TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 789
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Assenza di precisa giustificazione sull'incompatibilità dell'opera con il contesto

    Il Collegio ritiene che la motivazione del diniego, basata sulla disarmonia paesaggistica e sull'impatto estetico dell'opera, sia fondata sulla normativa applicabile (D.G.R. n. XI/7553/2022) e sulla rilevanza dimensionale dell'impianto. L'apprezzamento paesaggistico del giudice è limitato alla logicità, coerenza e rispondenza agli elementi di fatto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990

    Il Collegio ricostruisce la tempistica del procedimento, evidenziando che il preavviso di diniego è stato inviato dopo la richiesta di parere alla Soprintendenza ma prima della scadenza dei termini per tale parere. Nonostante ciò, la normativa non vieta tale sequenza e la Soprintendenza può comunicare direttamente il preavviso. Inoltre, la società ha avuto ampio spazio per presentare osservazioni e le sue deduzioni sono state considerate, seppur non accolte, in quanto l'amministrazione ha motivato sul persistente sussistere dei motivi ostativi. Non è richiesta una confutazione analitica di ogni argomento difensivo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 789
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 789
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo