Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 18 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03427/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2023, proposto da
A.B.MED S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Mauro Turrini, Jacopo Nardelli e Chiara Nuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Assessorato della Salute della Regione Siciliana e Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Lazio, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Calabria, Regione Sardegna, Regione Basilicata, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Lombardia, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Molise, Regione Trentino Alto Adige, Regione Umbria, Regione Valle D’Aosta, Regione Emilia Romagna, Regione Marche, Regione Veneto, Regione Liguria, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Promedical S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022 e avente per oggetto la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 15 settembre 2022, n. 216;
- del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, avente per oggetto la “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 26 ottobre 2022, n. 251;
- dell’accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, 3 n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”;
- della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9- ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”;
- della determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022 del Direttore generale dell’Assessorato regionale dell’Igiene, della Sanità e dell’Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il 28 novembre 2022;
- dell’allegato A alla determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022, avente ad oggetto “Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il 28 novembre 2022;
- dell’allegato B alla determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022, avente ad oggetto “Modalità di versamento – Riferimento bancario”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il 28 novembre 2022;
- per quanto occorrer possa, della determinazione n. 1471 prot. 28447 del 12 dicembre 2022, del Direttore generale dell’Assessorato regionale dell’Igiene, della Sanità e dell’Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 concernente “Articolo 9 ter del D. L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici 4 a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’ Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Sospensione efficacia”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il 12 dicembre 2022;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi incluse la Delibera ARES n. 243 del 15 novembre 2022, la Delibera AS TZ n. 1331 del 15 novembre 2022, la Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15 novembre 2022, la Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15 novembre 2022, tutte richiamate in premessa dalla determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa AN UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso introduttivo, la società “Hospital Scientific Consulting S.r.l.” ha impugnato il decreto del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 novembre 2019, atto rep. n. 181/CSR, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 nonché le determinazioni con cui la Regione Sardegna ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali e regionali intimate, indicate in epigrafe, depositando memorie difensive;
- in pendenza del giudizio, è stato approvato l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni con l. n. 118 dell’8 agosto 2025, secondo cui: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
Rilevato che:
- con memoria del 2 dicembre 2025, la società ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti delle Amministrazioni resistenti, avendo provveduto al pagamento del 25% degli importi richiesti a titolo di ripiano;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione;
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo dovuto;
- in conseguenza, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la società ricorrente dichiarato l’avvenuto pagamento senza che la Regione interessata ne abbia dato conferma e dovendosi desumere da tale dichiarazione, in ogni caso, la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione sul merito del presente ricorso;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia, con contributi unificati a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR RB AL, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
AN UC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN UC | AR RB AL |
IL SEGRETARIO