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Articolo 34 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
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Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 34 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Versione
10 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
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Art. 34.
Il ((Presidente della Regione)) la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
Vedi fonte istituzionale
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