Art. 2. Titoli 1. Nel concorso pubblico di cui all'articolo 1 sono valutati titoli sportivi e culturali. Le categorie dei titoli ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato italiano paralimpico, acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. Nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali paralimpiadi, campionati mondiali ed europei paralimpici, si tiene conto esclusivamente dei titoli conseguiti nell'ultima edizione, anche oltre il termine di ventiquattro mesi. Nell'allegato A sono indicati i punteggi dei titoli afferenti ad ogni singola categoria, non cumulabili tra loro.
I punteggi dei titoli sportivi appartenenti a categorie diverse sono cumulabili.
3. Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma 1, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 4 del punto 2 «Titoli culturali» dell'allegato A afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. Sono, altresi', valutabili le lauree, le lauree specialistiche e i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire e' quello dei titoli di studio ai quali sono equiparati.
2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato italiano paralimpico, acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. Nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali paralimpiadi, campionati mondiali ed europei paralimpici, si tiene conto esclusivamente dei titoli conseguiti nell'ultima edizione, anche oltre il termine di ventiquattro mesi. Nell'allegato A sono indicati i punteggi dei titoli afferenti ad ogni singola categoria, non cumulabili tra loro.
I punteggi dei titoli sportivi appartenenti a categorie diverse sono cumulabili.
3. Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma 1, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 4 del punto 2 «Titoli culturali» dell'allegato A afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. Sono, altresi', valutabili le lauree, le lauree specialistiche e i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire e' quello dei titoli di studio ai quali sono equiparati.