Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 693
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica atti prodromici

    Il giudice ha ritenuto inammissibile tale eccezione in quanto gli atti presupposti (cartella di pagamento e avviso di accertamento) risultano essere stati regolarmente notificati e, sebbene autonomamente impugnabili, non sono stati contestati dal contribuente. Pertanto, la pretesa tributaria in essi contenuta è divenuta definitiva.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti intimati

    Il giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione sia maturata prima della notifica della cartella di pagamento, poiché la cartella è stata notificata e non opposta, diventando definitiva. Inoltre, sono intervenuti altri atti di riscossione che hanno interrotto i termini di prescrizione. La notifica dell'intimazione di pagamento è risultata tempestiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 693
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 693
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo