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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2024, n. 46597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46597 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile LI AN, Avv. Marianna Rociola, che depositava conclusioni e nota spese;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Cristina Dello Siesto, che, dopo la discussione, insisteva per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di VI NA (alla pena di venti giorni di reclusione ed euro 200 di multa) per il reato previsto dall'art. 636, comma 3, cod. pen. Si contestava allo stesso di avere introdotto, senza averne diritto, almeno quattro equini nel fondo delimitato da filo spinato e da rete elettrosaldata di proprietà di LI AN, causando un danno agli ortaggi. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 46597 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 03/12/2024 2 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato il motivo di appello con il quale era stato allegato il mancato accertamento sia dello “stato di abbandono” degli animali, che della consapevolezza di tale stato da parte di NA;
2.2. violazione di legge (art. 636 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato: non sarebbe stato provato, come dedotto con l’atto di appello, che NA fosse consapevole dello stato di abbandono degli equini;
2.3. violazione di legge (art. 636 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della attendibilità della dichiarazione di GU AN: il dichiarante era stato ritenuto credibile, nonostante con l’atto di appello fosse stato allegato che lo stesso avesse una relazione conflittuale con il NA;
inoltre non sarebbe stato considerato quanto dedotto con l’appello, circa l’assenza di prove idonee (a) a confermare che gli equini rinvenuti sul fondo della parte civile fossero quelli di VI NA, anche tenuto conto che non sarebbe stata acquisita l'anagrafica zootecnica, (b) a dimostrare che il ricorrente non avesse diligentemente custodito i suoi animali, (c) a quantificare i danni, che sarebbero stati accertati solo sulla base delle dichiarazioni di GU AN, che sarebbero di critica attendibilità; 2.4. violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità sarebbe stato fondato solo sulla valorizzazione del comportamento processuale negativo del NA, ma non avrebbe tenuto conto né della sua incensuratezza, né della esiguità dei danni cagionati con la condotta contestata;
2.5. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero state considerate le doglianze proposte con l'atto d'appello dirette ad ottenere la concessione circostanze attenuanti generiche;
2.6. violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero state considerate le doglianze proposte con l’appello dirette ad ottenere la revoca delle statuizioni civili. 2.7. Le ragioni del ricorrente venivano ribadite con memoria, depositata il 26 novembre 2024. 3.Il ricorso è fondato. Il Collegio riafferma che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (in generale, tra le altre: Sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv 244763, e, con specifico riguardo 3 alla valutazione di attendibilità dei dichiaranti: Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giuliano, Rv. 263129). Nel caso in esame l’atto di appello specificamente contestava (a) il profilo oggettivo e soggettivo della responsabilità, (b) la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti da GU AN;
ed altrettanto specificamente (c) invocava il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., (d) instava per un contenimento della pena attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, (e) chiedeva, infine, la revoca delle statuizioni civili. A fronte delle specifiche doglianze proposte con la prima impugnazione, la sentenza ha offerto una motivazione apodittica e carente (se non anche graficamente mancante, come nel caso della richiesta di concessione delle attenuanti generiche). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. La Corte di merito provvederà ad una rinnovata, integrale, delibazione delle doglianze proposte con l’atto di appello. Non si liquidano le spese della parte civile, soccombente nel grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso, il giorno 3 dicembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile LI AN, Avv. Marianna Rociola, che depositava conclusioni e nota spese;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Cristina Dello Siesto, che, dopo la discussione, insisteva per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di VI NA (alla pena di venti giorni di reclusione ed euro 200 di multa) per il reato previsto dall'art. 636, comma 3, cod. pen. Si contestava allo stesso di avere introdotto, senza averne diritto, almeno quattro equini nel fondo delimitato da filo spinato e da rete elettrosaldata di proprietà di LI AN, causando un danno agli ortaggi. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 46597 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 03/12/2024 2 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato il motivo di appello con il quale era stato allegato il mancato accertamento sia dello “stato di abbandono” degli animali, che della consapevolezza di tale stato da parte di NA;
2.2. violazione di legge (art. 636 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato: non sarebbe stato provato, come dedotto con l’atto di appello, che NA fosse consapevole dello stato di abbandono degli equini;
2.3. violazione di legge (art. 636 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della attendibilità della dichiarazione di GU AN: il dichiarante era stato ritenuto credibile, nonostante con l’atto di appello fosse stato allegato che lo stesso avesse una relazione conflittuale con il NA;
inoltre non sarebbe stato considerato quanto dedotto con l’appello, circa l’assenza di prove idonee (a) a confermare che gli equini rinvenuti sul fondo della parte civile fossero quelli di VI NA, anche tenuto conto che non sarebbe stata acquisita l'anagrafica zootecnica, (b) a dimostrare che il ricorrente non avesse diligentemente custodito i suoi animali, (c) a quantificare i danni, che sarebbero stati accertati solo sulla base delle dichiarazioni di GU AN, che sarebbero di critica attendibilità; 2.4. violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità sarebbe stato fondato solo sulla valorizzazione del comportamento processuale negativo del NA, ma non avrebbe tenuto conto né della sua incensuratezza, né della esiguità dei danni cagionati con la condotta contestata;
2.5. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero state considerate le doglianze proposte con l'atto d'appello dirette ad ottenere la concessione circostanze attenuanti generiche;
2.6. violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbero state considerate le doglianze proposte con l’appello dirette ad ottenere la revoca delle statuizioni civili. 2.7. Le ragioni del ricorrente venivano ribadite con memoria, depositata il 26 novembre 2024. 3.Il ricorso è fondato. Il Collegio riafferma che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (in generale, tra le altre: Sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv 244763, e, con specifico riguardo 3 alla valutazione di attendibilità dei dichiaranti: Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giuliano, Rv. 263129). Nel caso in esame l’atto di appello specificamente contestava (a) il profilo oggettivo e soggettivo della responsabilità, (b) la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti da GU AN;
ed altrettanto specificamente (c) invocava il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., (d) instava per un contenimento della pena attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, (e) chiedeva, infine, la revoca delle statuizioni civili. A fronte delle specifiche doglianze proposte con la prima impugnazione, la sentenza ha offerto una motivazione apodittica e carente (se non anche graficamente mancante, come nel caso della richiesta di concessione delle attenuanti generiche). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. La Corte di merito provvederà ad una rinnovata, integrale, delibazione delle doglianze proposte con l’atto di appello. Non si liquidano le spese della parte civile, soccombente nel grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso, il giorno 3 dicembre 2024.