Articolo 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 marzo 1992
Art. 10. 1. Il conduttore di un oliveto a coltura specializzata o promiscua iscritto all'albo di cui all'articolo 8, che vende le olive provenienti dagli oliveti iscritti all'albo medesimo, e' tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro
due giorni dalla vendita delle olive:
a) la quantita' di olive prodotte;
b) la quantita' di olive vendute;
c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.
2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia al conduttore ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.
3. L'olio ottenuto dalle olive vendute ai sensi del presente articolo, prodotto al di fuori della zona delimitata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), non puo' essere commercializzato con la relativa denominazione di origine.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992