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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/10/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 687/2025 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO”, promosso da:
( ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Fonte della Valle nr. 11, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvia
NA ( ) e PI ZA ( ), elettivamente domiciliata C.F._2 C.F._3 presso lo studio dei difensori, in Roma, Via Padre Angelo Paoli nr. 54;
pagina 1 di 6 ricorrente
contro
( ), residente in [...]; Controparte_1 C.F._4
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: non ha formulato conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, nel merito, pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 Controparte_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Nelle proprie difese, parte ricorrente rilevava di avere contratto matrimonio civile con il resistente il 24 giugno 1982 a Roma e che, dopo sei anni di convivenza, il , abbandonava il tetto coniugale, e CP_1 si trasferiva in Sardegna.
Dava atto di avere citato il resistente dinanzi al Tribunale di Velletri, per ottenere la separazione, pronunciata dal predetto Tribunale con sentenza n. 2253/2019, pubblicata il 9 dicembre del 2019 nella contumacia del convenuto.
La ricorrente allegava che, dall'unione con il , non nascevano figli, e che la stessa non CP_1 vantava alcuna pretesa economica nei confronti della controparte, avendo instaurato il presente procedimento con l'unico di fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Parte resistente, nonostante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, non si costituiva nel presente procedimento.
Nelle more del giudizio, la ricorrente formulava istanza di trattazione scritta dell'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, a causa delle proprie condizioni di salute, allegando altresì documentazione sottoscritta dalla parte resistente, inoltrata dal alla difesa della parte CP_1 ricorrente, con la quale il medesimo dichiarava di non intendere costituirsi nel presente procedimento, dando atto di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della e di non opporsi alla domanda di Pt_1 divorzio proposta da quest'ultima, in considerazione della protrazione dello stato di separazione da ormai circa 30 (trenta) anni.
Con note scritte calendarizzate per l'udienza del 22 ottobre 2025, parte ricorrente si richiamava ai propri atti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia della parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
pagina 3 di 6
P.Q.M.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma il 24 giugno 1992, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al nr. 01746, parte 1, serie 01, anno 1982.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto pagina 4 di 6 (nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Vista la mancata opposizione della parte resistente, e considerata la natura familiare della controversia, si ritengono sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 24 giugno 1982 da
[...]
, nato ad [...] il [...], e nata a [...] il [...], CP_1 Parte_1 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al nr. 01746, parte 1, serie 01, anno
1982;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 23 ottobre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 687/2025 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO”, promosso da:
( ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
Fonte della Valle nr. 11, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvia
NA ( ) e PI ZA ( ), elettivamente domiciliata C.F._2 C.F._3 presso lo studio dei difensori, in Roma, Via Padre Angelo Paoli nr. 54;
pagina 1 di 6 ricorrente
contro
( ), residente in [...]; Controparte_1 C.F._4
resistente contumace
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: non ha formulato conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, nel merito, pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 Controparte_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Nelle proprie difese, parte ricorrente rilevava di avere contratto matrimonio civile con il resistente il 24 giugno 1982 a Roma e che, dopo sei anni di convivenza, il , abbandonava il tetto coniugale, e CP_1 si trasferiva in Sardegna.
Dava atto di avere citato il resistente dinanzi al Tribunale di Velletri, per ottenere la separazione, pronunciata dal predetto Tribunale con sentenza n. 2253/2019, pubblicata il 9 dicembre del 2019 nella contumacia del convenuto.
La ricorrente allegava che, dall'unione con il , non nascevano figli, e che la stessa non CP_1 vantava alcuna pretesa economica nei confronti della controparte, avendo instaurato il presente procedimento con l'unico di fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Parte resistente, nonostante la regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, non si costituiva nel presente procedimento.
Nelle more del giudizio, la ricorrente formulava istanza di trattazione scritta dell'udienza calendarizzata per la comparizione delle parti, a causa delle proprie condizioni di salute, allegando altresì documentazione sottoscritta dalla parte resistente, inoltrata dal alla difesa della parte CP_1 ricorrente, con la quale il medesimo dichiarava di non intendere costituirsi nel presente procedimento, dando atto di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della e di non opporsi alla domanda di Pt_1 divorzio proposta da quest'ultima, in considerazione della protrazione dello stato di separazione da ormai circa 30 (trenta) anni.
Con note scritte calendarizzate per l'udienza del 22 ottobre 2025, parte ricorrente si richiamava ai propri atti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia della parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
pagina 3 di 6
P.Q.M.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, ritiene il Collegio doversi dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma il 24 giugno 1992, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al nr. 01746, parte 1, serie 01, anno 1982.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto pagina 4 di 6 (nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Vista la mancata opposizione della parte resistente, e considerata la natura familiare della controversia, si ritengono sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 24 giugno 1982 da
[...]
, nato ad [...] il [...], e nata a [...] il [...], CP_1 Parte_1 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al nr. 01746, parte 1, serie 01, anno
1982;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 23 ottobre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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