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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14855/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE IX CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Fulvia De Luca Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore
nel procedimento iscritto al n. 14855 dell'anno 2022, promosso con ricorso depositato in data 1 novembre 2022 da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DE VELLIS VALERIA, presso il cui studio, sito in Milano, Via Borgonuovo n. 14, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-parte ricorrente-
contro
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.06.1977, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARRAPODI AR CRISTINA e ASPESI ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Gallarate, Via Borghi n. 8, giusta procura in atti
-parte resistente-
, nato a Segrate (MI) il [...], in [...] curatore speciale Avv. Controparte_2
MO NC AR, che lo rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti ritualmente comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 12.05.2023.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 29.10.2025 letti gli atti e i documenti di causa, pronuncia il seguente DECRETO Premesso che Le parti hanno instaurato una convivenza more uxorio a partire dal 2009 e dalla loro unione, il 03.10.2009, è nato riconosciuto da entrambi i genitori. CP_2
Con provvedimento definitivo del 12.09.2013 (pubblicato il 17.09.2013), il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto l'affido di ad entrambi i genitori in via condivisa, il collocamento del CP_2 minore presso la madre e la regolamentazione della frequentazione paterna a fine settimana alternati (venerdì-lunedì) oltre a un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio mediante versamento della somma mensile
Pagina 1 di 19 di € 400 oltre al 100% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive concordate tra i genitori. Con ricorso depositato in data 01.11.2022 , a modifica delle statuizioni vigenti Parte_1 in forza del citato provvedimento del Tribunale per i Minorenni, ha chiesto a questo Tribunale di disporre una CTU al fine di accertare l'effettiva idoneità genitoriale del padre e individuare quindi il miglior regime di affidamento di (confermando nelle more il collocamento del minore presso CP_2
l'abitazione materna e la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio), nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio versando alla madre la somma mensile di € 2.000 oltre al 100% delle spese straordinarie.
ritualmente costituitosi in giudizio, dopo aver contestato tutto quanto asserito Controparte_1 da parte ricorrente, ha chiesto confermarsi l'affido di in via condivisa ad entrambi i genitori CP_2
e disporsi il collocamento alternato del minore (con residenza anagrafica presso il padre), revocando il contributo paterno nel mantenimento ordinario del figlio, salvo l'obbligo del padre di sostenere le spese straordinarie in ragione del 100%. A seguito della costituzione è stato esperito un tentativo di conciliazione avanti il GOT delegato dal Tribunale. In data 06.07.2023 il Collegio ha pronunciato il seguente decreto:
“Letti gli atti introduttivi del giudizio promosso da per la modifica delle condizioni Parte_1 di cui al decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 17.09.2013; dato atto che le parti e sono genitori non coniugati di Parte_1 Controparte_3 CP_2 nato il [...]; visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 25.05.2023 avanti il GOT delegato Dott.ssa De Giacomi, all'esito della quale il GOT – preso atto dell'accordo delle parti di rivolgersi al centro Il Parte_2 per la presa in carico del nucleo famigliare finalizzata ad affrontare i disagi manifestati da e Pt_3 legati alla forte conflittualità che connota la relazione intercorrente tra i genitori – ha rinviato la causa all'udienza del 23.11.2023 per l'esame della relazione concernente l'andamento del percorso intrapreso dal nucleo;
osservato che in data 27.06.2023 il resistente, , dopo aver allegato e documentato Controparte_1
l'indisponibilità del centro a prendere in carico il nucleo, ha formulato istanza di Parte_4 fissazione dell'udienza vanti il Giudice relatore per l'ascolto di CP_2 osservato che con memoria depositata data 29.06.2023 parte ricorrente si è opposta alla richiesta, evidenziando come il minore sia inserito in un contesto di elevato conflitto in relazione al quale ha manifestato, come da ultimo riconosciuto anche dal resistente, segnali di malessere con la conseguenza che l'ascolto del minore, svincolato da un preventiva presa in carico dello stesso e del nucleo sia potenzialmente pregiudizievole per lo stesso, risolvendosi nei fatti in una iper responsabilizzazione di a fronte dell'incapacità di utilmente esercitare in maniera condivisa CP_2 la responsabilità genitoriale e chiedendo di disporre CTU genitoriale;
ritenuto di dover condividere allo stato le preoccupazioni evidenziate dalla ricorrente con riferimento all'ascolto di nell'immediatezza; CP_2 rilevata la necessità, fallito il progetto di presa in carico del nucleo da parte de il e preso Parte_2 atto dell'incapacità delle parti di individuare congiuntamente altro centro, di disporre l'immediata presa in carico del nucleo famigliare da parte dei SS del Comune di Milano
Pagina 2 di 19 ritenuta altresì la necessità, alla luce dell'importante conflitto genitoriale, di nominare in favore di un curatore speciale che ne rappresenti gli interessi processuali e sostanziali e che garantisca CP_2 che gli interventi disposti dal Tribunale abbiano effettiva realizzazione;
ritenuto di dover incaricare i SS del Comune di Milano di:
-dare immediato avvio alla presa in carico psicologica di CP_2
-attivare in favore delle parti un massiccio intervento di supporto alla genitorialità, sia individuale che di coppia;
-dare avvio all'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori;
-assumere informazioni dalle insegnanti del minore
PQM
1.nomina in favore di un curatore speciale individuato nella persona dell'Avv. Controparte_2
Francesca RI Moretti del Foro di Milano
2.assegna al curatore speciale termine fino al 25.07.2023 per depositare in atti breve memoria di costituzione nell'interesse del minore
3.Incarica i SS del Comune di Milano dell'immediata presa in carico del nucleo famigliare conferendo agli stessi espresso mandato di:
-dare immediato avvio alla presa in carico psicologica di CP_2
-attivare in favore delle parti un massiccio intervento di supporto alla genitorialità, sia individuale che di coppia;
-dare avvio all'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori;
-assumere informazioni dalle insegnanti del minore
4.assegna ai SS del Comune di Milano termine fino al 16.11.2023 per trasmettere una relazione che di conto dell'andamento dei supporti delegati
5.conferma l'udienza del 23.11.2023 ore già calendarizzata avanti al GOT Dott.ssa De Giacomi
6.riserva al prosieguo del giudizio ogni decisione in ordine all'ascolto di e alla necessità di CP_2 espletare CTU”. In data 14.10.2024 il curatore speciale di ha depositato un'istanza urgente avente ad oggetto CP_2 la richiesta di anticipazione dell'udienza fissata per il 23.11.2024 avanti il GOT Dott.ssa De Giacomi per l'esame della relazione dei SS, stante il progressivo deterioramento della relazione del minore con la madre, evidenziando come dal rientro delle vacanze estive avesse cominciato a riferire CP_2 con modalità ripetitiva di voler stare solo con il padre, unico genitore in grado di comprenderlo e accoglierlo nei suoi bisogni al contrario della madre descritta come controllante e impositiva. L'istanza è stata accolta. All'udienza del 24.10.2023 il Giudice, sentite le parti e i loro procuratori, ha provveduto come segue:
“Richiamate le statuizioni attualmente vigenti tra le parti e precisato che i SS sociali, anche per il tramite del curatore speciale a ciò dichiaratosi disponibile, devono essere espressamente incaricati a predisporre nell'immediatezza un calendario di incontri madre/figlio che garantisca l'immediata ripresa della relazione Revoca l'udienza del 23.11.2023 ore 14 avanti al Dott.ssa De Giacomi Assegna termine al curatore speciale fino al 27.10.2023 per depositare una nota di aggiornamento che dia conto dell'attivazione del Centro Zona ovvero dell'avvio dei percorsi di supporto psicologico per e dell'educativa domiciliare CP_2
Riserva alla scadenza del termine del 27.10.2023 ogni provvedimento necessario alla prosecuzione del giudizio”.
Pagina 3 di 19 In data 23.11.2023 il Giudice relatore ha così provveduto:
“Letta la nota depositata dal curatore speciale del minore;
rilevato che il curatore ha rappresentato la piena disponibilità con tempistiche contenute dei SS ad attivare:
1.l'educativa domiciliare;
2.il supporto psicologico per il minore (dott.ssa Per_1
3.il supporto alla genitorialità in favore delle parti (dott.ssa Per_2
Ritenuta l'opportunità di verificare l'effettiva attivazione dei supporti, la reale adesione dei genitori e l'andamento degli stessi e, solo all'esito, valutare l'ipotesi di disporre CTU genitoriale
PQM
Conferma tutte le disposizioni attualmente vigenti tra le parti, avuto particolare riguardo alla necessità dell'immediata e massiccia attivazione da parte dei SS dei supporti sopra indicati Assegna ai SS termine fino al 15.01.2024 per trasmettere una relazione di aggiornamento che dia conto dell'effettiva attivazione dei supporti, della reale adesione dei genitori e dell'andamento degli stessi Fissa udienza per l'esame della relazione per il giorno 24.01.2024 ore 9.30 disponendo la comparizione personale delle parti”. All'udienza del 24.01.2024 il Giudice, esaminata la relazione dei SS nel contraddittorio delle parti, dei difensori e del curatore speciale, che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte, si è riservato di riferire al Collegio. In data 06.02.2024 il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.01.2024, ha pronunciato il seguente decreto:
“Letti gli atti e i documenti di causa Visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 24.01.2024 Osservato che alla luce della relazione depositata dai SS, come confermato anche dal curatore speciale del minore, è emersa una situazione di serio pregiudizio per che, non solo rifiuta di CP_2 vedere la madre, ma appare scarsamente inserito nel proprio contesto sociale di riferimento e rifiuta, con il sostanziale avallo del padre, ogni supporto anche di natura psicologica il supporto psicologico Ritenuta la necessità di disporre un approfondimento a mezzo consulenza tecnica d'ufficio sull'intero nucleo famigliare, al fine di elaborare il miglior progetto nell'interesse del minore Ritenuto inoltre di dover conferire al curatore speciale di al fine di acquisire informazioni CP_2 circa lo stato di benessere psico fisico del minore, la partecipazione, l'integrazione, le dinamiche relazionali con adulti e pari, espresso mandato di:
-assumere informazioni dalle insegnanti di CP_2
-assumere informazioni dai responsabili e/o dalle insegnanti delle attività extra scolastiche svolte dal minore (centro GM/corso inglese) Ritenuto infine di accogliere la richiesta formulata in data 28.01.2024 dal curatore speciale Avv. Moretti, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dal resistente che ha affermato come le insegnanti abbiano disconosciuto di aver riferito ai SS le informazioni riportate nella relazione depositata in data 15.01.2024, di ordinare a di produrre in giudizio nel termine Controparte_1 indicato in dispositivo la comunicazione/mail con cui lo stesso chiedeva informazioni alla scuola sulla relazione dei Servizi Sociali
PQM
1.dispone CTU psicodiagnostica
Pagina 4 di 19 2.nomina in qualità di consulente tecnico la Dott.ssa formulando sin d'ora il Persona_3 seguente quesito:
“Dica il consulente, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti ed il minore nato il [...] nelle forme ritenute più opportune, sentiti il curatore Persona_4 speciale Avv. Francesca MO, i SS e nonché le altre figure significative di riferimento per il minore o con le quali abbia abitudini di vita (insegnanti scuola, insegnanti attività extra CP_2 scolastiche, nonni, zii etc) esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che Co operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali: A)quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali B)quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità C)quali siano le condizioni psichiche del minore, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del suo stato, dell'età e dei bisogni contingenti. D)se il minore si trovino in una situazione ambientale e relazionale potenzialmente impattante sulla possibilità di una serena ed armonica costruzione del sé, della propria autostima, sulla effettiva possibilità di entrare in contatto con la propria sfera emotiva e razionale, di esprimere le emozioni e di costruire un pensiero autonomo, trovandosi in altri termini ina situazione di concreto rischio evolutivo. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui le minori sono portatrici E)quali siano le caratteristiche della relazione tra e ciascuno dei genitori indicandone CP_2 qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali F)indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per il minore uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori G)indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso H)indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore I)fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi di avendo cura di specificare se e come tali interventi siano CP_2 declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance
Pagina 5 di 19 L)fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.
3. dispone il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, secondo il modello trascritto in calce, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente almeno dieci giorni prima della data di seguito indicata;
4.dispone che la cancelleria abiliti il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
5.incarica il curatore speciale Avv. Moretti di:
-assumere informazioni dalle insegnanti di CP_2
-assumere informazioni dai responsabili e/o dalle insegnanti delle attività extra scolastiche svolte dal minore (centro GM/corso inglese) 6.ordina a di produrre in giudizio nel termine indicato in dispositivo la Controparte_1 comunicazione/mail con cui lo stesso chiedeva informazioni alla scuola sulla relazione dei Servizi Sociali assegnando allo stesso termine fino al 04.03.2024
5.rinvia la causa avanti il Giudice relatore Dott.ssa Valentina Maderna per il conferimento dell'incarico e per il giuramento del CTU disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 4.03.2024
6.dispone che con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti, se ritenuto, nomino il proprio CTP
7.riserva all'esito dell'approfondimento ogni valutazione circa la necessità di disporre l'ascolto del minore e l'adozione di ogni altro provvedimento”. In data 06.03.2024 il Tribunale, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti e vista la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del CTU nominato, ha concesso termine a quest'ultimo per il deposito della relazione peritale, riservando all'esito della CTU ogni valutazione in merito alle istanze istruttorie, di modifica delle statuizioni vigenti e di ascolto del minore formulate dalla difesa di parte resistente con note del 04.03.2024 e rigettando la richiesta di revoca del curatore speciale, per le motivazioni dettagliate nel provvedimento da intendersi richiamate e trascritte. Il Tribunale ha quindi rinviato la causa all'udienza del 02.07.2024 disponendo la comparizione personale delle parti. All'udienza del 02.07.2024, all'esito della discussione, le parti hanno aderito alla proposta formulata dal Giudice in ordine alla regolamentazione delle vacanze estive, dichiarandosi concordi sui seguenti punti:
1. Il contributo paterno al mantenimento viene sospeso con decorrenza dal mese di agosto 2024
2. dal mese di settembre 2024 verrà iscritto ai pomeriggi di studio assisiti previsti dalla scuola CP_2
3. Il papà sosterrà in ragione del 100% tutte le spese straordinarie (compresa la mensa scolastica, il post scuola e i campus di agosto) individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano
4. Durante le vacanze estive starà: CP_2
-dall'8 al 16 luglio ad Amsterdam dalla zia materna (spese a carico della madre)
-dal 17 luglio al 28 luglio dallo zio in Liguria (spese a carico del papà)
-2 settimane ad agosto (la prima e l'ultima) in un camp estivo/corso fuori sede e simili ad agosto con costi suddivisi in ragione del 50%
-dal 19 al 23 agosto con la mamma
- i genitori comunicheranno reciprocamente entro il 30.07.2024 i programmi (con date, località, indirizzo hotel/casa etc) dei rispettivi tempi di vacanza con CP_2
Pagina 6 di 19 4.i genitori si impegnano a non raggiungere nei luoghi di villeggiatura nelle settimane in cui il CP_2 minore starà con gli zii e ai campus Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio quanto alle ulteriori richieste delle parti. In data 03.07.2024 il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato il seguente decreto:
“Letta l'istanza di proroga depositata in data 29.06.2024 dal CTU Dott.ssa motivata dalla Per_3 necessità di procedere con ulteriori approfondimenti clinici alla luce della complessità del quadro sin qui emerso che, allo stato, desta nel consulente una forte preoccupazione rispetto alla condizione evolutiva del minore;
visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 2.07.2024 avanti il giudice relatore delegato dal Collegio, osservato che: il curatore speciale, condivise le preoccupazioni espresse dal CTU, ha chiesto che il Tribunale valuti di disporre in via temporanea nelle more della conclusione dell'indagine peritale, l'affido di CP_2 all'ente, evidenziando in ogni caso l'assoluta necessità nell'esclusivo interesse di Parte_5 vengano periodo estivo di del minore in contesti ricreativi Parte_6 Parte_7 Parte_8 lontano dal contesto famigliare e dall'esacerbante conflitto genitoriale;
il difensore di parte ricorrente ha aderito alle richieste del curatore mentre il difensore di parte resistente si è opposto all'affido all'ente, contestando la necessità di ulteriori approfondimenti in sede di CTU ed insistendo per la già formulata richiesta di ascolto di CP_2 all'esito di ampia discussione le parti, con l'ausilio del giudice relatore, hanno raggiunto il seguente accordo, avallato dal curatore speciale:
1. Il contributo paterno al mantenimento viene sospeso con decorrenza dal mese di agosto 2024
2. dal mese di settembre 2024 verrà iscritto ai pomeriggi di studio assisiti previsti dalla CP_2 scuola
3. Il papà sosterrà in ragione del 100% tutte le spese straordinarie (compresa la mensa scolastica, il post scuola e i campus di agosto) individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano
4. Durante le vacanze estive starà: CP_2
-dall'8 al 16 luglio ad Amsterdam dalla zia materna (spese a carico della madre)
-dal 17 luglio al 28 luglio dallo zio in Liguria (spese a carico del papà)
-2 settimane ad agosto (la prima e l'ultima) in un camp estivo/corso fuori sede e simili ad agosto con costi suddivisi in ragione del 50%
-dal 19 al 23 agosto con la mamma
- i genitori comunicheranno reciprocamente entro il 30.07.2024 i programmi (con date, località, indirizzo hotel/casa etc) dei rispettivi tempi di vacanza con CP_2
4.i genitori si impegnano a non raggiungere nei luoghi di villeggiatura nelle settimane in CP_2 cui il minore starà con gli zii e ai campus Ritenuto che: l'istanza di proroga avanzata dal CTU meriti accoglimento essendo fondata sulla rappresentata necessità di effettuare ulteriori approfondimenti di natura clinica, ritenuti indispensabili dal consulente nominato per rispondere adeguatamente ai quesiti posti dal Tribunale;
tenuto conto degli accertamenti in corso e del prossimo periodo feriale l'affido all'ente di CP_2 limitato al periodo necessario al completamento delle operazioni peritali (4 mesi, comprensivo dei
Pagina 7 di 19 mesi di luglio e agosto) non darebbe alcun aiuto concreto al minore attesi anche i tempi di presa in carico e le scarse risorse a disposizione del Servizio;
al contrario l'accordo raggiunto dalle parti, in specie in ordine alle vacanze estive di e alla CP_2 frequentazione del post scuola (pomeriggi di studio assistito) organizzato dall'istituto frequentato dal minore – temi di prioritaria importanza per la tutela del benessere psico fisico di che CP_2 necessita di trascorrere il maggior tempo possibile in contesti etero familiari in un gruppo di pari - merita di essere recepito;
in ragione della frequentazione da parte del minore al post scuola, al fine di non sovra caricare (che si è più volte lamentato di essere affaticato da tutto il contesto e dalla presenza degli CP_2 educatori e che di fatto spesso disattende gli impegni assunti con gli stessi) in concomitanza con l'inizio effettivo dei pomeriggi di studio assistito l'educativa dovrà essere sospesa e i SS dovranno mantenere regolari contatti con la scuola al fine di monitorare l'effettiva partecipazione del minore al post scuola e l'andamento dello stesso, con particolare attenzione alla relazione con gli adulti e con i pari;
: anche l'accordo economico, tenuto conto della sostanziale assenza di oneri di cura diretta da parte della madre e della priorità che per il minore vengano attivati i supporti indicati, appare allo stato meritevole di accoglimento
PQM
Autorizza la proroga nei termini richiesti dal CTU con istanza depositata in data 29.06.2024 da intendersi qui richiamati Dispone, anche sull'accordo delle parti, che con decorrenza dal mese di agosto 2024 l'obbligo di di contribuire nel mantenimento ordinario del figlio minore mediante versamento Controparte_1 in favore della madre della somma di € 400,00 mensili resti sospeso Dispone, anche sull'accordo delle parti, che tutte le spese straordinarie individuate come da linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano (compresa la mensa scolastica, il post scuola e i campus estivi) vengano sostenute da in ragione del 100% Controparte_1
Dispone che durante le vacanze estive 2024 starà: CP_2
-dall'8 al 16 luglio ad Amsterdam dalla zia materna (spese a carico della madre)
-dal 17 luglio al 28 luglio dallo zio in Liguria (spese a carico del papà)
-2 settimane ad agosto (la prima e l'ultima) in un camp estivo/corso fuori sede e simili ad agosto con costi suddivisi in ragione del 50%, autorizzando sin d'ora il curatore speciale all'iscrizione di CP_2 in caso di inerzia dei genitori
-dal 19 al 23 agosto con la mamma
- i genitori comunicheranno reciprocamente entro il 30.07.2024 i programmi (con date, località, indirizzo hotel/casa etc) dei rispettivi tempi di vacanza con CP_2 prescrive ai genitori non raggiungere nei luoghi di villeggiatura nelle settimane in cui il CP_2 minore starà con gli zii e ai campus dispone che con decorrenza settembre 2024 e per tutta la durata dell'anno scolastico CP_2 frequenti i pomeriggi di studio assisiti organizzati dalla scuola, autorizzando sin d'ora il curatore speciale a provvedere all'iscrizione in caso di inerzia dei genitori Rinvia la causa per l'esame della CTU disponendo la comparizione personale delle parti all'udienza del 18.12.2024 ore 12”. In data 18.07.2024 il Tribunale ha pronunciato il seguente decreto:
Pagina 8 di 19 “Letta l'istanza depositata in data 10.07.2024 dall'Avv. Cirillo con la quale il difensore di parte resistente , per l'ennesima vota, formula istanza di revoca del curatore speciale e di Controparte_1 ascolto del minore . Controparte_2
Ribadito quanto già reiteratamente evidenziato sia dal Giudice relatore che dal Collegio in ordine all'ascolto del minore: come ogni altro minore, ha diritto di essere ascoltato (salvo che il CP_2
Tribunale non lo ritenga pregiudizievole per lo stesso) ma non di scegliere in quale momento processuale debba effettuarsi l'ascolto. Tale decisione è rimessa esclusivamente alla valutazione del Collegio procedente ed è sottratta alla disponibilità, non solo di ma anche dei genitori, dei CP_2 difensori e financo del curatore speciale, il quale può esclusivamente riportare al Giudice la richiesta del minore di essere sentito, cosa che l'Avv. Moretti ha sempre fatto e continua a fare. Ribadito inoltre sul punto che il Collegio, essendo in corso una delicata CTU – che peraltro vede come evidenziato dalla Dott.ssa nell'istanza di proroga depositata in data CP_2 Per_3
29.06.2024 in circostanze che destano seria preoccupazione rispetto alla sua condizione evolutiva – valuterà di procedere all'ascolto del minore conclusa l'indagine peritale e letta la relazione del proprio consulente Ritenuto, quanto all'allegato sconfinamento del curatore dai propri compiti istituzionali, di dover chiarire che il ruolo del curatore speciale del minore, figura che non è per niente di recente introduzione, non è quello di fare da mero amplificatore o portavoce dei desiderata, delle volontà e delle richieste del minore, in un rapporto mente-braccio, padrone-esecutore, ma quello di fare il suo interesse superiore, anche e soprattutto quando – in ipotesi – il minore non lo riconosca come tale. Rilevato, che le valutazioni del curatore circa lo stato di benessere psico fisico del minore, effettuate non solo a seguito di contatti diretti con ma anche all'esito di confronti di rete con i SS e con CP_2 la CTU, non costituiscono affatto “sconfinamenti” trattandosi di opinioni che il curatore non solo può ma deve esprimere al Tribunale, come peraltro risultano ampiamente fare tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, prima tra tutti la difesa paterna che definisce , pur priva di CP_2 competenze cliniche almeno tanto quanto il curatore, e peraltro in aperto contrasto con quanto sin qui emerso nel corso della CTU (cfr. richiesta proroga Dott.ssa ) un ragazzo che, nel Per_3 rapporto con la madre, mette in atto un comportamento autoprotettivo completamente sano. Osservato che, in ogni caso, benché la difesa paterna la ritenga non necessaria e superflua e si sia opposta alla proroga, è in corso una CTU finalizzata proprio, tra le altre cose, a chiarire quale siano le condizioni psico fisiche di valutazione rimessa ad una professionista- la Dott.ssa CP_2
– di indiscusse competenze cliniche. Per_3
Rilevato, quanto alle richieste in punto di regolamentazione delle vacanze e di affido del minore formulate dal curatore speciale che le stesse rientrano a pieno nelle competenze istituzionali del curatore: sul punto non si ritiene di dover aggiungere altro, avendo tutte le parti una difesa tecnico- giuridica. Osservato pertanto che non si ravvisa alcun elemento che giustifichi la proposizione dell'istanza di revoca e tantomeno legittimi il suo accoglimento
PQM
Respinge l'istanza. Prescrive ad entrambi i genitori di osservare in maniera puntuale tutti i provvedimenti assunti dal Tribunale nell'interesse del figlio minore, avvisandole che ogni comportamento ostativo all'attuazione dei provvedimenti o assunto in violazione degli stessi non potrà che essere seriamente considerato dal Collegio nella valutazione delle competenze genitoriali.”.
Pagina 9 di 19 In data 11.09.2024 il Tribunale, vista l'istanza della difesa materna di acquisizione degli atti del procedimento R.G. 43172/2023 pendente avanti il Presidente di Sezione, Dott.ssa Cattaneo, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e in cui sarebbero Controparte_1 Persona_5 emersi elementi probatori del contesto manipolativo paterno, rilevata la genericità delle allegazioni del difensore, sul presupposto della CTU psicodiagnostica ancora in corso sull'intero nucleo familiare, ha rigettato l'istanza. In data 18.12.2024 si è celebrata l'udienza per l'esame, nel contraddittorio delle parti, della relazione peritale. All'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio. Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato il seguente decreto:
“Visti gli esiti dell'udienza celebrata in data odierna avanti il Giudice relatore delegato Dott.ssa Valentina Maderna;
richiamato il decreto 22.05.2024, quanto alla richiesta formulata dalla difesa di parte in Parte_1 ordine all'acquisizione degli atti e di provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento pendente avanti questo Tribunale (Giudice rel Pres. Dott.ssa Cattaneo) tra il Sig. e l'ex moglie Sig.ra CP_1
Persona_5 ritenuto, quanto all''istanza di aggiornamento della situazione economico-reddituale delle parti formulato dalla ricorrente che la stessa, certamente meritevole di accoglimento, dovrà essere differita – al fine di garantire la maggior attualizzazione possibile – al momento (ormai prossimo) della definizione del procedimento ritenuto opportuno prima di definire il procedimento, ormai conclusasi la CTU, procedere all'ascolto di alla necessaria presenza - stante la difficile situazione in cui versa il minore - CP_2 di un ausiliario che deve essere individuato nella Dott.ssa , già a conoscenza delle Persona_3 dinamiche di funzionamento dei genitori, del minore e del nucleo nel suo complesso.
PQM
Rinvia la causa per l'ascolto del minore all'udienza del 22.01.2025 ore 15 Controparte_2 delegando per l'incombente il Giudice relatore Dott.ssa Valentina Maderna Nomina ausiliario la Dott.ssa .”. Persona_3
In data 22.01.2025 il Giudice relatore, delegato dal Collegio, ha proceduto – alla presenza della Dott.ssa – all'ascolto di All'esito, effettuata una breve restituzione alle parti e ai Per_3 CP_2 difensori, il Giudice ha assegnato alla Dott.ssa termine per depistare una breve relazione Per_3 sull'ascolto (depositata in data 04.02.2025) e ha fissato udienza per la prosecuzione del giudizio. Così si legge nella relazione a firma dell'ausiliario: Ha mostrato fin da subito segnali di forte agitazione e ansietà, tradite sia dal tono di voce che talvolta si è fatto titubante e incerto sia, soprattutto, dal comportamento non verbale: il minore mostrava agitazione psicomotoria, faticava a rimanere seduto;
il volto e il collo apparivano chiazzati di macchie rosse;
la sudorazione era eccessiva con momenti in cui stropicciava la maglietta cercando di “scollarsela” di dosso. All'udienza del 12.02.2025 il Giudice relatore, previo confronto con il Collegio, ha proposto alle parti la seguente cornice da adottare in via temporanea al fine di garantire, da un lato, l'immediato ripristino della relazione madre-figlio e, dall'altro, l'adozione di un provvedimento concretamente attuabile nella situazione data:
1.affido all'ente
2.collocamento pari tempo su base settimanale.
3.avvio immediato percorso di supporto psicologico per e alla genitorialità per le parti con costi CP_2 suddivisi tra le parti in ragione del 50%.
4.mantenimento ordinario diretto
Pagina 10 di 19 5.spese extra assegno suddivise in ragione del 50%
Quindi il Giudice ha precisato ai genitori l'eventualità di ulteriori diversi provvedimenti collegiali a tutela del minore in caso di mancata ottemperanza al provvedimento (compreso il collocamento etero familiare), nonché di una successiva rivalutazione degli aspetti economici una volta determinato con certezza il collocamento del ragazzo. All'esito dell'udienza il Giudice, preso atto dell'adesione di parte resistente alla proposta e della richiesta del difensore della ricorrente di rinviare il procedimento per confrontarsi con la propria assistita, ha rinviato la causa per acquisire le determinazioni delle parti disponendo la sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte fino al 28.02.2025. Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 04.03.2025, il Collegio ha così provveduto:
“Letti gli atti del procedimento ed esaminata la documentazione di causa;
letta la relazione peritale a firma della Dott.ssa esaminata nel contraddittorio Persona_3 delle parti all'udienza del 18.12.2024, celebrata innanzi al Giudice relatore Dott.ssa Valentina Maderna;
preso atto delle dichiarazioni rese da all'udienza del 22.01.2025 che, unitamente alla CP_2 relazione sull'ascolto depositata su richiesta del Tribunale dalla Dott.ssa , intervenuta in Per_3 qualità di ausiliario, sono state esaminate nel contraddittorio delle parti all'udienza del 12.02.2025; lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti nel termine assegnato (28.02.2025) Osserva Dopo due anni e mezzo di giudizio, innumerevoli udienze ed altrettanti interventi del Tribunale, un massiccio intervento dei Servizi Sociali e del curatore del minore nonché, da ultimo, una lunga ed approfondita consulenza tecnica d'ufficio, un dato irrompe con dolorosa forza imponendo a tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel presente procedimento, primo fra tutti i il Tribunale, di farci i conti: nella situazione data, sta male;
sta molto male;
sta tanto male che “mostra un CP_2 importante meccanismo di scissione in cui proietta tutte le componenti negative sulla madre e idealizza la figura paterna. Presenta una buona dotazione cognitiva e affettiva che tuttavia non riesce a spendere in modo adattivo perché incastrato nei rapporti famigliari disfunzionali. Rivendica una propria autonomia di pensiero, ma di fatto appare connotato da una identificazione confusiva con il padre e da scarse capacità di autodeterminazione. Fatica a tollerare limiti e regole e tende all'autoreferenzialità. Con il sostegno della figura paterna rifiuta qualsiasi confronto con figure terze che non siano il padre (curatore, servizi,educatore, etc). Ha mostrato difficoltà con il gruppo dei pari e sul piano scolastico che, seppure ancora non estremizzate, costituiscono un campanello di allarme che va tenuto in debita considerazione (…) rifiuta qualsiasi intervento e appare fortemente a rischio di strutturare condotte sul versante antisociale, oggi ancora prodromiche ma che con il tempo potrebbero intensificarsi”. Il forte pregiudizio in cui versa che il ragazzo ha empiricamente manifestato anche in sede CP_2 di ascolto (Ha mostrato fin da subito segnali di forte agitazione e ansietà, tradite sia dal tono di voce che talvolta si è fatto titubante e incerto sia, soprattutto, dal comportamento non verbale: il minore mostrava agitazione psicomotoria, faticava a rimanere seduto;
il volto e il collo apparivano chiazzati di macchie rosse;
la sudorazione era eccessiva con momenti in cui stropicciava la maglietta cercando di “scollarsela” di dosso) non può in alcun modo essere ignorato né tantomeno avallato dal Collegio.
Pagina 11 di 19 Ne consegue che urge un intervento che modifichi la situazione di fatto in cui versa il minore, nel tentativo di offrire al ragazzo la chance di ritrovare equilibrio e serenità e ricostruire relazioni funzionali con entrambi i genitori. Al dichiarato scopo di perseguire tale obiettivo il Giudice relatore, previo confronto con il Collegio, all'udienza del 12.02.2025 ha ritenuto di offrire ai genitori un'ultima disperata possibilità di mostrare fattivamente quella idoneità che da anni a gran voce rivendicano e ciò nel tentativo di contemperare due fondamentali esigenze: quella di ripristinare una piena e significativa relazione tra il minore e la madre, funzionale a provare a risolvere o quantomeno ad attenuare quella scissione ben descritta dal consulente tecnico del Tribunale alla base del serio pregiudizio in cui versa CP_2
e quella di evitare- fin quando possibile – interventi eccessivamente drastici che, quand'anche necessari nel lungo periodo a scongiurare il rischio evolutivo del minore, sarebbero certamente estremamente dolorosi per il ragazzo soprattutto, se come nel caso di specie, non accompagnati da una reale comprensione da parte dello stesso e financo potenzialmente pregiudizievoli nel breve periodo. Per tali ragioni, all'udienza del 12.02.2025 il Giudice relatore ha formulato alle parti la seguente proposta:
1.conferma dell'affido all'ente
2.collocamento pari tempo su base settimanale.
3.avvio immediato percorso di supporto psicologico per e alla genitorialità per le parti con CP_2 costi suddivisi tra le parti in ragione del 50%.
4.mantenimento ordinario diretto
5.spese extra assegno suddivise in ragione del 50% Il Collegio ha certamente accolto con grande favore l'adesione di entrambi i genitori formulata dal Tribunale nonché alla proposta del curatore speciale di dare mandato al centro Geco (Dott.ssa per la presa in carico di dei genitori. Per_6 CP_2
Preme tuttavia sottolineare con forza un punto: qualora l'adesione dell'una o dell'altra parte dovesse rivelarsi solo formale, il Tribunale non esiterà a prendere ogni diverso provvedimento ritenuto nell'interesse del minore, anche se drastico e doloroso. Una cosa, tuttavia, deve essere chiara alle parti: nessun provvedimento potrà evitare ai genitori di fare i conti, chiuso il giudizio, con quello che accadrà a CP_2
Quanto ai profili economici, unico punto rispetto al quale la difesa di parte materna non aderendo alla proposta del Tribunale, ha chiesto che le spese straordinarie restino ad integrale carico del padre, il Collegio rileva quanto segue. La natura provvisoria del provvedimento rende opportuno rimandare una più ponderata disamina con riferimento alla ripartizione degli oneri economici al momento della definizione del procedimento, anche tenuto conto che ad oggi la madre- pur in assenza di tempi di permanenza di
- non è stata onerata di alcun contributo ordinario al di lui mantenimento, proprio in virtù CP_2 della non definitività degli assetti, nonché del fatto che nel momento in cui viene pronunciato il presente provvedimento le attività extra scolastiche (ludico, sportive) hanno già avuto inizio e la relativa retta è già stata pagata. Unica eccezione, a parere del Collegio, é rappresentata dalle spese di istruzione scolastica e ciò in considerazione del fatto che frequenta una scuola privata, CP_2 della cui retta si è sempre fatto esclusivo carico il padre, ed è interesse preminente del Collegio che non sorgano nelle
Pagina 12 di 19 more della fissanda udienza questioni, già paventate dalla madre a causa dell'allegata indisponibilità economica, in ordine alla garanzia per di continuare a frequentare l'istituto CP_2 scolastico presso il quale è iscritto ed ivi concludere il ciclo di studio e ciò al fine di evitare ulteriori elementi di instabilità nella vita del ragazzo. Per tale esclusiva ragione ritiene il Collegio di disporre che le spese di istruzione scolastica e, in particolare, la retta della scuola privata frequentata da restino allo stato ad integrale carico del padre. CP_2
PQM
Il Collegio, a parziale modifica delle statuizioni attualmente vigenti, anche sull'accordo delle parti così provvede:
1.conferma l'affido di ai SS del Comune di Milano CP_2
2. dispone che, con decorrenza dal 17.03.2025, sia collocato presso e con ciascun genitore CP_2 per pari tempo sulla base del criterio dell'alternanza settimanale (lunedì-lunedì). L'alternanza comincerà con la settimana di competenza materna
3.dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori assunti di concerto con i SS dell'ente affidatario e con il curatore speciale, trascorra il periodo di sospensione scolastica legato CP_2 alle vacanze Pasquali 2025 con la madre e il ponte del 25 aprile con il padre;
durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive trascorrerà nel mese di agosto due CP_2 settimane di villeggiatura con il padre e due con la madre da concordarsi, sentito il curatore speciale e i SS dell'ente affidatario, entro il 30 aprile, ferma la facoltà per ciascun genitore nelle rispettive settimane di permanenza che cadono nel periodo estivo di sospensione scolastica di organizzare ulteriori periodi di villeggiatura, previa comunicazione all'altro genitore, al curatore speciale e ai SS
4. dispone che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario di nei CP_2 rispettivi tempi di permanenza;
5.dispone che ciascun genitore provveda a sostenere il 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Protocollo del Tribunale di Milano, ad eccezione delle spese di istruzione scolastica che restano a carico del padre in ragione del 100%;
6. dispone, sull'accordo delle parti, l'immediato avvio dei percorsi psicologico in favore di CP_2
e di supporto alla genitorialità in favore delle parti presso il centro Geco con costi suddivisi in ragione del 50% tra i genitori;
7. incarica i SS dell'ente affidatario, di concerto con il curatore speciale, di:
-curare l'avvio e la prosecuzione dei supporti di cui al precedente punto n. 6, monitorandone l'andamento, attivandosi senza ritardo nell'attivazione degli stessi in caso di mancato avvio ovvero di interruzione
-assumere periodiche informazioni dalle insegnanti e dal medico di al fine di monitorarne lo CP_2 stato di benessere psico fisico
-mantenere un attento monitoraggio sull'intero nucleo 8.assegna alle parti termine fino al 31.03.2025 per depositare in atti prova della presa in carico di e dei genitori presso il centro Geco;
CP_2
9.assegna ai SS dell'ente affidatario termine fino al 10.10.2025 per trasmettere una relazione di aggiornamento;
10. assegna alle parti termine fino al 10.10.2025 per depositare in atti l'ultima dichiarazione dei redditi presentata nonché una relazione in ordine all'andamento dei supporti attivati presso il centro Geco;
Pagina 13 di 19 11.rinvia la causa all'udienza del 22.10.2025 ore 14.30 delegando per l'incombente il Giudice relatore Dott.ssa Valentina Maderna”. In data 21.05.2025, sull'istanza di modifica dei provvedimenti vigenti depositata dalla difesa materna, il Tribunale ha provveduto come segue:
“Letta l'istanza di modifica dei provvedimenti vigenti depositata dalla difesa di parte ricorrente;
letta la memoria difensiva depositata dalla difesa di parte resistente e la nota del curatore speciale del minore;
ritenuto che
la situazione descritta dalla difesa diparte istante, che rappresenta come allo stato il provvedimento assunto del Collegio in data 13.05.2025 sia in larga parte inattuato ( non ha CP_2 mai pernottato dalla madre limitandosi a vederla per qualche cena a settimana), benché censurabile, deve ritenersi assolutamente compatibile con l' assai complessa situazione in cui da anni versa il nucleo e con le significative difficoltà di ben evidenziate in sede di CTU;
CP_2 rilevato che il curatore speciale, pur confermando nella sua oggettività, la situazione decritta dalla difesa materna, ha evidenziato come dei piccoli lenti miglioramenti sono in atto, laddove si consideri che ha mostrato un'apertura verso il mondo materno aderendo alla proposta della Dott.ssa CP_2 di effettuare delle sedute congiunte mamma/figlio con la finalità di lavorare in modo Per_6 specifico sulla loro relazione, con uno sguardo rivolto al futuro, nonché la circostanza che i genitori si stanno mostrando puntuali e collaborativi nel percorso avviato al Geco;
ritenuto pertanto che, anche in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dall'emissione del provvedimento e dall'avvio della presa in carico del nucleo da parte del Geco, che sia prematuro – tenuto conto del quadro relazionale in cui ci si muove – ritenere fallito il progetto ritenuto infine di reiterare il monito già rivolto ad entrambi i genitori a focalizzarsi esclusivamente sul benessere psico fisico di gravemente compromesso, ponendo serio e fattivo impegno nel CP_2 percorso avviato al Geco con la sola finità – a prescindere dal collocamento del minore – di recuperare una relazione sana ed equilibrata con il ragazzo che garantisca allo stesso un adeguato sviluppo evolutivo
PQM
Rigetta l'istanza”. All'udienza del 22.10.2025 le parti, all'esito di ampio, faticoso e doloroso confronto hanno delineato la seguente cornice complessiva oggetto di accordo:
“1.affido condiviso di con collocamento, anche ai fini della residenza a anagrafica, presso e CP_2 con il papà
2. frequenterà liberamente la mamma, secondo tempi e modalità concordati direttamente con CP_2 la stessa
3. presta sin d'ora il consenso al rinnovo della carta d'identità di MO Parte_1
4.la madre contribuirà al mantenimento di sostenendo in ragione del 50% le spese extra CP_2 assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano (giugno 2025), ad eccezione delle spese scolastiche relative all'iscrizione e alla retta che resteranno a carico del padre in ragione del 100%. Quanto alle gite scolastiche i genitori concordano che la madre sosterrà il relativo costo in ragione del 50% fino ad un tetto massimo pari ad € 150,00 a gita. Quanto alla possibilità che effettui un anno scolastico all'estero i genitori concordano sin d'ora che, nel CP_2 caso gli stessi dovessero decidere di offrire a tale opportunità, i relativi costi saranno a carico CP_2 del padre in ragione del 100%.
Pagina 14 di 19 4.i genitori prestano sin d'ora il consenso alla prosecuzione del supporto psicologico di con CP_2 costi suddivisi in ragione del 50%
5.i genitori concordano che l'assegno unico universale verrà richiesto ed incassato in ragione del 100% dalla madre e la somma percepita verrà destinata al pagamento dei costi del supporto psicologico di CP_2
6.spese di lite compensate”. Quindi il Giudice, preso atto della richiesta congiunta di entrambe le parti, assistite dai propri difensori, di recepire il suddetto accordo, richiesta alla quale si è associato anche il curatore speciale, ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025
*** Ritenuto Sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Dopo tre anni di giudizio, innumerevoli udienze, un massiccio dispiego delle più disparate competenze (servizi sociali, curatore speciale, CTU, centri privati) a disposizione del Tribunale e, suo tramite, delle famiglie che ne costituiscono gli utenti, è con innegabile senso di frustrazione e difficile, pur doverosa, consapevolezza dei limiti propri e del sistema che il Collegio si trova a recepire le conclusioni congiunte delle parti in punto di affido condiviso di ad entrambi i genitori, CP_2 collocamento prevalente presso e con il papà e frequentazioni con la mamma rimesse a liberi accordi tra il ragazzo e la genitrice. Trattasi, è bene evidenziarlo, di conclusioni congiunte rese possibili esclusivamente dalla posizione processuale assunta da che, pur con tutte le criticità che le sono proprie Parte_1 dettagliatamente evidenziate nella relazione peritale a firma della Dott.ssa (che non si Per_3 intendono negare o sminuire), all'udienza del 22.10.2025 ha saputo, nell'esclusivo interesse di farsi interprete dell'essenza della capacità genitoriale decidendo, non senza manifestare la CP_2 propria profonda sofferenza, di fare un passo indietro nell'apprezzabile tentativo di porre fine al conflitto in cui da troppi anni il minore è fortemente invischiato, con i risultati sul di lui benessere psico fisico ben descritti dalla consulente del Tribunale nell'elaborato peritale, in atti. In altri termini, – e lei sola – ha deciso di smettere di essere strumento della Parte_1 dinamica altamente disfunzionale che, negli anni, ha condotto a divenire un ragazzo che CP_2
“mostra un importante meccanismo di scissione in cui proietta tutte le componenti negative sulla madre e idealizza la figura paterna. Presenta una buona dotazione cognitiva e affettiva che tuttavia non riesce a spendere in modo adattivo perché incastrato nei rapporti famigliari disfunzionali. Rivendica una propria autonomia di pensiero, ma di fatto appare connotato da una identificazione confusiva con il padre e da scarse capacità di autodeterminazione. Fatica a tollerare limiti e regole e tende all'autoreferenzialità. Con il sostegno della figura paterna rifiuta qualsiasi confronto con figure terze che non siano il padre (curatore, servizi,educatore, etc). Ha mostrato difficoltà con il gruppo dei pari e sul piano scolastico che, seppure ancora non estremizzate, costituiscono un campanello di allarme che va tenuto in debita considerazione (…) rifiuta qualsiasi intervento e appare fortemente a rischio di strutturare condotte sul versante antisociale, oggi ancora prodromiche ma che con il tempo potrebbero intensificarsi”. Pertanto, a fronte del conclamato fallimento del massiccio intervento dei Servizi sociali e dei diversi tentativi progettuali disposti dal Tribunale, con conseguente impossibilità di intervenire fattivamente
Pagina 15 di 19 nella elaborazione di un assetto familiare più tutelante per il minore peraltro ormai sedicenne, non può che disporsi -in accoglimento della richiesta congiunta delle parti e con l'auspicio che la chiusura della vicenda processuale in uno con la crescita di e la prosecuzione del supporto psicologico CP_2 cui i genitori si sono impegnanti possa condurre a scenari diversi nella relazione del minore con i genitori- l'affido condiviso di ad entrambi i genitori. CP_2
Invero, il già disposto affido al Comune di Milano è risultato fallimentare, in ragione del fatto che i provvedimenti del Tribunale sono rimasti del tutto disattesi e che l'operato del Servizio sociale è stato in più occasioni intralciato dalle scelte unilateralmente adottate dal padre. Tale situazione ha condotto dunque all'attuazione di un programma gestorio del tutto incoerente e antitetico rispetto a quanto stabilito dal Tribunale, che – nel tentativo di intervenire a garanzia del diritto di ad accedere CP_2 effettivamente ad entrambe le figure genitoriali – ha dapprima limitato la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori (affidando cioè le decisioni inerenti al figlio a un soggetto terzo ed estraneo al nucleo al fine di subordinarne l'adozione esclusivamente all'interesse di e ha poi imposto CP_2
(inutilmente) un graduale ma necessario ampliamento delle frequentazioni madre-figlio al fine di reintrodurre la figura materna nella quotidianità del minore. Gli stessi Servizi sociali, nell'ultimo aggiornamento fornito al Tribunale, hanno rappresentato di aver portato avanti il mandato ricevuto con “molteplici fatiche e tensioni alimentatesi nel corso dei colloqui” e che “il clima di significativa messa in discussione dell'operato del Servizio […] non ha consentito di lavorare nel consueto modo costruttivo”, concludendo nel senso di ritenere “non più percorribile un affido all'Ente, in quanto l'istituto non consente il perseguimento di quanto l'Autorità Giudiziaria dispone, per sfiducia e rimostranze da parte paterna, e per sconforto nelle azioni da parte materna” (cfr. relazione depositata in data 01.10.2025). I Servizi, inoltre, hanno evidenziato che “La vera difformità nell'adempimento del provvedimento è, piuttosto, nel rapporto tra e la madre. Questo Ente, infatti, non è, ad oggi, riuscito a garantire CP_2 le settimane di competenza materna stabilite da questa Autorità Giudiziaria” (cfr. relazione depositata in data 01.10.2025). Pertanto, il Tribunale non può che prendere atto del fatto che una conferma del regime di affido attualmente vigente risulterebbe inutile e allo stato financo inopportuna. Quanto al collocamento e alla regolamentazione delle frequentazioni tra il minore e il genitore non collocatario, per tutte le ragioni sopra indicate ritiene il Collegio che consentire a in coerenza CP_2 con la sua età, di riacquisire un auspicato spazio di libertà in cui, fuori da ogni imposizione e dalla dinamica processuale, sentirsi più sicuro e sereno rispetto alla possibilità di rivalutare la relazione affettiva con sua madre e riconoscere l'imprescindibilità dell'apporto educativo ed affettivo offerto dalla stessa, sia l'unica soluzione in concreto percorribile. Deve, dunque, essere disposto il collocamento del minore, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con il papà. frequenterà liberamente la madre secondo tempi e modalità concordati CP_2 direttamente con la stessa, auspicando che tale libertà, unitamente al percorso psicologico intrapreso dal minore, possa aiutarlo nella comprensione dell'importanza della figura materna nella sua vita.
Sul contributo nel mantenimento del figlio minore. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento di – sopra integralmente CP_2 trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, idonee ad assicurare alla prole
Pagina 16 di 19 condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. L'AUU, come da accordo delle parti, dovrà essere richiesto e incassato integralmente dalla madre, la quale destinerà l'importo percepito al pagamento dei costi del supporto psicologico di CP_2
Sulle spese di lite. Alla luce della complessa situazione del nucleo familiare e del necessario massiccio intervento dei SS e del curatore speciale del minore, che hanno determinato il protrarsi del giudizio, considerati gli accordi medio tempore raggiunti dalle parti, deve essere disposta, anche sull'accordo delle parti, l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese del curatore speciale del minore (ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) saranno liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) Dispone l'affido del figlio minore nato a Segrate (MI) il [...], in [...] condivisa CP_2 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
2) Dispone il collocamento prevalente di anche ai fini della residenza anagrafica, presso CP_2
e con il papà; 3) Dispone che la regolamentazione dei tempi e delle modalità delle frequentazioni madre-figlio venga rimessa ai liberi accordi tra e la madre;
CP_2
4) Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico della madre l'obbligo di concorrere in ragione del 50% nel pagamento delle spese straordinarie relative al minore, individuate come Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte, ad eccezione delle spese scolastiche relative all'iscrizione e alla retta che restano a carico del padre in ragione del 100% e salvo quanto concordato dalle parti in ordine alle gite scolastiche e all'eventuale anno scolastico all'estero di cui al successivo punto 5):
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
Pagina 17 di 19 ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. 5) Dà atto dell'accordo intervenuto tra le parti rispetto alle gite scolastiche, in forza del quale la madre sosterrà il relativo costo in ragione del 50% fino ad un tetto massimo pari ad € 150,00 a gita, nonché dell'accordo rispetto alla possibilità che effettui un anno scolastico CP_2
Pagina 18 di 19 all'estero, secondo il quale, nel caso in cui i genitori dovessero decidere di offrire a CP_2 tale opportunità, i relativi costi saranno a carico del padre in ragione del 100%; 6) Dà atto del consenso prestato dalla madre al rinnovo della carta d'identità di CP_2
7) Dà atto del consenso prestato da entrambi i genitori alla prosecuzione del supporto psicologico di con costi suddivisi in ragione del 50%; CP_2
8) Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'AUU venga richiesto ed incassato in ragione del 100% dalla madre e che la somma percepita venga destinata al pagamento dei costi del supporto psicologico di CP_2
9) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Si comunichi anche ai SS del Comune di Milano.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Fulvia De Luca
Pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE IX CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Fulvia De Luca Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore
nel procedimento iscritto al n. 14855 dell'anno 2022, promosso con ricorso depositato in data 1 novembre 2022 da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DE VELLIS VALERIA, presso il cui studio, sito in Milano, Via Borgonuovo n. 14, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
-parte ricorrente-
contro
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.06.1977, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARRAPODI AR CRISTINA e ASPESI ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Gallarate, Via Borghi n. 8, giusta procura in atti
-parte resistente-
, nato a Segrate (MI) il [...], in [...] curatore speciale Avv. Controparte_2
MO NC AR, che lo rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti ritualmente comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 12.05.2023.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 29.10.2025 letti gli atti e i documenti di causa, pronuncia il seguente DECRETO Premesso che Le parti hanno instaurato una convivenza more uxorio a partire dal 2009 e dalla loro unione, il 03.10.2009, è nato riconosciuto da entrambi i genitori. CP_2
Con provvedimento definitivo del 12.09.2013 (pubblicato il 17.09.2013), il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto l'affido di ad entrambi i genitori in via condivisa, il collocamento del CP_2 minore presso la madre e la regolamentazione della frequentazione paterna a fine settimana alternati (venerdì-lunedì) oltre a un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio mediante versamento della somma mensile
Pagina 1 di 19 di € 400 oltre al 100% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive concordate tra i genitori. Con ricorso depositato in data 01.11.2022 , a modifica delle statuizioni vigenti Parte_1 in forza del citato provvedimento del Tribunale per i Minorenni, ha chiesto a questo Tribunale di disporre una CTU al fine di accertare l'effettiva idoneità genitoriale del padre e individuare quindi il miglior regime di affidamento di (confermando nelle more il collocamento del minore presso CP_2
l'abitazione materna e la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio), nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio versando alla madre la somma mensile di € 2.000 oltre al 100% delle spese straordinarie.
ritualmente costituitosi in giudizio, dopo aver contestato tutto quanto asserito Controparte_1 da parte ricorrente, ha chiesto confermarsi l'affido di in via condivisa ad entrambi i genitori CP_2
e disporsi il collocamento alternato del minore (con residenza anagrafica presso il padre), revocando il contributo paterno nel mantenimento ordinario del figlio, salvo l'obbligo del padre di sostenere le spese straordinarie in ragione del 100%. A seguito della costituzione è stato esperito un tentativo di conciliazione avanti il GOT delegato dal Tribunale. In data 06.07.2023 il Collegio ha pronunciato il seguente decreto:
“Letti gli atti introduttivi del giudizio promosso da per la modifica delle condizioni Parte_1 di cui al decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 17.09.2013; dato atto che le parti e sono genitori non coniugati di Parte_1 Controparte_3 CP_2 nato il [...]; visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 25.05.2023 avanti il GOT delegato Dott.ssa De Giacomi, all'esito della quale il GOT – preso atto dell'accordo delle parti di rivolgersi al centro Il Parte_2 per la presa in carico del nucleo famigliare finalizzata ad affrontare i disagi manifestati da e Pt_3 legati alla forte conflittualità che connota la relazione intercorrente tra i genitori – ha rinviato la causa all'udienza del 23.11.2023 per l'esame della relazione concernente l'andamento del percorso intrapreso dal nucleo;
osservato che in data 27.06.2023 il resistente, , dopo aver allegato e documentato Controparte_1
l'indisponibilità del centro a prendere in carico il nucleo, ha formulato istanza di Parte_4 fissazione dell'udienza vanti il Giudice relatore per l'ascolto di CP_2 osservato che con memoria depositata data 29.06.2023 parte ricorrente si è opposta alla richiesta, evidenziando come il minore sia inserito in un contesto di elevato conflitto in relazione al quale ha manifestato, come da ultimo riconosciuto anche dal resistente, segnali di malessere con la conseguenza che l'ascolto del minore, svincolato da un preventiva presa in carico dello stesso e del nucleo sia potenzialmente pregiudizievole per lo stesso, risolvendosi nei fatti in una iper responsabilizzazione di a fronte dell'incapacità di utilmente esercitare in maniera condivisa CP_2 la responsabilità genitoriale e chiedendo di disporre CTU genitoriale;
ritenuto di dover condividere allo stato le preoccupazioni evidenziate dalla ricorrente con riferimento all'ascolto di nell'immediatezza; CP_2 rilevata la necessità, fallito il progetto di presa in carico del nucleo da parte de il e preso Parte_2 atto dell'incapacità delle parti di individuare congiuntamente altro centro, di disporre l'immediata presa in carico del nucleo famigliare da parte dei SS del Comune di Milano
Pagina 2 di 19 ritenuta altresì la necessità, alla luce dell'importante conflitto genitoriale, di nominare in favore di un curatore speciale che ne rappresenti gli interessi processuali e sostanziali e che garantisca CP_2 che gli interventi disposti dal Tribunale abbiano effettiva realizzazione;
ritenuto di dover incaricare i SS del Comune di Milano di:
-dare immediato avvio alla presa in carico psicologica di CP_2
-attivare in favore delle parti un massiccio intervento di supporto alla genitorialità, sia individuale che di coppia;
-dare avvio all'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori;
-assumere informazioni dalle insegnanti del minore
PQM
1.nomina in favore di un curatore speciale individuato nella persona dell'Avv. Controparte_2
Francesca RI Moretti del Foro di Milano
2.assegna al curatore speciale termine fino al 25.07.2023 per depositare in atti breve memoria di costituzione nell'interesse del minore
3.Incarica i SS del Comune di Milano dell'immediata presa in carico del nucleo famigliare conferendo agli stessi espresso mandato di:
-dare immediato avvio alla presa in carico psicologica di CP_2
-attivare in favore delle parti un massiccio intervento di supporto alla genitorialità, sia individuale che di coppia;
-dare avvio all'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori;
-assumere informazioni dalle insegnanti del minore
4.assegna ai SS del Comune di Milano termine fino al 16.11.2023 per trasmettere una relazione che di conto dell'andamento dei supporti delegati
5.conferma l'udienza del 23.11.2023 ore già calendarizzata avanti al GOT Dott.ssa De Giacomi
6.riserva al prosieguo del giudizio ogni decisione in ordine all'ascolto di e alla necessità di CP_2 espletare CTU”. In data 14.10.2024 il curatore speciale di ha depositato un'istanza urgente avente ad oggetto CP_2 la richiesta di anticipazione dell'udienza fissata per il 23.11.2024 avanti il GOT Dott.ssa De Giacomi per l'esame della relazione dei SS, stante il progressivo deterioramento della relazione del minore con la madre, evidenziando come dal rientro delle vacanze estive avesse cominciato a riferire CP_2 con modalità ripetitiva di voler stare solo con il padre, unico genitore in grado di comprenderlo e accoglierlo nei suoi bisogni al contrario della madre descritta come controllante e impositiva. L'istanza è stata accolta. All'udienza del 24.10.2023 il Giudice, sentite le parti e i loro procuratori, ha provveduto come segue:
“Richiamate le statuizioni attualmente vigenti tra le parti e precisato che i SS sociali, anche per il tramite del curatore speciale a ciò dichiaratosi disponibile, devono essere espressamente incaricati a predisporre nell'immediatezza un calendario di incontri madre/figlio che garantisca l'immediata ripresa della relazione Revoca l'udienza del 23.11.2023 ore 14 avanti al Dott.ssa De Giacomi Assegna termine al curatore speciale fino al 27.10.2023 per depositare una nota di aggiornamento che dia conto dell'attivazione del Centro Zona ovvero dell'avvio dei percorsi di supporto psicologico per e dell'educativa domiciliare CP_2
Riserva alla scadenza del termine del 27.10.2023 ogni provvedimento necessario alla prosecuzione del giudizio”.
Pagina 3 di 19 In data 23.11.2023 il Giudice relatore ha così provveduto:
“Letta la nota depositata dal curatore speciale del minore;
rilevato che il curatore ha rappresentato la piena disponibilità con tempistiche contenute dei SS ad attivare:
1.l'educativa domiciliare;
2.il supporto psicologico per il minore (dott.ssa Per_1
3.il supporto alla genitorialità in favore delle parti (dott.ssa Per_2
Ritenuta l'opportunità di verificare l'effettiva attivazione dei supporti, la reale adesione dei genitori e l'andamento degli stessi e, solo all'esito, valutare l'ipotesi di disporre CTU genitoriale
PQM
Conferma tutte le disposizioni attualmente vigenti tra le parti, avuto particolare riguardo alla necessità dell'immediata e massiccia attivazione da parte dei SS dei supporti sopra indicati Assegna ai SS termine fino al 15.01.2024 per trasmettere una relazione di aggiornamento che dia conto dell'effettiva attivazione dei supporti, della reale adesione dei genitori e dell'andamento degli stessi Fissa udienza per l'esame della relazione per il giorno 24.01.2024 ore 9.30 disponendo la comparizione personale delle parti”. All'udienza del 24.01.2024 il Giudice, esaminata la relazione dei SS nel contraddittorio delle parti, dei difensori e del curatore speciale, che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte, si è riservato di riferire al Collegio. In data 06.02.2024 il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.01.2024, ha pronunciato il seguente decreto:
“Letti gli atti e i documenti di causa Visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 24.01.2024 Osservato che alla luce della relazione depositata dai SS, come confermato anche dal curatore speciale del minore, è emersa una situazione di serio pregiudizio per che, non solo rifiuta di CP_2 vedere la madre, ma appare scarsamente inserito nel proprio contesto sociale di riferimento e rifiuta, con il sostanziale avallo del padre, ogni supporto anche di natura psicologica il supporto psicologico Ritenuta la necessità di disporre un approfondimento a mezzo consulenza tecnica d'ufficio sull'intero nucleo famigliare, al fine di elaborare il miglior progetto nell'interesse del minore Ritenuto inoltre di dover conferire al curatore speciale di al fine di acquisire informazioni CP_2 circa lo stato di benessere psico fisico del minore, la partecipazione, l'integrazione, le dinamiche relazionali con adulti e pari, espresso mandato di:
-assumere informazioni dalle insegnanti di CP_2
-assumere informazioni dai responsabili e/o dalle insegnanti delle attività extra scolastiche svolte dal minore (centro GM/corso inglese) Ritenuto infine di accogliere la richiesta formulata in data 28.01.2024 dal curatore speciale Avv. Moretti, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dal resistente che ha affermato come le insegnanti abbiano disconosciuto di aver riferito ai SS le informazioni riportate nella relazione depositata in data 15.01.2024, di ordinare a di produrre in giudizio nel termine Controparte_1 indicato in dispositivo la comunicazione/mail con cui lo stesso chiedeva informazioni alla scuola sulla relazione dei Servizi Sociali
PQM
1.dispone CTU psicodiagnostica
Pagina 4 di 19 2.nomina in qualità di consulente tecnico la Dott.ssa formulando sin d'ora il Persona_3 seguente quesito:
“Dica il consulente, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti ed il minore nato il [...] nelle forme ritenute più opportune, sentiti il curatore Persona_4 speciale Avv. Francesca MO, i SS e nonché le altre figure significative di riferimento per il minore o con le quali abbia abitudini di vita (insegnanti scuola, insegnanti attività extra CP_2 scolastiche, nonni, zii etc) esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che Co operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali: A)quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali B)quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità C)quali siano le condizioni psichiche del minore, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del suo stato, dell'età e dei bisogni contingenti. D)se il minore si trovino in una situazione ambientale e relazionale potenzialmente impattante sulla possibilità di una serena ed armonica costruzione del sé, della propria autostima, sulla effettiva possibilità di entrare in contatto con la propria sfera emotiva e razionale, di esprimere le emozioni e di costruire un pensiero autonomo, trovandosi in altri termini ina situazione di concreto rischio evolutivo. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui le minori sono portatrici E)quali siano le caratteristiche della relazione tra e ciascuno dei genitori indicandone CP_2 qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali F)indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per il minore uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori G)indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso H)indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore I)fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi di avendo cura di specificare se e come tali interventi siano CP_2 declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance
Pagina 5 di 19 L)fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.
3. dispone il CTU presti il proprio giuramento in forma telematica, secondo il modello trascritto in calce, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente almeno dieci giorni prima della data di seguito indicata;
4.dispone che la cancelleria abiliti il CTU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
5.incarica il curatore speciale Avv. Moretti di:
-assumere informazioni dalle insegnanti di CP_2
-assumere informazioni dai responsabili e/o dalle insegnanti delle attività extra scolastiche svolte dal minore (centro GM/corso inglese) 6.ordina a di produrre in giudizio nel termine indicato in dispositivo la Controparte_1 comunicazione/mail con cui lo stesso chiedeva informazioni alla scuola sulla relazione dei Servizi Sociali assegnando allo stesso termine fino al 04.03.2024
5.rinvia la causa avanti il Giudice relatore Dott.ssa Valentina Maderna per il conferimento dell'incarico e per il giuramento del CTU disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 4.03.2024
6.dispone che con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti, se ritenuto, nomino il proprio CTP
7.riserva all'esito dell'approfondimento ogni valutazione circa la necessità di disporre l'ascolto del minore e l'adozione di ogni altro provvedimento”. In data 06.03.2024 il Tribunale, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti e vista la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del CTU nominato, ha concesso termine a quest'ultimo per il deposito della relazione peritale, riservando all'esito della CTU ogni valutazione in merito alle istanze istruttorie, di modifica delle statuizioni vigenti e di ascolto del minore formulate dalla difesa di parte resistente con note del 04.03.2024 e rigettando la richiesta di revoca del curatore speciale, per le motivazioni dettagliate nel provvedimento da intendersi richiamate e trascritte. Il Tribunale ha quindi rinviato la causa all'udienza del 02.07.2024 disponendo la comparizione personale delle parti. All'udienza del 02.07.2024, all'esito della discussione, le parti hanno aderito alla proposta formulata dal Giudice in ordine alla regolamentazione delle vacanze estive, dichiarandosi concordi sui seguenti punti:
1. Il contributo paterno al mantenimento viene sospeso con decorrenza dal mese di agosto 2024
2. dal mese di settembre 2024 verrà iscritto ai pomeriggi di studio assisiti previsti dalla scuola CP_2
3. Il papà sosterrà in ragione del 100% tutte le spese straordinarie (compresa la mensa scolastica, il post scuola e i campus di agosto) individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano
4. Durante le vacanze estive starà: CP_2
-dall'8 al 16 luglio ad Amsterdam dalla zia materna (spese a carico della madre)
-dal 17 luglio al 28 luglio dallo zio in Liguria (spese a carico del papà)
-2 settimane ad agosto (la prima e l'ultima) in un camp estivo/corso fuori sede e simili ad agosto con costi suddivisi in ragione del 50%
-dal 19 al 23 agosto con la mamma
- i genitori comunicheranno reciprocamente entro il 30.07.2024 i programmi (con date, località, indirizzo hotel/casa etc) dei rispettivi tempi di vacanza con CP_2
Pagina 6 di 19 4.i genitori si impegnano a non raggiungere nei luoghi di villeggiatura nelle settimane in cui il CP_2 minore starà con gli zii e ai campus Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio quanto alle ulteriori richieste delle parti. In data 03.07.2024 il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato il seguente decreto:
“Letta l'istanza di proroga depositata in data 29.06.2024 dal CTU Dott.ssa motivata dalla Per_3 necessità di procedere con ulteriori approfondimenti clinici alla luce della complessità del quadro sin qui emerso che, allo stato, desta nel consulente una forte preoccupazione rispetto alla condizione evolutiva del minore;
visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 2.07.2024 avanti il giudice relatore delegato dal Collegio, osservato che: il curatore speciale, condivise le preoccupazioni espresse dal CTU, ha chiesto che il Tribunale valuti di disporre in via temporanea nelle more della conclusione dell'indagine peritale, l'affido di CP_2 all'ente, evidenziando in ogni caso l'assoluta necessità nell'esclusivo interesse di Parte_5 vengano periodo estivo di del minore in contesti ricreativi Parte_6 Parte_7 Parte_8 lontano dal contesto famigliare e dall'esacerbante conflitto genitoriale;
il difensore di parte ricorrente ha aderito alle richieste del curatore mentre il difensore di parte resistente si è opposto all'affido all'ente, contestando la necessità di ulteriori approfondimenti in sede di CTU ed insistendo per la già formulata richiesta di ascolto di CP_2 all'esito di ampia discussione le parti, con l'ausilio del giudice relatore, hanno raggiunto il seguente accordo, avallato dal curatore speciale:
1. Il contributo paterno al mantenimento viene sospeso con decorrenza dal mese di agosto 2024
2. dal mese di settembre 2024 verrà iscritto ai pomeriggi di studio assisiti previsti dalla CP_2 scuola
3. Il papà sosterrà in ragione del 100% tutte le spese straordinarie (compresa la mensa scolastica, il post scuola e i campus di agosto) individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano
4. Durante le vacanze estive starà: CP_2
-dall'8 al 16 luglio ad Amsterdam dalla zia materna (spese a carico della madre)
-dal 17 luglio al 28 luglio dallo zio in Liguria (spese a carico del papà)
-2 settimane ad agosto (la prima e l'ultima) in un camp estivo/corso fuori sede e simili ad agosto con costi suddivisi in ragione del 50%
-dal 19 al 23 agosto con la mamma
- i genitori comunicheranno reciprocamente entro il 30.07.2024 i programmi (con date, località, indirizzo hotel/casa etc) dei rispettivi tempi di vacanza con CP_2
4.i genitori si impegnano a non raggiungere nei luoghi di villeggiatura nelle settimane in CP_2 cui il minore starà con gli zii e ai campus Ritenuto che: l'istanza di proroga avanzata dal CTU meriti accoglimento essendo fondata sulla rappresentata necessità di effettuare ulteriori approfondimenti di natura clinica, ritenuti indispensabili dal consulente nominato per rispondere adeguatamente ai quesiti posti dal Tribunale;
tenuto conto degli accertamenti in corso e del prossimo periodo feriale l'affido all'ente di CP_2 limitato al periodo necessario al completamento delle operazioni peritali (4 mesi, comprensivo dei
Pagina 7 di 19 mesi di luglio e agosto) non darebbe alcun aiuto concreto al minore attesi anche i tempi di presa in carico e le scarse risorse a disposizione del Servizio;
al contrario l'accordo raggiunto dalle parti, in specie in ordine alle vacanze estive di e alla CP_2 frequentazione del post scuola (pomeriggi di studio assistito) organizzato dall'istituto frequentato dal minore – temi di prioritaria importanza per la tutela del benessere psico fisico di che CP_2 necessita di trascorrere il maggior tempo possibile in contesti etero familiari in un gruppo di pari - merita di essere recepito;
in ragione della frequentazione da parte del minore al post scuola, al fine di non sovra caricare (che si è più volte lamentato di essere affaticato da tutto il contesto e dalla presenza degli CP_2 educatori e che di fatto spesso disattende gli impegni assunti con gli stessi) in concomitanza con l'inizio effettivo dei pomeriggi di studio assistito l'educativa dovrà essere sospesa e i SS dovranno mantenere regolari contatti con la scuola al fine di monitorare l'effettiva partecipazione del minore al post scuola e l'andamento dello stesso, con particolare attenzione alla relazione con gli adulti e con i pari;
: anche l'accordo economico, tenuto conto della sostanziale assenza di oneri di cura diretta da parte della madre e della priorità che per il minore vengano attivati i supporti indicati, appare allo stato meritevole di accoglimento
PQM
Autorizza la proroga nei termini richiesti dal CTU con istanza depositata in data 29.06.2024 da intendersi qui richiamati Dispone, anche sull'accordo delle parti, che con decorrenza dal mese di agosto 2024 l'obbligo di di contribuire nel mantenimento ordinario del figlio minore mediante versamento Controparte_1 in favore della madre della somma di € 400,00 mensili resti sospeso Dispone, anche sull'accordo delle parti, che tutte le spese straordinarie individuate come da linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano (compresa la mensa scolastica, il post scuola e i campus estivi) vengano sostenute da in ragione del 100% Controparte_1
Dispone che durante le vacanze estive 2024 starà: CP_2
-dall'8 al 16 luglio ad Amsterdam dalla zia materna (spese a carico della madre)
-dal 17 luglio al 28 luglio dallo zio in Liguria (spese a carico del papà)
-2 settimane ad agosto (la prima e l'ultima) in un camp estivo/corso fuori sede e simili ad agosto con costi suddivisi in ragione del 50%, autorizzando sin d'ora il curatore speciale all'iscrizione di CP_2 in caso di inerzia dei genitori
-dal 19 al 23 agosto con la mamma
- i genitori comunicheranno reciprocamente entro il 30.07.2024 i programmi (con date, località, indirizzo hotel/casa etc) dei rispettivi tempi di vacanza con CP_2 prescrive ai genitori non raggiungere nei luoghi di villeggiatura nelle settimane in cui il CP_2 minore starà con gli zii e ai campus dispone che con decorrenza settembre 2024 e per tutta la durata dell'anno scolastico CP_2 frequenti i pomeriggi di studio assisiti organizzati dalla scuola, autorizzando sin d'ora il curatore speciale a provvedere all'iscrizione in caso di inerzia dei genitori Rinvia la causa per l'esame della CTU disponendo la comparizione personale delle parti all'udienza del 18.12.2024 ore 12”. In data 18.07.2024 il Tribunale ha pronunciato il seguente decreto:
Pagina 8 di 19 “Letta l'istanza depositata in data 10.07.2024 dall'Avv. Cirillo con la quale il difensore di parte resistente , per l'ennesima vota, formula istanza di revoca del curatore speciale e di Controparte_1 ascolto del minore . Controparte_2
Ribadito quanto già reiteratamente evidenziato sia dal Giudice relatore che dal Collegio in ordine all'ascolto del minore: come ogni altro minore, ha diritto di essere ascoltato (salvo che il CP_2
Tribunale non lo ritenga pregiudizievole per lo stesso) ma non di scegliere in quale momento processuale debba effettuarsi l'ascolto. Tale decisione è rimessa esclusivamente alla valutazione del Collegio procedente ed è sottratta alla disponibilità, non solo di ma anche dei genitori, dei CP_2 difensori e financo del curatore speciale, il quale può esclusivamente riportare al Giudice la richiesta del minore di essere sentito, cosa che l'Avv. Moretti ha sempre fatto e continua a fare. Ribadito inoltre sul punto che il Collegio, essendo in corso una delicata CTU – che peraltro vede come evidenziato dalla Dott.ssa nell'istanza di proroga depositata in data CP_2 Per_3
29.06.2024 in circostanze che destano seria preoccupazione rispetto alla sua condizione evolutiva – valuterà di procedere all'ascolto del minore conclusa l'indagine peritale e letta la relazione del proprio consulente Ritenuto, quanto all'allegato sconfinamento del curatore dai propri compiti istituzionali, di dover chiarire che il ruolo del curatore speciale del minore, figura che non è per niente di recente introduzione, non è quello di fare da mero amplificatore o portavoce dei desiderata, delle volontà e delle richieste del minore, in un rapporto mente-braccio, padrone-esecutore, ma quello di fare il suo interesse superiore, anche e soprattutto quando – in ipotesi – il minore non lo riconosca come tale. Rilevato, che le valutazioni del curatore circa lo stato di benessere psico fisico del minore, effettuate non solo a seguito di contatti diretti con ma anche all'esito di confronti di rete con i SS e con CP_2 la CTU, non costituiscono affatto “sconfinamenti” trattandosi di opinioni che il curatore non solo può ma deve esprimere al Tribunale, come peraltro risultano ampiamente fare tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, prima tra tutti la difesa paterna che definisce , pur priva di CP_2 competenze cliniche almeno tanto quanto il curatore, e peraltro in aperto contrasto con quanto sin qui emerso nel corso della CTU (cfr. richiesta proroga Dott.ssa ) un ragazzo che, nel Per_3 rapporto con la madre, mette in atto un comportamento autoprotettivo completamente sano. Osservato che, in ogni caso, benché la difesa paterna la ritenga non necessaria e superflua e si sia opposta alla proroga, è in corso una CTU finalizzata proprio, tra le altre cose, a chiarire quale siano le condizioni psico fisiche di valutazione rimessa ad una professionista- la Dott.ssa CP_2
– di indiscusse competenze cliniche. Per_3
Rilevato, quanto alle richieste in punto di regolamentazione delle vacanze e di affido del minore formulate dal curatore speciale che le stesse rientrano a pieno nelle competenze istituzionali del curatore: sul punto non si ritiene di dover aggiungere altro, avendo tutte le parti una difesa tecnico- giuridica. Osservato pertanto che non si ravvisa alcun elemento che giustifichi la proposizione dell'istanza di revoca e tantomeno legittimi il suo accoglimento
PQM
Respinge l'istanza. Prescrive ad entrambi i genitori di osservare in maniera puntuale tutti i provvedimenti assunti dal Tribunale nell'interesse del figlio minore, avvisandole che ogni comportamento ostativo all'attuazione dei provvedimenti o assunto in violazione degli stessi non potrà che essere seriamente considerato dal Collegio nella valutazione delle competenze genitoriali.”.
Pagina 9 di 19 In data 11.09.2024 il Tribunale, vista l'istanza della difesa materna di acquisizione degli atti del procedimento R.G. 43172/2023 pendente avanti il Presidente di Sezione, Dott.ssa Cattaneo, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e in cui sarebbero Controparte_1 Persona_5 emersi elementi probatori del contesto manipolativo paterno, rilevata la genericità delle allegazioni del difensore, sul presupposto della CTU psicodiagnostica ancora in corso sull'intero nucleo familiare, ha rigettato l'istanza. In data 18.12.2024 si è celebrata l'udienza per l'esame, nel contraddittorio delle parti, della relazione peritale. All'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio. Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato il seguente decreto:
“Visti gli esiti dell'udienza celebrata in data odierna avanti il Giudice relatore delegato Dott.ssa Valentina Maderna;
richiamato il decreto 22.05.2024, quanto alla richiesta formulata dalla difesa di parte in Parte_1 ordine all'acquisizione degli atti e di provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento pendente avanti questo Tribunale (Giudice rel Pres. Dott.ssa Cattaneo) tra il Sig. e l'ex moglie Sig.ra CP_1
Persona_5 ritenuto, quanto all''istanza di aggiornamento della situazione economico-reddituale delle parti formulato dalla ricorrente che la stessa, certamente meritevole di accoglimento, dovrà essere differita – al fine di garantire la maggior attualizzazione possibile – al momento (ormai prossimo) della definizione del procedimento ritenuto opportuno prima di definire il procedimento, ormai conclusasi la CTU, procedere all'ascolto di alla necessaria presenza - stante la difficile situazione in cui versa il minore - CP_2 di un ausiliario che deve essere individuato nella Dott.ssa , già a conoscenza delle Persona_3 dinamiche di funzionamento dei genitori, del minore e del nucleo nel suo complesso.
PQM
Rinvia la causa per l'ascolto del minore all'udienza del 22.01.2025 ore 15 Controparte_2 delegando per l'incombente il Giudice relatore Dott.ssa Valentina Maderna Nomina ausiliario la Dott.ssa .”. Persona_3
In data 22.01.2025 il Giudice relatore, delegato dal Collegio, ha proceduto – alla presenza della Dott.ssa – all'ascolto di All'esito, effettuata una breve restituzione alle parti e ai Per_3 CP_2 difensori, il Giudice ha assegnato alla Dott.ssa termine per depistare una breve relazione Per_3 sull'ascolto (depositata in data 04.02.2025) e ha fissato udienza per la prosecuzione del giudizio. Così si legge nella relazione a firma dell'ausiliario: Ha mostrato fin da subito segnali di forte agitazione e ansietà, tradite sia dal tono di voce che talvolta si è fatto titubante e incerto sia, soprattutto, dal comportamento non verbale: il minore mostrava agitazione psicomotoria, faticava a rimanere seduto;
il volto e il collo apparivano chiazzati di macchie rosse;
la sudorazione era eccessiva con momenti in cui stropicciava la maglietta cercando di “scollarsela” di dosso. All'udienza del 12.02.2025 il Giudice relatore, previo confronto con il Collegio, ha proposto alle parti la seguente cornice da adottare in via temporanea al fine di garantire, da un lato, l'immediato ripristino della relazione madre-figlio e, dall'altro, l'adozione di un provvedimento concretamente attuabile nella situazione data:
1.affido all'ente
2.collocamento pari tempo su base settimanale.
3.avvio immediato percorso di supporto psicologico per e alla genitorialità per le parti con costi CP_2 suddivisi tra le parti in ragione del 50%.
4.mantenimento ordinario diretto
Pagina 10 di 19 5.spese extra assegno suddivise in ragione del 50%
Quindi il Giudice ha precisato ai genitori l'eventualità di ulteriori diversi provvedimenti collegiali a tutela del minore in caso di mancata ottemperanza al provvedimento (compreso il collocamento etero familiare), nonché di una successiva rivalutazione degli aspetti economici una volta determinato con certezza il collocamento del ragazzo. All'esito dell'udienza il Giudice, preso atto dell'adesione di parte resistente alla proposta e della richiesta del difensore della ricorrente di rinviare il procedimento per confrontarsi con la propria assistita, ha rinviato la causa per acquisire le determinazioni delle parti disponendo la sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte fino al 28.02.2025. Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 04.03.2025, il Collegio ha così provveduto:
“Letti gli atti del procedimento ed esaminata la documentazione di causa;
letta la relazione peritale a firma della Dott.ssa esaminata nel contraddittorio Persona_3 delle parti all'udienza del 18.12.2024, celebrata innanzi al Giudice relatore Dott.ssa Valentina Maderna;
preso atto delle dichiarazioni rese da all'udienza del 22.01.2025 che, unitamente alla CP_2 relazione sull'ascolto depositata su richiesta del Tribunale dalla Dott.ssa , intervenuta in Per_3 qualità di ausiliario, sono state esaminate nel contraddittorio delle parti all'udienza del 12.02.2025; lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti nel termine assegnato (28.02.2025) Osserva Dopo due anni e mezzo di giudizio, innumerevoli udienze ed altrettanti interventi del Tribunale, un massiccio intervento dei Servizi Sociali e del curatore del minore nonché, da ultimo, una lunga ed approfondita consulenza tecnica d'ufficio, un dato irrompe con dolorosa forza imponendo a tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel presente procedimento, primo fra tutti i il Tribunale, di farci i conti: nella situazione data, sta male;
sta molto male;
sta tanto male che “mostra un CP_2 importante meccanismo di scissione in cui proietta tutte le componenti negative sulla madre e idealizza la figura paterna. Presenta una buona dotazione cognitiva e affettiva che tuttavia non riesce a spendere in modo adattivo perché incastrato nei rapporti famigliari disfunzionali. Rivendica una propria autonomia di pensiero, ma di fatto appare connotato da una identificazione confusiva con il padre e da scarse capacità di autodeterminazione. Fatica a tollerare limiti e regole e tende all'autoreferenzialità. Con il sostegno della figura paterna rifiuta qualsiasi confronto con figure terze che non siano il padre (curatore, servizi,educatore, etc). Ha mostrato difficoltà con il gruppo dei pari e sul piano scolastico che, seppure ancora non estremizzate, costituiscono un campanello di allarme che va tenuto in debita considerazione (…) rifiuta qualsiasi intervento e appare fortemente a rischio di strutturare condotte sul versante antisociale, oggi ancora prodromiche ma che con il tempo potrebbero intensificarsi”. Il forte pregiudizio in cui versa che il ragazzo ha empiricamente manifestato anche in sede CP_2 di ascolto (Ha mostrato fin da subito segnali di forte agitazione e ansietà, tradite sia dal tono di voce che talvolta si è fatto titubante e incerto sia, soprattutto, dal comportamento non verbale: il minore mostrava agitazione psicomotoria, faticava a rimanere seduto;
il volto e il collo apparivano chiazzati di macchie rosse;
la sudorazione era eccessiva con momenti in cui stropicciava la maglietta cercando di “scollarsela” di dosso) non può in alcun modo essere ignorato né tantomeno avallato dal Collegio.
Pagina 11 di 19 Ne consegue che urge un intervento che modifichi la situazione di fatto in cui versa il minore, nel tentativo di offrire al ragazzo la chance di ritrovare equilibrio e serenità e ricostruire relazioni funzionali con entrambi i genitori. Al dichiarato scopo di perseguire tale obiettivo il Giudice relatore, previo confronto con il Collegio, all'udienza del 12.02.2025 ha ritenuto di offrire ai genitori un'ultima disperata possibilità di mostrare fattivamente quella idoneità che da anni a gran voce rivendicano e ciò nel tentativo di contemperare due fondamentali esigenze: quella di ripristinare una piena e significativa relazione tra il minore e la madre, funzionale a provare a risolvere o quantomeno ad attenuare quella scissione ben descritta dal consulente tecnico del Tribunale alla base del serio pregiudizio in cui versa CP_2
e quella di evitare- fin quando possibile – interventi eccessivamente drastici che, quand'anche necessari nel lungo periodo a scongiurare il rischio evolutivo del minore, sarebbero certamente estremamente dolorosi per il ragazzo soprattutto, se come nel caso di specie, non accompagnati da una reale comprensione da parte dello stesso e financo potenzialmente pregiudizievoli nel breve periodo. Per tali ragioni, all'udienza del 12.02.2025 il Giudice relatore ha formulato alle parti la seguente proposta:
1.conferma dell'affido all'ente
2.collocamento pari tempo su base settimanale.
3.avvio immediato percorso di supporto psicologico per e alla genitorialità per le parti con CP_2 costi suddivisi tra le parti in ragione del 50%.
4.mantenimento ordinario diretto
5.spese extra assegno suddivise in ragione del 50% Il Collegio ha certamente accolto con grande favore l'adesione di entrambi i genitori formulata dal Tribunale nonché alla proposta del curatore speciale di dare mandato al centro Geco (Dott.ssa per la presa in carico di dei genitori. Per_6 CP_2
Preme tuttavia sottolineare con forza un punto: qualora l'adesione dell'una o dell'altra parte dovesse rivelarsi solo formale, il Tribunale non esiterà a prendere ogni diverso provvedimento ritenuto nell'interesse del minore, anche se drastico e doloroso. Una cosa, tuttavia, deve essere chiara alle parti: nessun provvedimento potrà evitare ai genitori di fare i conti, chiuso il giudizio, con quello che accadrà a CP_2
Quanto ai profili economici, unico punto rispetto al quale la difesa di parte materna non aderendo alla proposta del Tribunale, ha chiesto che le spese straordinarie restino ad integrale carico del padre, il Collegio rileva quanto segue. La natura provvisoria del provvedimento rende opportuno rimandare una più ponderata disamina con riferimento alla ripartizione degli oneri economici al momento della definizione del procedimento, anche tenuto conto che ad oggi la madre- pur in assenza di tempi di permanenza di
- non è stata onerata di alcun contributo ordinario al di lui mantenimento, proprio in virtù CP_2 della non definitività degli assetti, nonché del fatto che nel momento in cui viene pronunciato il presente provvedimento le attività extra scolastiche (ludico, sportive) hanno già avuto inizio e la relativa retta è già stata pagata. Unica eccezione, a parere del Collegio, é rappresentata dalle spese di istruzione scolastica e ciò in considerazione del fatto che frequenta una scuola privata, CP_2 della cui retta si è sempre fatto esclusivo carico il padre, ed è interesse preminente del Collegio che non sorgano nelle
Pagina 12 di 19 more della fissanda udienza questioni, già paventate dalla madre a causa dell'allegata indisponibilità economica, in ordine alla garanzia per di continuare a frequentare l'istituto CP_2 scolastico presso il quale è iscritto ed ivi concludere il ciclo di studio e ciò al fine di evitare ulteriori elementi di instabilità nella vita del ragazzo. Per tale esclusiva ragione ritiene il Collegio di disporre che le spese di istruzione scolastica e, in particolare, la retta della scuola privata frequentata da restino allo stato ad integrale carico del padre. CP_2
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Il Collegio, a parziale modifica delle statuizioni attualmente vigenti, anche sull'accordo delle parti così provvede:
1.conferma l'affido di ai SS del Comune di Milano CP_2
2. dispone che, con decorrenza dal 17.03.2025, sia collocato presso e con ciascun genitore CP_2 per pari tempo sulla base del criterio dell'alternanza settimanale (lunedì-lunedì). L'alternanza comincerà con la settimana di competenza materna
3.dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori assunti di concerto con i SS dell'ente affidatario e con il curatore speciale, trascorra il periodo di sospensione scolastica legato CP_2 alle vacanze Pasquali 2025 con la madre e il ponte del 25 aprile con il padre;
durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze estive trascorrerà nel mese di agosto due CP_2 settimane di villeggiatura con il padre e due con la madre da concordarsi, sentito il curatore speciale e i SS dell'ente affidatario, entro il 30 aprile, ferma la facoltà per ciascun genitore nelle rispettive settimane di permanenza che cadono nel periodo estivo di sospensione scolastica di organizzare ulteriori periodi di villeggiatura, previa comunicazione all'altro genitore, al curatore speciale e ai SS
4. dispone che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario di nei CP_2 rispettivi tempi di permanenza;
5.dispone che ciascun genitore provveda a sostenere il 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Protocollo del Tribunale di Milano, ad eccezione delle spese di istruzione scolastica che restano a carico del padre in ragione del 100%;
6. dispone, sull'accordo delle parti, l'immediato avvio dei percorsi psicologico in favore di CP_2
e di supporto alla genitorialità in favore delle parti presso il centro Geco con costi suddivisi in ragione del 50% tra i genitori;
7. incarica i SS dell'ente affidatario, di concerto con il curatore speciale, di:
-curare l'avvio e la prosecuzione dei supporti di cui al precedente punto n. 6, monitorandone l'andamento, attivandosi senza ritardo nell'attivazione degli stessi in caso di mancato avvio ovvero di interruzione
-assumere periodiche informazioni dalle insegnanti e dal medico di al fine di monitorarne lo CP_2 stato di benessere psico fisico
-mantenere un attento monitoraggio sull'intero nucleo 8.assegna alle parti termine fino al 31.03.2025 per depositare in atti prova della presa in carico di e dei genitori presso il centro Geco;
CP_2
9.assegna ai SS dell'ente affidatario termine fino al 10.10.2025 per trasmettere una relazione di aggiornamento;
10. assegna alle parti termine fino al 10.10.2025 per depositare in atti l'ultima dichiarazione dei redditi presentata nonché una relazione in ordine all'andamento dei supporti attivati presso il centro Geco;
Pagina 13 di 19 11.rinvia la causa all'udienza del 22.10.2025 ore 14.30 delegando per l'incombente il Giudice relatore Dott.ssa Valentina Maderna”. In data 21.05.2025, sull'istanza di modifica dei provvedimenti vigenti depositata dalla difesa materna, il Tribunale ha provveduto come segue:
“Letta l'istanza di modifica dei provvedimenti vigenti depositata dalla difesa di parte ricorrente;
letta la memoria difensiva depositata dalla difesa di parte resistente e la nota del curatore speciale del minore;
ritenuto che
la situazione descritta dalla difesa diparte istante, che rappresenta come allo stato il provvedimento assunto del Collegio in data 13.05.2025 sia in larga parte inattuato ( non ha CP_2 mai pernottato dalla madre limitandosi a vederla per qualche cena a settimana), benché censurabile, deve ritenersi assolutamente compatibile con l' assai complessa situazione in cui da anni versa il nucleo e con le significative difficoltà di ben evidenziate in sede di CTU;
CP_2 rilevato che il curatore speciale, pur confermando nella sua oggettività, la situazione decritta dalla difesa materna, ha evidenziato come dei piccoli lenti miglioramenti sono in atto, laddove si consideri che ha mostrato un'apertura verso il mondo materno aderendo alla proposta della Dott.ssa CP_2 di effettuare delle sedute congiunte mamma/figlio con la finalità di lavorare in modo Per_6 specifico sulla loro relazione, con uno sguardo rivolto al futuro, nonché la circostanza che i genitori si stanno mostrando puntuali e collaborativi nel percorso avviato al Geco;
ritenuto pertanto che, anche in considerazione del breve lasso di tempo trascorso dall'emissione del provvedimento e dall'avvio della presa in carico del nucleo da parte del Geco, che sia prematuro – tenuto conto del quadro relazionale in cui ci si muove – ritenere fallito il progetto ritenuto infine di reiterare il monito già rivolto ad entrambi i genitori a focalizzarsi esclusivamente sul benessere psico fisico di gravemente compromesso, ponendo serio e fattivo impegno nel CP_2 percorso avviato al Geco con la sola finità – a prescindere dal collocamento del minore – di recuperare una relazione sana ed equilibrata con il ragazzo che garantisca allo stesso un adeguato sviluppo evolutivo
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Rigetta l'istanza”. All'udienza del 22.10.2025 le parti, all'esito di ampio, faticoso e doloroso confronto hanno delineato la seguente cornice complessiva oggetto di accordo:
“1.affido condiviso di con collocamento, anche ai fini della residenza a anagrafica, presso e CP_2 con il papà
2. frequenterà liberamente la mamma, secondo tempi e modalità concordati direttamente con CP_2 la stessa
3. presta sin d'ora il consenso al rinnovo della carta d'identità di MO Parte_1
4.la madre contribuirà al mantenimento di sostenendo in ragione del 50% le spese extra CP_2 assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano (giugno 2025), ad eccezione delle spese scolastiche relative all'iscrizione e alla retta che resteranno a carico del padre in ragione del 100%. Quanto alle gite scolastiche i genitori concordano che la madre sosterrà il relativo costo in ragione del 50% fino ad un tetto massimo pari ad € 150,00 a gita. Quanto alla possibilità che effettui un anno scolastico all'estero i genitori concordano sin d'ora che, nel CP_2 caso gli stessi dovessero decidere di offrire a tale opportunità, i relativi costi saranno a carico CP_2 del padre in ragione del 100%.
Pagina 14 di 19 4.i genitori prestano sin d'ora il consenso alla prosecuzione del supporto psicologico di con CP_2 costi suddivisi in ragione del 50%
5.i genitori concordano che l'assegno unico universale verrà richiesto ed incassato in ragione del 100% dalla madre e la somma percepita verrà destinata al pagamento dei costi del supporto psicologico di CP_2
6.spese di lite compensate”. Quindi il Giudice, preso atto della richiesta congiunta di entrambe le parti, assistite dai propri difensori, di recepire il suddetto accordo, richiesta alla quale si è associato anche il curatore speciale, ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025
*** Ritenuto Sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Dopo tre anni di giudizio, innumerevoli udienze, un massiccio dispiego delle più disparate competenze (servizi sociali, curatore speciale, CTU, centri privati) a disposizione del Tribunale e, suo tramite, delle famiglie che ne costituiscono gli utenti, è con innegabile senso di frustrazione e difficile, pur doverosa, consapevolezza dei limiti propri e del sistema che il Collegio si trova a recepire le conclusioni congiunte delle parti in punto di affido condiviso di ad entrambi i genitori, CP_2 collocamento prevalente presso e con il papà e frequentazioni con la mamma rimesse a liberi accordi tra il ragazzo e la genitrice. Trattasi, è bene evidenziarlo, di conclusioni congiunte rese possibili esclusivamente dalla posizione processuale assunta da che, pur con tutte le criticità che le sono proprie Parte_1 dettagliatamente evidenziate nella relazione peritale a firma della Dott.ssa (che non si Per_3 intendono negare o sminuire), all'udienza del 22.10.2025 ha saputo, nell'esclusivo interesse di farsi interprete dell'essenza della capacità genitoriale decidendo, non senza manifestare la CP_2 propria profonda sofferenza, di fare un passo indietro nell'apprezzabile tentativo di porre fine al conflitto in cui da troppi anni il minore è fortemente invischiato, con i risultati sul di lui benessere psico fisico ben descritti dalla consulente del Tribunale nell'elaborato peritale, in atti. In altri termini, – e lei sola – ha deciso di smettere di essere strumento della Parte_1 dinamica altamente disfunzionale che, negli anni, ha condotto a divenire un ragazzo che CP_2
“mostra un importante meccanismo di scissione in cui proietta tutte le componenti negative sulla madre e idealizza la figura paterna. Presenta una buona dotazione cognitiva e affettiva che tuttavia non riesce a spendere in modo adattivo perché incastrato nei rapporti famigliari disfunzionali. Rivendica una propria autonomia di pensiero, ma di fatto appare connotato da una identificazione confusiva con il padre e da scarse capacità di autodeterminazione. Fatica a tollerare limiti e regole e tende all'autoreferenzialità. Con il sostegno della figura paterna rifiuta qualsiasi confronto con figure terze che non siano il padre (curatore, servizi,educatore, etc). Ha mostrato difficoltà con il gruppo dei pari e sul piano scolastico che, seppure ancora non estremizzate, costituiscono un campanello di allarme che va tenuto in debita considerazione (…) rifiuta qualsiasi intervento e appare fortemente a rischio di strutturare condotte sul versante antisociale, oggi ancora prodromiche ma che con il tempo potrebbero intensificarsi”. Pertanto, a fronte del conclamato fallimento del massiccio intervento dei Servizi sociali e dei diversi tentativi progettuali disposti dal Tribunale, con conseguente impossibilità di intervenire fattivamente
Pagina 15 di 19 nella elaborazione di un assetto familiare più tutelante per il minore peraltro ormai sedicenne, non può che disporsi -in accoglimento della richiesta congiunta delle parti e con l'auspicio che la chiusura della vicenda processuale in uno con la crescita di e la prosecuzione del supporto psicologico CP_2 cui i genitori si sono impegnanti possa condurre a scenari diversi nella relazione del minore con i genitori- l'affido condiviso di ad entrambi i genitori. CP_2
Invero, il già disposto affido al Comune di Milano è risultato fallimentare, in ragione del fatto che i provvedimenti del Tribunale sono rimasti del tutto disattesi e che l'operato del Servizio sociale è stato in più occasioni intralciato dalle scelte unilateralmente adottate dal padre. Tale situazione ha condotto dunque all'attuazione di un programma gestorio del tutto incoerente e antitetico rispetto a quanto stabilito dal Tribunale, che – nel tentativo di intervenire a garanzia del diritto di ad accedere CP_2 effettivamente ad entrambe le figure genitoriali – ha dapprima limitato la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori (affidando cioè le decisioni inerenti al figlio a un soggetto terzo ed estraneo al nucleo al fine di subordinarne l'adozione esclusivamente all'interesse di e ha poi imposto CP_2
(inutilmente) un graduale ma necessario ampliamento delle frequentazioni madre-figlio al fine di reintrodurre la figura materna nella quotidianità del minore. Gli stessi Servizi sociali, nell'ultimo aggiornamento fornito al Tribunale, hanno rappresentato di aver portato avanti il mandato ricevuto con “molteplici fatiche e tensioni alimentatesi nel corso dei colloqui” e che “il clima di significativa messa in discussione dell'operato del Servizio […] non ha consentito di lavorare nel consueto modo costruttivo”, concludendo nel senso di ritenere “non più percorribile un affido all'Ente, in quanto l'istituto non consente il perseguimento di quanto l'Autorità Giudiziaria dispone, per sfiducia e rimostranze da parte paterna, e per sconforto nelle azioni da parte materna” (cfr. relazione depositata in data 01.10.2025). I Servizi, inoltre, hanno evidenziato che “La vera difformità nell'adempimento del provvedimento è, piuttosto, nel rapporto tra e la madre. Questo Ente, infatti, non è, ad oggi, riuscito a garantire CP_2 le settimane di competenza materna stabilite da questa Autorità Giudiziaria” (cfr. relazione depositata in data 01.10.2025). Pertanto, il Tribunale non può che prendere atto del fatto che una conferma del regime di affido attualmente vigente risulterebbe inutile e allo stato financo inopportuna. Quanto al collocamento e alla regolamentazione delle frequentazioni tra il minore e il genitore non collocatario, per tutte le ragioni sopra indicate ritiene il Collegio che consentire a in coerenza CP_2 con la sua età, di riacquisire un auspicato spazio di libertà in cui, fuori da ogni imposizione e dalla dinamica processuale, sentirsi più sicuro e sereno rispetto alla possibilità di rivalutare la relazione affettiva con sua madre e riconoscere l'imprescindibilità dell'apporto educativo ed affettivo offerto dalla stessa, sia l'unica soluzione in concreto percorribile. Deve, dunque, essere disposto il collocamento del minore, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con il papà. frequenterà liberamente la madre secondo tempi e modalità concordati CP_2 direttamente con la stessa, auspicando che tale libertà, unitamente al percorso psicologico intrapreso dal minore, possa aiutarlo nella comprensione dell'importanza della figura materna nella sua vita.
Sul contributo nel mantenimento del figlio minore. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento di – sopra integralmente CP_2 trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, idonee ad assicurare alla prole
Pagina 16 di 19 condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. L'AUU, come da accordo delle parti, dovrà essere richiesto e incassato integralmente dalla madre, la quale destinerà l'importo percepito al pagamento dei costi del supporto psicologico di CP_2
Sulle spese di lite. Alla luce della complessa situazione del nucleo familiare e del necessario massiccio intervento dei SS e del curatore speciale del minore, che hanno determinato il protrarsi del giudizio, considerati gli accordi medio tempore raggiunti dalle parti, deve essere disposta, anche sull'accordo delle parti, l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese del curatore speciale del minore (ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) saranno liquidate come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) Dispone l'affido del figlio minore nato a Segrate (MI) il [...], in [...] condivisa CP_2 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
2) Dispone il collocamento prevalente di anche ai fini della residenza anagrafica, presso CP_2
e con il papà; 3) Dispone che la regolamentazione dei tempi e delle modalità delle frequentazioni madre-figlio venga rimessa ai liberi accordi tra e la madre;
CP_2
4) Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico della madre l'obbligo di concorrere in ragione del 50% nel pagamento delle spese straordinarie relative al minore, individuate come Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte, ad eccezione delle spese scolastiche relative all'iscrizione e alla retta che restano a carico del padre in ragione del 100% e salvo quanto concordato dalle parti in ordine alle gite scolastiche e all'eventuale anno scolastico all'estero di cui al successivo punto 5):
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
Pagina 17 di 19 ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. 5) Dà atto dell'accordo intervenuto tra le parti rispetto alle gite scolastiche, in forza del quale la madre sosterrà il relativo costo in ragione del 50% fino ad un tetto massimo pari ad € 150,00 a gita, nonché dell'accordo rispetto alla possibilità che effettui un anno scolastico CP_2
Pagina 18 di 19 all'estero, secondo il quale, nel caso in cui i genitori dovessero decidere di offrire a CP_2 tale opportunità, i relativi costi saranno a carico del padre in ragione del 100%; 6) Dà atto del consenso prestato dalla madre al rinnovo della carta d'identità di CP_2
7) Dà atto del consenso prestato da entrambi i genitori alla prosecuzione del supporto psicologico di con costi suddivisi in ragione del 50%; CP_2
8) Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'AUU venga richiesto ed incassato in ragione del 100% dalla madre e che la somma percepita venga destinata al pagamento dei costi del supporto psicologico di CP_2
9) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Si comunichi anche ai SS del Comune di Milano.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Fulvia De Luca
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