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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1062/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 374/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Società Ricorrente_1 UD Srl - 03082380803
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Violi - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Violi - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 0042821953000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6187/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 0042821953000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto del Associazione_1
, notificata in data 26.11.2024, riferita al contributo consortile 2023 per terreni siti nel
Comune di Oppido Mamertina.
Parte ricorrente deduce che i terreni non hanno ricevuto benefici dall'attività del Consorzio, per cui il tributo richiesto non è dovuto, tenuto conto, in ogni caso, che nel Comune di Oppido Mamertina non sono state effettuate, nell'anno in contestazione, opere di bonifica da parte del Consorzio.
In particolare rappresenta che i propri immobili non hanno mai ricevuto alcun beneficio né diretto, né indiretto dall'opera del Consorzio di Bonifica, né lo stesso ha provato di aver svolto alcuna opera di bonifica nelle zone in cui si trovano gli immobili.
Censura la cartella, inoltre, per difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittima motivazione della cartella.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione della ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto che il Consorzio non si è costituito in giudizio ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 374/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Società Ricorrente_1 UD Srl - 03082380803
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Violi - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Violi - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 0042821953000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6187/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 0042821953000, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto del Associazione_1
, notificata in data 26.11.2024, riferita al contributo consortile 2023 per terreni siti nel
Comune di Oppido Mamertina.
Parte ricorrente deduce che i terreni non hanno ricevuto benefici dall'attività del Consorzio, per cui il tributo richiesto non è dovuto, tenuto conto, in ogni caso, che nel Comune di Oppido Mamertina non sono state effettuate, nell'anno in contestazione, opere di bonifica da parte del Consorzio.
In particolare rappresenta che i propri immobili non hanno mai ricevuto alcun beneficio né diretto, né indiretto dall'opera del Consorzio di Bonifica, né lo stesso ha provato di aver svolto alcuna opera di bonifica nelle zone in cui si trovano gli immobili.
Censura la cartella, inoltre, per difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittima motivazione della cartella.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione della ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto che il Consorzio non si è costituito in giudizio ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.