Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00789/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DIa
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2024, proposto da
Star Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro, 18
contro
Parco regionale della Valle del Lambro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Samantha Battiston, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Province Como Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1
nei confronti
Ministero della Cultura e Comune di Briosco, non costituiti in giudizio
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego adottato dal Parco regionale della Valle del Lambro con riferimento alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di impianto fotovoltaico a terra sull'area sita nel Comune di Briosco (MB), Via Leopardi n. 41/A;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare, per quanto occorrer possa, della nota di confronto inviata dal Parco regionale della Valle del Lambro alla Soprintendenza Competente, della richiesta di parere con proposta di provvedimento negativo nonché del parere negativo della Commissione Paesaggio del Parco del 18.04.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Parco regionale della Valle del Lambro e di Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Province Co, Lc, Mb, Pv, So, Va;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. BE DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2024, Star Company S.r.l. ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica di cui in oggetto.
In fatto, la ricorrente ha evidenziato che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in discorso sarebbe stato necessario per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra a servizio dei fabbisogni energetici aziendali di altra società, su di un’area, quella sita nel Comune di Briosco, soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto ricadente nel territorio del Parco regionale della Valle del Lambro.
Tuttavia, il Parco regionale della Valle del Lambro aveva respinto l’istanza, adeguandosi al parere espresso dalla Commissione paesaggio, e in assenza di valutazione da parte della competente Soprintendenza; in particolare, secondo l’amministrazione procedente, ad esito della valutazione derivante dall’esame dei progetti e dal sopralluogo fisico, l’intervento avrebbe compromesso “ irrimediabilmente la qualità paesaggistica dei luoghi, caratterizzati da ampi spazi agricoli nonché da un’elevazione in quota a sua volta visibile da altri punti panoramici più alti presenti nei comuni limitrofi (esempio “Rotonda di Inverigo”) ”.
In diritto, la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
- assenza di “precisa giustificazione sulle ragioni che dovrebbero far propendere verso l’incompatibilità dell’opera con il contesto di riferimento”, anche in considerazione del favor espresso dall’ordinamento per il tipo di intervento proposto, con irrilevanza ex se del fatto che il campo fotovoltaico previsto sarebbe stato visibile da altri punti panoramici;
- violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, sia sotto il profilo dell’omesso inoltro di formale preavviso di diniego (in quanto l’avviso recapitato alla ricorrente sarebbe stato relativo al mero avvio del procedimento connesso all’invio del parere della Commissione paesaggio alla Soprintendenza competente), che sotto il profilo dell’assenza di replica alle controdeduzioni esposte dalla ricorrente nell’attesa di conoscere la valutazione della Soprintendenza stessa.
Si sono costituiti in giudizio il Parco regionale della Valle del Lambro e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, e la causa è stata trattenuta in decisione, dopo un’istanza di prelievo, alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026.
Preliminarmente, il Collegio rileva che nella memoria difensiva depositata in data 27 dicembre 2025 dal Parco regionale della Valle del Lambro è stata evidenziata, da un lato, l’importanza in termini di volumi dell’opera per la quale la ricorrente ha chiesto l’assenso autorizzatorio (parco fotovoltaico composto da 1.638 moduli e locale tecnico), dall’altro, che la normativa regionale esistente - d.G.R. n. XI/7553 del 15 dicembre 2022 – prevede che gli impianti come quello che vorrebbe installare la ricorrente sono da considerarsi realizzabili “con criticità” e solo nelle aree di Parco diverse, tra l’altro, “da quelle di elevato valore o vulnerabilità ambientale e da quelle destinate alla conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici”.
Inoltre, il progetto del nuovo impianto, oltre alla necessità di contenere “misure di mitigazione”, andrebbe “esaminato anche sull’entità dell’alterazione del valore del contesto paesaggistico interessato dalle opere”.
Le osservazioni contenute in memoria dalla difesa dell’amministrazione resistente – come sviluppate nel corretto alveo processuale – fanno peraltro chiaro riferimento ad un contenuto sostanziale già ampiamente delineato nel provvedimento impugnato, e dunque non costituiscono motivazione postuma.
Nel merito, il primo motivo di ricorso è infondato; non sono infatti rilevabili, nell’atto contestato e nella sequenza procedimentale che ha portato al diniego, né difetto di motivazione né difetto di istruttoria.
Innanzitutto, il Collegio osserva che l’analisi della normativa applicabile al caso di specie, peraltro invocata dall’amministrazione resistente in modo corretto, in quanto pertinente alla materia trattata, depone per una chiara “penalizzazione” nei confronti degli impianti fotovoltaici inseriti nei contesti paesaggisticamente tutelati o comunque nelle aree protette.
In particolare, posto che tali impianti, anche per le loro caratteristiche intrinseche, non sono di per sé incompatibili con zone oggetto di tutela, si impone nei confronti dell’amministrazione procedente uno stringente onere di controllo sul “turbamento estetico” del paesaggio che la loro collocazione può comportare.
Non può dunque considerarsi come apodittica, nel caso di specie, la motivazione del diniego dettata dal rilievo di una disarmonia paesaggistica indotta dall’impatto estetico della nuova opera sul contesto di riferimento, traendo tale motivazione sostegno sostanziale sia nella normativa applicabile in quel “contesto” (cfr., in particolare, le disposizioni sopra richiamate della d.G.R. n. XI/7553 del 15 dicembre 2022), sia nell’appropriato riferimento alla rilevanza dimensionale dell’impianto (parco fotovoltaico a terra composto da 1.638 moduli, unitamente ad opera strutturale permanente di supporto).
D’altra parte, nella stessa normativa regionale si esclude la possibilità di insediare impianti come quello per cui è causa in aree non idonee, e tra le aree non idonee vi sono proprio le aree “destinate alla conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici”.
Ciò ovviamente non preclude e non ha precluso, nel caso di specie, l’esame in concreto della proposta del privato e del suo impatto sull’assetto percettivo e panoramico dei luoghi, esame che, come evidenziato, è stato correttamente istruito e motivato.
Ne deriva, in ultima analisi, considerando che il cosiddetto “apprezzamento paesaggistico” è sindacabile da questo Giudice soltanto sotto i profili della logicità, coerenza e rispondenza agli elementi di fatto esistenti, la legittimità della valutazione operata dall’amministrazione procedente.
Invero, il merito di tale valutazione non può essere travolto da un diverso apprezzamento soggettivo in sede giurisdizionale, una volta che sia stata accertato nel processo l’allineamento dell’analisi effettuata dall’amministrazione con le norme applicabili al caso di specie e il suo saldo ancoramento a dati oggettivi (cfr., tra le altre, anche per un approfondito richiamo alla giurisprudenza formatasi in materia, TAR DIa, Milano, sent. n. 133 del 2026).
La censura “sostanziale” è dunque da considerarsi infondata.
Quanto invece al secondo motivo di ricorso, afferente all’asserita violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 (censura “procedimentale”), il Collegio deve innanzitutto ricostruire la tempistica dell’iter seguito dal Parco regionale della Valle del Lambro.
Orbene, risulta dagli atti che, a fronte dell’istanza del privato, l’amministrazione procedente ha dato comunicazione di avvio del procedimento in data 21 dicembre 2022, presentato richiesta di parere alla Soprintendenza il 20 aprile 2023, comunicato il preavviso di diniego in data 18 maggio 2023 e adottato il rigetto definitivo in data 6 dicembre 2023.
Gli atti specificamente destinati alla società interessata sono stati peraltro inviati tramite lo SUAP del Comune di Briosco.
A sua volta, parte ricorrente, tramite il proprio legale, ha chiesto all’amministrazione procedente di conoscere gli elementi dell’istruttoria fino a quel punto svolta in data 10 maggio 2023 (dando atto di conoscere il parere negativo della Commissione Paesaggio e ottenendo riscontro diretto il 18 maggio successivo), presentato osservazioni in data 19 maggio 2023 – dando atto di conoscere la proposta di parere negativo alla Soprintendenza contenuta nel preavviso di diniego del 18 maggio 2023 - e sollecitato in due ulteriori distinte occasioni la Soprintendenza stessa ad esprimere il parere di sua competenza.
Sotto il profilo della procedura normativamente prevista per l’esame e l’istruttoria di istanze analoghe a quella presentata da Star Company S.r.l., il comma 7 dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2024 (codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che l’amministrazione procedente “trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento”, mentre il successivo comma 8 stabilisce che sia la Soprintendenza stessa, nel caso in cui abbia espresso parere negativo entro 45 giorni dalla richiesta, a comunicare direttamente all’interessato anche il preavviso di diniego.
D’altra parte, se la Soprintendenza non si pronuncia entro sessanta giorni, “l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione” (comma 9 dell’art. 146 sopra citato).
L’anomalia ravvisata da parte ricorrente, nell’iter procedimentale seguito dal Parco, consisterebbe innanzitutto nel fatto che il preavviso di diniego è stato emesso prima dello scadere dei 45 giorni “concessi” alla Soprintendenza per il suo parere.
Tuttavia, dall’analisi della normativa applicabile al caso di specie, come sopra esposta, non risulta alcun divieto di procedere in tal senso nei confronti dell’amministrazione procedente, risultando semplicemente incongrua e potenzialmente conflittuale l’ipotesi, peraltro non avveratasi nel caso di specie, di un preavviso di diniego seguito da un eventuale parere favorevole della Soprintendenza.
D’altra parte, non è neanche ravvisabile un’usurpazione delle competenze altrui da parte del Parco, per il semplice motivo che la norma in questione lascia alla Soprintendenza anche l’incombente procedimentale del preavviso di diniego – per evidenti motivi di accelerazione procedimentale - soltanto nel momento in cui la stessa Soprintendenza esprima il parere previsto dalla legge, assodato in ogni caso che l’acquisizione di tale parere non è necessaria per la conclusione in un senso o nell’altro del procedimento attivato su istanza di parte.
Ne deriva pertanto che la censura proposta, anche alla luce dell’ampio lasso temporale di cui ha beneficiato l’interessata dopo il preavviso di diniego per formulare osservazioni e diffide – come risulta documentalmente provato in atti (cfr. doc. nn. 9, 10, 11 e 12 depositati da parte ricorrente) – deve considerarsi infondata, posto che la tempistica seguita dal Parco non ha compromesso in alcun modo le prerogative procedimentali della società ricorrente.
Parimenti, deve essere respinta l’ulteriore doglianza volta a stigmatizzare la condotta dell’amministrazione procedente, la quale, a dire della difesa di Star Company S.r.l., non avrebbe “dato ragione”, nell’atto conclusivo del procedimento, del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall’istante.
Fermo restando che dall’esame della documentazione versata in atti emerge che tali osservazioni, nel loro contenuto sostanziale, sono state inviate soltanto “per conoscenza” al Parco regionale della Valle del Lambro, dal provvedimento impugnato emerge in realtà che l’amministrazione procedente ne ha tenuto chiaramente conto, avendo espressamente richiamato gli atti in cui le osservazioni e diffide – principalmente rivolte alla Soprintendenza competente – erano contenute, citando nella motivazione, immediatamente dopo tale riferimento, la d.G.R. n° XI/7553 del 15/12/2022 (normativa ritenuta ostativa al rilascio dell’autorizzazione richiesta), e infine evidenziando “che persistono i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata dalla Star Company S.r.l.”.
E’ dunque chiaro che l’amministrazione procedente, seppure con una forma parzialmente involuta, ha motivato sul perché le osservazioni dell’interessata non erano accoglibili e ha dato atto del loro superamento (“persistono i motivi ostativi”).
D’altra parte, come correttamente rilevato dalla difesa del Parco resistente, l’art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo, “non impone una confutazione analitica e capillare di ogni argomento difensivo”, specie quando la motivazione del provvedimento sia stata già chiaramente delineata – e rivesta carattere “assorbente” rispetto ad ogni altra possibile contestazione, come accaduto nel caso di specie - negli atti endoprocedimentali.
Il ricorso è dunque integralmente infondato e deve conseguentemente essere respinto.
Le spese del giudizio possono essere peraltro compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la DIa (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AD SS, Presidente
BE DI, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE DI | IA AD SS |
IL SEGRETARIO