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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
TI AN RO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera - Via Xx Settembre, N. 10/20 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Basilicata - Via Verrasto, N. 4 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720259001783035000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720259001783035000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720259001783035000 BOLLO 2017 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720210002405611501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720210012193352501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720220004012668501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
All'odierna udienza, la difesa del ricorrente insisteva per la condanna dell'ADER al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 06720259001783035000 per tasse automobilistiche anni 2015/2016/2017.
Eccepiva l'opponente la nullità della pretesa creditoria per omessa notifica degli atti prodromici e per l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva l'agenzia delle Entrate e riscossione evidenziando l'avvenuta estinzione del credito riportato dagli atti impugnati.
Pertanto, chiedeva– in via preliminare ed assorbente – l'estinzione del giudizio in esame per intervenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Alla luce del comportamento processuale del resistente si compensano le spese tra le parti.
Infatti, l'Ente impositore con provvedimento di sgravio totale trasmesso in data 07/07/2025 ha comunicato all'Agente l'annullamento dei crediti iscritti a ruolo con conseguente cessazione dell'incarico di procedere alla riscossione di tali somme.
Pertanto, nessun addebito può essere ascritto all'ADER, avendo quest'ultima proceduto alla emissione ed alla notifica delle cartelle impugnate sulla base dell'incarico ricevuto dall'Ente impositore di riscuotere le somme iscritte nei confronti del SI NT, ovvero dei suoi eredi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
TI AN RO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera - Via Xx Settembre, N. 10/20 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Basilicata - Via Verrasto, N. 4 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720259001783035000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720259001783035000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720259001783035000 BOLLO 2017 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720210002405611501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720210012193352501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720220004012668501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
All'odierna udienza, la difesa del ricorrente insisteva per la condanna dell'ADER al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 06720259001783035000 per tasse automobilistiche anni 2015/2016/2017.
Eccepiva l'opponente la nullità della pretesa creditoria per omessa notifica degli atti prodromici e per l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva l'agenzia delle Entrate e riscossione evidenziando l'avvenuta estinzione del credito riportato dagli atti impugnati.
Pertanto, chiedeva– in via preliminare ed assorbente – l'estinzione del giudizio in esame per intervenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Alla luce del comportamento processuale del resistente si compensano le spese tra le parti.
Infatti, l'Ente impositore con provvedimento di sgravio totale trasmesso in data 07/07/2025 ha comunicato all'Agente l'annullamento dei crediti iscritti a ruolo con conseguente cessazione dell'incarico di procedere alla riscossione di tali somme.
Pertanto, nessun addebito può essere ascritto all'ADER, avendo quest'ultima proceduto alla emissione ed alla notifica delle cartelle impugnate sulla base dell'incarico ricevuto dall'Ente impositore di riscuotere le somme iscritte nei confronti del SI NT, ovvero dei suoi eredi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.