto contrasto con la legge statale che disciplina la materia de qua.
Non è applicabile nel caso di specie neppure l'esenzione invocata dalla medesima appellante.
L'art. 7 del D.Lgs. n.504/1992 prevede l'esonero per "gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, [...] destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
L'ALSIA non rientra tra i destinatari della disposizione citata (di cui è indubbia la natura di norma speciale non suscettibile perciò di interpretazione analogica) e non ha dimostrato che i beni in discorso siano stati destinati direttamente al conseguimento di fini istituzionali.
Al rigetto del gravame, segue la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla particolare natura della questione decisa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GUBITOSI ALDO GIUSEPPE VA, Presidente e Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 49/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
AL P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Irsina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 454/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 1
e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 150 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (di seguito per brevità ALSIA) ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Matera l'avviso di pagamento n.150/20224 emesso dal Comune di Irsina per omesso versamento IMU per il periodo d'imposta 2019 e per un importo complessivo dovuto di Euro 14.604,00.
All'esito del giudizio, la CGT di Matera, con sentenza n. 454/2024, depositata il 16 dicembre 2024, ha respinto il ricorso.
Avverso tale decisione, l'ALSIA ha proposto tempestivo appello affidandolo ai seguenti motivi:
1) Illegittimità dell'avviso di pagamento e della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 117, 134 e
101 della Costituzione attesa la carenza della soggettività passiva dell'ALSIA ai fini della imposizione IMU.
Violazione dell'art. 1, comma 641 della L. n. 147/2013 in combinato disposto con l'art. 3 della L.R. n. 47/2000.
2) Illegittimità dell'avviso di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 504/1992.
Concludeva come da atto introduttivo.
Si è costituito l'appellato, controdeducendo analiticamente alle avverse domande come da comparsa in atti.
All'udienza odierna, esaurita la discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appellante deduce, nel merito, di non essere legittimata passivamente al pagamento dell'imposta in discorso e invoca al riguardo quanto stabilito dalla vigente legislazione della Regione Basilicata.
L'art. 19 della L.R. n.7 del 16/04/2013 rubricato "Modifiche alla Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 47 e ss. mm.ii. su "Recepimento del trasferimento alle Regioni operato con l'art. 24 della legge 8/05/98, n. 146 delle funzioni normative relative ai beni immobili di Riforma Fondiaria di cui agli artt. 9, 10, e 11 della Legge
386/1976", ha disposto che, all'art. 3 della L.R. n. 47/2000, è aggiunto l'art.
3-bis, il quale prevede espressamente che "per gli immobili provenienti dall'azione di Riforma Fondiaria la cui dismissione è affidata all'ALSIA ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 38/1996, ovvero per i fabbricati costruiti da terzi su aree aventi stessa derivazione, le imposte, le tasse e i tributi sono a carico dei possessori che conducono e detengono gli immobili".
Invocava inoltre l'esenzione prevista per la medesima Regione a mente dell'art. 7 del D.Lgs. n.504/1992 per gli immobili "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali". Tali deduzioni sono prive di pregio.
Ai sensi dell'art. 1, comma 641 della L. n. 147/2013, il presupposto dell'IMU è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, o comunque utilizzabili secondo la destinazione propria di ciascuno.
Dunque, se pure nel caso di specie si volesse ritenere che l'ALSIA non ha acquistato la proprietà dei beni in discorso(sul punto è pacifico che le risultanze catastali non sono probanti quanto al diritto di proprietà), non sembra dubbio che tale Ente sia nel possesso o abbia la detenzione degli stessi giacchè è chiamata a conseguire lo scopo per il quale i beni le furono trasferiti dalla Regione Basilicata.
L'appellante non ha fornito la prova certa dell'utilizzo(e del relativo titolo) da parte di terzi dei beni oggetto di imposta nell'anno di cui si tratta e dunque non può utilmente avvalersi della normativa regionale richiamata, la quale peraltro si pone in netto contrasto con la legge statale che disciplina la materia de qua.
Non è applicabile nel caso di specie neppure l'esenzione invocata dalla medesima appellante.
L'art. 7 del D.Lgs. n.504/1992 prevede l'esonero per "gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, [...] destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
L'ALSIA non rientra tra i destinatari della disposizione citata (di cui è indubbia la natura di norma speciale non suscettibile perciò di interpretazione analogica) e non ha dimostrato che i beni in discorso siano stati destinati direttamente al conseguimento di fini istituzionali.
Al rigetto del gravame, segue la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla particolare natura della questione decisa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.