Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e' sostituito dal seguente:
"Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, puo' essere accordato ai dipendenti un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi e giustificate ragioni il direttore generale puo' autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese".
Il primo comma dell'articolo 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e' sostituito dal seguente:
"Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, puo' essere accordato ai dipendenti un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi e giustificate ragioni il direttore generale puo' autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese".