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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8941/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.03.2024 da
1) Parte_1
Italiana
[...]
Nato a Genova il 19.07.1982
C.F. C.F._1
Residente a Milano – Via Giovanni Segantini 20
Domicilio temporaneo in Genova – Via San Lorenzo 6/11
Titolo di Studio: Laurea e Master
Professione: Broker Assicurativo
Attività lavorativa svolta attualmente: Dipendente CP_1 con l'Avv. l'Avv. Sabrina Lauri presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2
[...]
Nata a OL (MT) il 27.06.1985
C.F. C.F._2
Residente a Milano – Via Segantini 20
Titolo di Studio: Laurea e MBA
Professione: Marketing Manager
Attività lavorativa svolta attualmente: Dipendente Parte_2 con l'Avv. Vito Lipari presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio in data 11.08.2018 con rito concordatario a SI (MT) con atto n. 30, parte 2, serie A - anno 2018 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI (MT).
I coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della comunione legale.
Dalla loro unione non sono nati figli.
□ separati con sentenza N. 1605/2025
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
Il SI. in data 06.03.2024, tramite il proprio legale, Avv. Sabrina Lauri, depositava Parte_1 ricorso giudiziale per la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 CPC contro la sig.ra . Controparte_2
Il Giudice assegnatario, dott. Giuseppe Gennari, fissava la data dell'udienza di comparizione per il
25/09/2024. Notificato il ricorso in data 04/04/2024, la resistente si costituiva in data 10/06/2024 aderendo alla domanda separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 CPC, ma avanzando, in via riconvenzionale, domanda di addebito, di mantenimento e risarcitoria per danno non patrimoniale.
A seguito dello scambio delle memorie di rito, celebrata la prima udienza il 25/09/2024, dopo un breve rinvio interlocutorio, con ordinanza del 21/11/2024, il G.I. emetteva i provvedimenti temporanei urgenti, autorizzando le parti a vivere separati e respingendo ogni altra domanda formulata dalla resistente. Fissava udienza di discussione orale per la data del 09/01/2025, ore 9.00.
I coniugi sopra indicati, tramite i propri legali, chiedevano rinvio in pendenza di trattative: invero, in data 07/01/2025, le parti sottoscrivevano un accordo transattivo mediante il quale venivano regolati interamente i loro reciproci rapporti patrimoniali e personali, ivi sancendo altresì la reciproca volontà di procedere alla conversione del rito da giudiziale a consensuale.
All'udienza scritta del 22.01.2025, le parti hanno depositato, per il tramite dei loro procuratori, note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, con contestuale richiesta di conversione del rito e conclusioni congiunte come di seguito:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa conversione del rito da contenzioso a consensuale:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni sotto riportate, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Compensare integralmente le spese legali.
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
La SI.ra manterrà la residenza in 20143 – Milano (MI), Via Segantini Controparte_2
Giovanni n. 20, mentre il SI. eleggerà una nuova residenza, all'uopo Parte_1 impegnandosi entro 15 gg. a provvedere in tal senso. Eventuali modifiche saranno comunicate
pagina 2 di 5 tempestivamente all'altra Parte;
Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa, in sede civile ed in sede penale, anche in relazione alle pretese nascenti dallo scioglimento della comunione, con l'accordo che gli immobili di proprietà comune (unità immobiliari ubicati in via Segantini civico 20/22 - catastalmente: Fogl.
520; Part. 501 sub 14, Part. 501 sub. 70; Part. 524 sub. 236), verranno intestati per intero alla
SI.ra , la quale, per converso, verserà al SI. l'importo di Controparte_2 Parte_1
Euro 40.000,00, da corrispondersi al momento del trasferimento della quota del 50% in proprietà da quest'ultimo alla SI.ra ; CP_2
Le modalità di trasferimento della quota, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.03.2025, saranno definite in conformità alle decisioni dell'istituto di credito già consultato per l'accollo del mutuo da parte della SI.ra . Tali modalità potranno prevedere il trasferimento come CP_2 disposto nel verbale della separazione o mediante una successiva compravendita, subordinata all'impegno già assunto per il trasferimento. Le spese relative agli immobili (es. spese di accollo del mutuo, notaio, etc…) rimarranno ad esclusivo carico della SI.ra ; CP_2
Il termine di cui sopra potrà essere prorogato esclusivamente in presenza di ritardi giustificati dovuti a cause di forza maggiore, quali ritardi imputabili all'istituto di credito, eventi imprevisti e non imputabili alle Parti o altre circostanze oggettivamente ostative. In tali casi, la Parte interessata dovrà darne comunicazione scritta all'altra Parte con tempestività, indicando le ragioni del ritardo e la nuova data proposta per il trasferimento, previo consenso scritto dell'altra Parte;
Sino al mese di gennaio 2025 compreso, il SI. i impegna a versare pro-quota l'importo di Pt_1
€800,00 nel conto comune per le spese degli immobili, alle condizioni e con le modalità conosciute tra le parti. Successivamente a tale data, le Parti concordano che la signora si farà CP_2 carico di tutte le spese inerenti gli immobili di via Segantini 20, Milano con conseguente esonero del SI. dal versare qualsivoglia importo nel conto corrente comune per le spese di Pt_1 qualsiasi natura relative agli immobili medesimi, compresa la rata del mutuo;
Il conto corrente comune sarà chiuso appena definite le operazioni di cessione quota ed estinzione mutuo e, sino a quel momento, il conto corrente sarà movimentato esclusivamente dalla SInora
che si farà carico di ogni relativa spesa sino a chiusura dello stesso;
CP_2
Il SI. si impegna a recedere dal contratto per il servizio di internet domestico Pt_1 CP_3 relativo all'utenza a lui intestata presso l'indirizzo di Via Segantini, 20. Qualsiasi costo derivante da un eventuale mancato recesso sarà a suo esclusivo carico;
Le parti, stante l'intervenuta archiviazione del procedimento penale avviato a seguito della querela presentata dal SI. in data 24.8.2023, considerano avverata la condizione sospensiva di Pt_1 cui all'art. 4 dell'accordo transattivo del 7.1.2025. Resta ferma, comunque, la rinuncia a qualsiasi iniziativa, di carattere penale, da parte del contro la , limitatamente alla Pt_1 CP_2 questione di cui all'art. 4 della precitata transazione, oltreché la Sua ferma disponibilità ad assumere qualsivoglia iniziativa che, pro futuro, nell'ipotesi remota di riapertura indagini, implichi la remissione e/o qualsivoglia altro e diverso atto necessario per estinguere il procedimento penale conseguente alla querela del 24.8.2023;
Con l'esatto adempimento delle condizioni sopra esposte, entrambe le parti rinunciano ad avanzare qualsivoglia pretesa, iniziativa ed azione, sia in sede civile sia in sede penale, comprese sia le iniziative e alle domande relative alla pendente causa di separazione giudiziale RG n. 8941/2024
(incardinata dinanzi al Tribunale di Milano) e allo scioglimento della comunione;
pagina 3 di 5 Le parti dichiarano di aver regolato in via definitiva ogni questione relativa ai rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento della comunione legale dei beni. Le stesse confermano di non avere ulteriori pretese reciproche, rinunciando espressamente a qualsiasi altra rivendicazione nei confronti dell'una e dell'altra; Le parti rinunciano preventivamente all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione;
All'esito della predetta udienza figurata, il G.D., rilevato che le parti hanno chiesto procedersi nelle forme ex 473-bis.51 c.p.c. con trattazione scritta, fissava il termine del 12/02/ 2025, per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, e sentenza secondo il modello reperibile sul sito del tribunale.
All'udienza del 12/02/2025, le parti precisavano le conclusioni come sopra;
veniva, dunque, pronunciata Sentenza di separazione ex art. 150 e 158 c.c. nr.1605/2025 e, contestualmente, con ordinanza il Presidente Dr.ssa Maria Laura Amato, visto il cumulo di domanda di separazione e di divorzio, ha disposto la rimessione in istruttoria della causa RG 8941/2024 fissando la trattazione - come richiesto dalle parti - per l'udienza del 16/04/2025.
Entrambe le parti, con note di trattazione di trattazione scritta ritualmente depositate entro il termine del 16/04/2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis 12, terzo comma c.p.c. nonché di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_2
e in data 11.08.2018, con rito concordatario a SI (MT),
[...] Parte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI (MT) con atto n. 30, parte
2, serie A - anno 2018 - alle medesime condizioni stabilite per la separazione e confluite nella sentenza di separazione nr.1605/2025 del 12 febbraio 2025, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 4 di 5 6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (MT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.03.2024 da
1) Parte_1
Italiana
[...]
Nato a Genova il 19.07.1982
C.F. C.F._1
Residente a Milano – Via Giovanni Segantini 20
Domicilio temporaneo in Genova – Via San Lorenzo 6/11
Titolo di Studio: Laurea e Master
Professione: Broker Assicurativo
Attività lavorativa svolta attualmente: Dipendente CP_1 con l'Avv. l'Avv. Sabrina Lauri presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2
[...]
Nata a OL (MT) il 27.06.1985
C.F. C.F._2
Residente a Milano – Via Segantini 20
Titolo di Studio: Laurea e MBA
Professione: Marketing Manager
Attività lavorativa svolta attualmente: Dipendente Parte_2 con l'Avv. Vito Lipari presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio in data 11.08.2018 con rito concordatario a SI (MT) con atto n. 30, parte 2, serie A - anno 2018 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI (MT).
I coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della comunione legale.
Dalla loro unione non sono nati figli.
□ separati con sentenza N. 1605/2025
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
Il SI. in data 06.03.2024, tramite il proprio legale, Avv. Sabrina Lauri, depositava Parte_1 ricorso giudiziale per la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 CPC contro la sig.ra . Controparte_2
Il Giudice assegnatario, dott. Giuseppe Gennari, fissava la data dell'udienza di comparizione per il
25/09/2024. Notificato il ricorso in data 04/04/2024, la resistente si costituiva in data 10/06/2024 aderendo alla domanda separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 CPC, ma avanzando, in via riconvenzionale, domanda di addebito, di mantenimento e risarcitoria per danno non patrimoniale.
A seguito dello scambio delle memorie di rito, celebrata la prima udienza il 25/09/2024, dopo un breve rinvio interlocutorio, con ordinanza del 21/11/2024, il G.I. emetteva i provvedimenti temporanei urgenti, autorizzando le parti a vivere separati e respingendo ogni altra domanda formulata dalla resistente. Fissava udienza di discussione orale per la data del 09/01/2025, ore 9.00.
I coniugi sopra indicati, tramite i propri legali, chiedevano rinvio in pendenza di trattative: invero, in data 07/01/2025, le parti sottoscrivevano un accordo transattivo mediante il quale venivano regolati interamente i loro reciproci rapporti patrimoniali e personali, ivi sancendo altresì la reciproca volontà di procedere alla conversione del rito da giudiziale a consensuale.
All'udienza scritta del 22.01.2025, le parti hanno depositato, per il tramite dei loro procuratori, note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, con contestuale richiesta di conversione del rito e conclusioni congiunte come di seguito:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa conversione del rito da contenzioso a consensuale:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni sotto riportate, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Compensare integralmente le spese legali.
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
La SI.ra manterrà la residenza in 20143 – Milano (MI), Via Segantini Controparte_2
Giovanni n. 20, mentre il SI. eleggerà una nuova residenza, all'uopo Parte_1 impegnandosi entro 15 gg. a provvedere in tal senso. Eventuali modifiche saranno comunicate
pagina 2 di 5 tempestivamente all'altra Parte;
Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa, in sede civile ed in sede penale, anche in relazione alle pretese nascenti dallo scioglimento della comunione, con l'accordo che gli immobili di proprietà comune (unità immobiliari ubicati in via Segantini civico 20/22 - catastalmente: Fogl.
520; Part. 501 sub 14, Part. 501 sub. 70; Part. 524 sub. 236), verranno intestati per intero alla
SI.ra , la quale, per converso, verserà al SI. l'importo di Controparte_2 Parte_1
Euro 40.000,00, da corrispondersi al momento del trasferimento della quota del 50% in proprietà da quest'ultimo alla SI.ra ; CP_2
Le modalità di trasferimento della quota, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.03.2025, saranno definite in conformità alle decisioni dell'istituto di credito già consultato per l'accollo del mutuo da parte della SI.ra . Tali modalità potranno prevedere il trasferimento come CP_2 disposto nel verbale della separazione o mediante una successiva compravendita, subordinata all'impegno già assunto per il trasferimento. Le spese relative agli immobili (es. spese di accollo del mutuo, notaio, etc…) rimarranno ad esclusivo carico della SI.ra ; CP_2
Il termine di cui sopra potrà essere prorogato esclusivamente in presenza di ritardi giustificati dovuti a cause di forza maggiore, quali ritardi imputabili all'istituto di credito, eventi imprevisti e non imputabili alle Parti o altre circostanze oggettivamente ostative. In tali casi, la Parte interessata dovrà darne comunicazione scritta all'altra Parte con tempestività, indicando le ragioni del ritardo e la nuova data proposta per il trasferimento, previo consenso scritto dell'altra Parte;
Sino al mese di gennaio 2025 compreso, il SI. i impegna a versare pro-quota l'importo di Pt_1
€800,00 nel conto comune per le spese degli immobili, alle condizioni e con le modalità conosciute tra le parti. Successivamente a tale data, le Parti concordano che la signora si farà CP_2 carico di tutte le spese inerenti gli immobili di via Segantini 20, Milano con conseguente esonero del SI. dal versare qualsivoglia importo nel conto corrente comune per le spese di Pt_1 qualsiasi natura relative agli immobili medesimi, compresa la rata del mutuo;
Il conto corrente comune sarà chiuso appena definite le operazioni di cessione quota ed estinzione mutuo e, sino a quel momento, il conto corrente sarà movimentato esclusivamente dalla SInora
che si farà carico di ogni relativa spesa sino a chiusura dello stesso;
CP_2
Il SI. si impegna a recedere dal contratto per il servizio di internet domestico Pt_1 CP_3 relativo all'utenza a lui intestata presso l'indirizzo di Via Segantini, 20. Qualsiasi costo derivante da un eventuale mancato recesso sarà a suo esclusivo carico;
Le parti, stante l'intervenuta archiviazione del procedimento penale avviato a seguito della querela presentata dal SI. in data 24.8.2023, considerano avverata la condizione sospensiva di Pt_1 cui all'art. 4 dell'accordo transattivo del 7.1.2025. Resta ferma, comunque, la rinuncia a qualsiasi iniziativa, di carattere penale, da parte del contro la , limitatamente alla Pt_1 CP_2 questione di cui all'art. 4 della precitata transazione, oltreché la Sua ferma disponibilità ad assumere qualsivoglia iniziativa che, pro futuro, nell'ipotesi remota di riapertura indagini, implichi la remissione e/o qualsivoglia altro e diverso atto necessario per estinguere il procedimento penale conseguente alla querela del 24.8.2023;
Con l'esatto adempimento delle condizioni sopra esposte, entrambe le parti rinunciano ad avanzare qualsivoglia pretesa, iniziativa ed azione, sia in sede civile sia in sede penale, comprese sia le iniziative e alle domande relative alla pendente causa di separazione giudiziale RG n. 8941/2024
(incardinata dinanzi al Tribunale di Milano) e allo scioglimento della comunione;
pagina 3 di 5 Le parti dichiarano di aver regolato in via definitiva ogni questione relativa ai rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento della comunione legale dei beni. Le stesse confermano di non avere ulteriori pretese reciproche, rinunciando espressamente a qualsiasi altra rivendicazione nei confronti dell'una e dell'altra; Le parti rinunciano preventivamente all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione;
All'esito della predetta udienza figurata, il G.D., rilevato che le parti hanno chiesto procedersi nelle forme ex 473-bis.51 c.p.c. con trattazione scritta, fissava il termine del 12/02/ 2025, per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, e sentenza secondo il modello reperibile sul sito del tribunale.
All'udienza del 12/02/2025, le parti precisavano le conclusioni come sopra;
veniva, dunque, pronunciata Sentenza di separazione ex art. 150 e 158 c.c. nr.1605/2025 e, contestualmente, con ordinanza il Presidente Dr.ssa Maria Laura Amato, visto il cumulo di domanda di separazione e di divorzio, ha disposto la rimessione in istruttoria della causa RG 8941/2024 fissando la trattazione - come richiesto dalle parti - per l'udienza del 16/04/2025.
Entrambe le parti, con note di trattazione di trattazione scritta ritualmente depositate entro il termine del 16/04/2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis 12, terzo comma c.p.c. nonché di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_2
e in data 11.08.2018, con rito concordatario a SI (MT),
[...] Parte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI (MT) con atto n. 30, parte
2, serie A - anno 2018 - alle medesime condizioni stabilite per la separazione e confluite nella sentenza di separazione nr.1605/2025 del 12 febbraio 2025, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 4 di 5 6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (MT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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