Ordinanza cautelare 31 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 05/03/2026, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01546/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2025, proposto da
Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San PP Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andreoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
a) della determinazione del Responsabile del Servizio 5 prot. n. 0000942 del 9/1/2025 (successivamente conosciuta), con cui è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi indetta a seguito della presentazione da parte della società ricorrente di un’istanza ai sensi del D. Lgs. n. 259/03, per la realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche;
b) della nota assunta al prot. n. 51162/2024 del 16/12/2024, con cui l’U.T.C. ha espresso parere negativo;
c) del parere negativo della Soprintendenza A.B.A.P. per l’Area Metropolitana di Napoli prot. n. 2024/0027378-P del 27/12/2024;
d) della nota con cui l’Ufficio Paesaggio ha aderito al parere negativo della Soprintendenza A.B.A.P. per l’Area Metropolitana di Napoli;
e) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San PP Vesuviano e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa NA BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso notificato il 06/03/2025 e depositato in giudizio in pari data, impugna a) la determinazione del Responsabile del Servizio 5 prot. n. 0000942 del 9/1/2025 (successivamente conosciuta), con cui è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi indetta a seguito della presentazione da parte della società ricorrente di un’istanza ai sensi del D. Lgs. n. 259/03, per la realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche, sulla base delle posizioni prevalenti espresse e, in particolare, sulla base del parere negativo comunale di cui alla nota assunta al prot. n. 51162/2024 del 16/12/2024 e del parere negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli di cui alla nota prot. n. 2024/0027378-P del 27/12/2024, cui ha aderito l’Ufficio Paesaggio con nota n. 2024/0027378-P del 27/12/2024;
b) la nota assunta al prot. n. 51162/2024 del 16/12/2024, con cui l’U.T.C. ha espresso parere negativo;
c) il parere negativo della Soprintendenza A.B.A.P. per l’Area Metropolitana di Napoli prot. n. 2024/0027378-P del 27/12/2024;
d) la nota con cui l’Ufficio Paesaggio ha aderito al parere negativo della Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Napoli;
e) ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
A sostegno del ricorso, deduce le seguenti censure:
I) Violazione dell’art. 44, comma 3, del d. Lgs. n. 259/03 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti.
II) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà.
III) Incompetenza - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà.
IV) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
L’11/03/2025, si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 21/03/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha ribadito la fondatezza del quarto motivo di ricorso, con cui ha lamentato che il parere negativo della Soprintendenza “ reca una motivazione fondata su affermazioni generiche e stereotipate ”.
Ad esito della Camera di Consiglio del 27/03/2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, con ordinanza n. 641 del 31/03/2025, questa Sezione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la data della discussione del merito del ricorso alla udienza pubblica dell’11 dicembre 2025, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente possono, nel particolare caso di specie, essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; ”.
Il 03/11/2025, si è costituito in giudizio il Comune di San PP Vesuviano, depositando all’uopo una memoria difensiva, in cui ha evidenziato che “ per l’area sulla quale la società Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) ha presentato richiesta di autorizzazione all’installazione dell’antenna in questione sono presenti pregressi abusi edilizi meglio indicati nell’Ordinanza di Demolizione n°82, prot. n° 14335 del 27.04.2004 a carico del Sig. PP SI, nato a [...] il [...], il quale ha operato senza essere in possesso di alcun Permesso a Costruire con l’ampliamento dell’immobile ubicato al foglio 10 part.lla 1321 dalla quale successivamente si è stralciata la part.lla 1552 ”, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il 13/11/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria difensiva depositata dal Comune in data 3/11/2025, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 21/11/2025, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso per le ragioni illustrate nella allegata relazione dettagliata della Soprintendenza del 21/11/2025, recante prot. n. 0027063, insistendo per il rigetto del ricorso.
Nella pubblica udienza dell’11/12/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto nei sensi e nei limiti di seguito precisati, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.
1. - Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 44, comma 3, del D. Lgs. n. 259/2003 e il difetto di istruttoria poiché il parere negativo dell’U.T.C. “ afferma, innanzitutto, che ai sensi dell’art. 36, comma 5, della Normativa Programmatica del vigente P.U.C. la distanza dai confini deve essere superiore a 5 ml”, adombrando, quindi, una violazione di tale norma da parte dell’impianto della società ricorrente ”, argomentando che “ in assenza di specifiche prescrizioni, la realizzazione degli impianti di telefonia mobile e delle relative opere accessorie non è soggetta a prescrizioni urbanistiche ed edilizie preesistenti, dettate con riferimento ad altre tipologie di opere ed elaborate con riferimento a possibilità di diversa utilizzazione del territorio ”, essendo opere di pubblica utilità equiparate alle opere di urbanizzazione primaria.
Il motivo è fondato.
Ebbene, questo Tribunale ha già ricordato che “ la giurisprudenza prevalente ha stabilito che le (sole) prescrizioni del P.R.G. non possono essere invocate per impedire le istallazioni degli impianti di telefonia mobile (T.A.R. Campania - Napoli, Sezione VII, 26 aprile 2022, n. 2807, e 30 dicembre 2021, n. 8334) ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 07/11/2025, n. 7180), e, in particolare, che “ Anche per quanto riguarda il rispetto dei parametri previsti dal D.M. 1444/1968 (distanza minima dai confini e dai fabbricati circostanti) questo è stato escluso dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, n. 3853/2107 ”(Consiglio di Stato, Sezione VI, 31/01/2025, n. 744), fatta salva la “ compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36 [Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici], e relativi provvedimenti di attuazione ” (art. 44, comma 1, D.Lgs. 259/2003), la quale prevede, al comma 6, che « I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43,44,45,46,47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4 ».
Tutto ciò premesso, nel concreto caso di specie, l’Autorità procedente, laddove afferma che “ ai sensi dell’art. 36, comma 5, della Normativa Programmatica del vigente P.U.C. la distanza dai confini deve essere superiore a 5 ml ”, sembra avere denegato il rilascio dell’autorizzazione per cui è causa, (anche) motivando con riferimento al mero contrasto con la Normativa Programmatica del vigente P.U.C., senza allegare, però, la violazione di alcuna regola/norma specifica a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico e/o la violazione di distanze minime da siti sensibili eventualmente previste dal regolamento comunale per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
2. - Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà, in quanto “ L’U.T.C. ha espresso in senso negativo il proprio parere, assumendo anche che, nell’area di intervento, sono presenti pregressi abusi edilizi e, nel contempo, la particella 1552, interessata dalla realizzazione dell’impianto, è “terreno residuale del frazionamento delle vecchie particelle 633 e 634, prive di autorizzazione urbanistica” ”, sebbene questo Tribunale avesse già annullato un parere dell’UT.C. di analogo tenore.
Anche il predetto motivo di gravame è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto l’U.T.C. richiama specificamente i precedenti pareri n. 30194/2023 del 10/08/2023 e n. 30219/2023 dell’11/08/2023, recitando “ che l'UTC ha già espresso parare urbanistico NEGATIVO con prot. n. 30194/2023 del 10.08.2023 e prot. n. 30219/2023 dell' 11.08.2023, comunicando che nell'area oggetto di intervento risultano dagli atti d'ufficio pregressi abusi edilizi, nonché la richiesta di intervento per una nuova antenna ricade nella attuale part.11a 1552 foglio 10, terreno residuale del frazionamento delle vecchie part.11e 633 e 634, prive di autorizzazione urbanistica e sulle restanti particelle su riportate, sono state realizzati interventi illegittimi ”, senza considerare che il parere n. 30194/2023 del 10/08/2023 era stato già annullato con sentenza n. 4618 del 12/08/2024 di questo Tribunale (ormai passata in giudicato) - nella quale si statuisce che “ le censure articolate da parte ricorrente si rivelano meritevoli di favorevole apprezzamento con riferimento alla presunta presenza di pregressi abusi ed indebite opere di frazionamento sull’area interessata dall’intervento, in quanto – in disparte ogni approfondimento sulla effettiva presenza e rilevanza delle contestazioni mosse dall’amministrazione comunale sul punto – secondo giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio e menzionata anche nel ricorso, la presenza in loco di opere abusive non impedisce la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, laddove non vi sia alcuna interferenza con gli stessi (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, n. 5524/2018 e Cons. St., Sez. VII, n. 4489/2023 che l’ha confermata). Sul punto, del resto, l’amministrazione non ha fornito nessun elemento in replica alle osservazioni inviate dalla ricorrente (con Vodafone che congiuntamente con la società deducente ha presentato l’istanza oggetto di controversia) sullo specifico punto in cui ha escluso presenza di abusi sulla particella interessata dalla realizzazione dell’intervento. ” - e senza evidenziare eventuali risultanze nuove rispetto a quanto già rilevato nei precedenti pareri richiamati dall’U.T.C. e a quanto coperto dal giudicato di questo Tribunale.
Inoltre, solo con la memoria difensiva del 03/11/2025, il Comune resistente ha precisato che “ Nel caso che ci occupa deve rilevarsi che per l’area sulla quale la società Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) ha presentato richiesta di autorizzazione all’installazione dell’antenna in questione sono presenti pregressi abusi edilizi meglio indicati nell’Ordinanza di Demolizione n°82, prot. n° 14335 del 27.04.2004 a carico del Sig. PP SI, nato a [...] il [...], il quale ha operato senza essere in possesso di alcun Permesso a Costruire con l’ampliamento dell’immobile ubicato al foglio 10 part.lla 1321 dalla quale successivamente si è stralciata la part.lla 1552.
La p.lla che ad oggi è identificata al n.1552 al foglio 10, su cui si vuol realizzare l’intervento, è stata generata con un frazionamento solo catastale senza essere in possesso di autorizzazione urbanistica in quanto in origine il terreno era identificato al foglio 10 con part.lle 633 e 634, successivamente frazionato in diverse p.lle da cui è derivata la part.lla 1552. Il tutto è avvenuto in assenza di titoli abilitativi comportando un cambio urbanistico da terreno di natura agricola a ente urbano (come si evince dalle visure allegate), sottraendo di fatto la programmazione e lo sviluppo ordinato del territorio comunale;
Inoltre, nell’anno 2021 sulla p.lla 1321 foglio 10, è stato realizzato un ampliamento per il locale di deposito di circa 390,00 mq posto a Nord del lotto, con struttura portante in ferro e chiusura in pannelli metallici, per il quale è stato emesso l’Ordinanza di Demolizione n°19 del 22.02.2021, (ampliamento dello stesso immobile già oggetto di ordinanza nell’anno 2004, “Ordinanza di Demolizione n°82 prot. n. 14335 del 27.04.2004” a carico del Sig. PP 3 SI).
La richiesta di intervento per una nuova antenna ricade nella attuale part.lla 1552 foglio 10, terreno residuale del frazionamento delle vecchie part.lle 633 e 634, prive di autorizzazione urbanistica e sulle restanti particelle su riportate, sono state realizzati interventi illegittimi” , ribadendo, come affermato anche nel parere negativo impugnato, che “ né l’utilizzazione del territorio debitamente frazionato solo catastalmente ed in violazione dello strumento urbanistico e delle N.T.A. e/o dell’approvazione preventiva di piani attuativi, né qualsiasi altro tipo di richiesta di intervento sulla part.lla in oggetto 1552, che risulta realizzata senza alcun titolo abilitativo, potranno mai essere legittimati ”.
3. - Con il terzo ed il quarto motivo di gravame, parte ricorrente contesta il parere paesaggistico della Soprintendenza per erroneità e difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto lo stesso si fonda, da un lato, “ sulle motivazioni addotte dall’UTC per esprimere in senso sfavorevole la valutazione di sua competenza, ossia la (pretesa) presenza sull’area di intervento di pregressi manufatti abusivi ed il frazionamento dell’area medesima ” e, dall’altro lato, “ su affermazioni generiche e stereotipate, ossia su mere affermazioni di stile evocatrici di un astratto conflitto con valori protetti, ma non idonee a far comprendere concretamente i termini del contrasto con i valori paesaggistici tutelati e il pregiudizio agli stessi arrecati dall’impianto da realizzare ”.
Il Tribunale ritiene fondato ed assorbente il quarto motivo di gravame per difetto di motivazione e di istruttoria.
Osserva, infatti, il Collegio che il parere negativo della Soprintendenza (in disparte il richiamo alle motivazioni addotte dall’U.T.C. con riferimento alla presenza sull’area di intervento di pregressi manufatti abusivi ed il frazionamento dell’area medesima, su cui si rinvia al paragrafo precedente), afferma pure che “ l’inserimento di tale struttura, per materiale, dimensione e composizione materica altera in maniera sostanziale il valore paesaggistico del territorio tutelato ai sensi dell’art. 6 del P.T.P vigente, producendo di fatto una generale compromissione degli elementi specifici del paesaggio locale, oltre a depauperare la qualità delle vedute panoramiche godibili a lunga e breve distanza, considerata l’invadente altezza, alterando le caratteristiche intrinseche del sito e generando, di fatto, una netta diminuzione della sua qualità paesaggistica ”.
Ebbene, le suddette affermazioni sono effettivamente generiche e stereotipate, non essendo calate nello specifico contesto paesaggistico dell’area in questione e potendo essere applicate a qualsiasi luogo, in mancanza di una valutazione specifica dello effettivo stato dei luoghi. Nulla si dice, infatti, né con riferimento agli (asseriti) elementi specifici del paesaggio locale, né alle (asserite) caratteristiche intrinseche del sito ed alla sua qualità, mentre l’autorizzazione paesaggistica richiede una valutazione comparativa specifica tra l’intervento progettato e le esigenze di tutela del sito in questione.
4. - Non è, invece, fondato il quinto motivo di gravame, con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8, comma 2- bis , del D. Lgs. n. 259/03, poiché “ Nel caso di specie, invece, il parere negativo della Soprintendenza ha escluso tout court la compatibilità paesaggistica dell’infrastruttura della società ricorrente, senza prospettare alcuna soluzione alternativa, sebbene ciò fosse tanto più necessario, trattandosi di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche, considerata per legge di pubblica utilità ed equiparata ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria ”.
Questo Tribunale, infatti, ha già osservato che « l’invocato art. 8, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 259/03 (introdotto dal D. Lgs. n. 48 del 24.3.2024) - il quale ha espressamente previsto che “Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36, e nel perseguimento dell’obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli enti stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall’esposizione dai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo in tal caso garantire, comunque, una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto” - alla stregua del tenore letterale e della ratio legis, si riferisce, a ben vedere, ai poteri urbanistici conformativi/pianificatori di Regioni e enti locali e che, come il favor assicurato dagli artt. 86 ss. del D. Lgs. 259/2003 (oggi artt. 43 ss. del D. Lgs. n. 259/03) alla diffusione delle infrastrutture a rete della comunicazione elettronica, pur comportando una forte compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, “non arriva a derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati (in quanto espressione di principi fondamentali della Costituzione), come quello naturalistico ambientale” (sentenza n. 723 del 2014)» (T.A.R. Campania, Sezione VII, 13/03/2023, n. 1628), così il suddetto art. 8, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 259/03 non vincola in alcun modo la Soprintendenza, che, nell’esercizio della sua funzione consultiva, formula le proprie valutazioni di merito, in termini di compatibilità paesaggistica, di cui deve tenere conto l’autorità competente nell’emanare il provvedimento finale. In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non vi è alcun onere della Soprintendenza di individuare e garantire, comunque, una localizzazione o soluzione alternativa per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, spettando semmai all’operatore di comunicazioni individuare possibili siti alternativi da proporre alle opportune valutazioni di merito delle Autorità competenti, tenuto conto che, in base alla giurisprudenza prevalente e condivisibile, “l’opzione zero può e deve essere consentita…. D’altro canto, non può essere sottovalutato che il nuovo testo dell’art. 9 Cost., come novellato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, depone nel senso della maggiore, e non minore, tutela dei valori ambientali e paesaggistici nell’ottica della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile. Ne discende che l’esegesi delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in materia di ambiente e paesaggio dovrebbe essere orientata nel senso di conseguire tale obbiettivo di fondo e quindi accrescere e non diminuire il livello di protezione effettiva di tali valori” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 21/03/2023, n. 2836, cit.) » (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, n. 2210 del 17/03/2025, e n. 7181 del 07/11/2025).
5. - Alla stregua di tutto quanto sopra, è fondato e va accolto il sesto motivo di gravame, con cui parte ricorrente lamenta il vizio di invalidità derivata della determina di conclusione negativa della conferenza di servizi, affermando che “ I vizi che inficiano i pareri negativi dell’UTC e della Soprintendenza si riverberano sulla determina di conclusione negativa della conferenza di servizi, sugli stessi basata, invalidandola in via derivata ”.
6. - Per tutto quanto innanzi illustrato, il ricorso deve essere accolto per difetto di adeguata motivazione e di istruttoria, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.
7. - Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del presente giudizio, anche considerato che è fatta salva la riedizione del potere della P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei imiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RA AD, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
NA BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA BA | AR RA AD |
IL SEGRETARIO