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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 693/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6613/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da -
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012923302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012923302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1, difeso dall'avv. , con ricorso notificato alle controparti con pec del 9/10/2024 e depositato a questa CGT il 11/10/2024, si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 03420249012923302 del 6/8/2024, not. il 18/9/2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) per conto della Regione Calabria, con richiesta di tot. € 480,02; somma che, per come riportato nella Intimazione richiamata, era già stata richiesta con la Cartella di Pagamento n 03420180013285714, notif. il 25/9/2018 per Tassa Auto 2013 e 2014.
Nel ricorso, viene, invece, chiesto l'annullamento della Intimazione di cui sopra, precisando “di avere avuto contezza della pretesa tributaria solo a seguito della notifica della Intimazione impugnata”, stante “l'omessa notifica degli atti prodromici”. Eccepisce, inoltre, l'intervenuta prescrizione dei crediti intimati.
Difensore_3 Difensore_4Il l.r.p.t. della Regione Calabria, difeso dal dirigente delegato dott. e dalla d.ssa
, con “controdeduzioni” dell'11/10/2024, stigmatizza, in via prioritaria, che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il ricorrente ha, invece, avuto conoscenza della pretesa tributaria richiesta, avendo già impugnato, con lo stesso difensore, il Preavviso di Fermo Amministrativo (RGR n. 2052/2023), con sottesa la stessa Cartella, pure presupposta all'Intimazione oggi opposta. Nessuna prescrizione è, perciò, maturata nel caso in esame.
Il l.r.p.t. dell'AdER, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_5, con controdeduzioni dell'11/11/2024, chiede, in via preliminare, l'inammissibilità delle eccezioni “nel merito” riportate ne ricorso, in quanto la presupposta Cartella di Pagamento è stata notificata (art. 140 cpc) e non opposta, quindi -aggiunge- la pretesa tributaria in essa contenuta è, ormai definitiva. Precisa che, successivamente alla Cartella, sono stati notificati, altri atti di riscossione (v. controded. A pag. 5,6 e 7), tutti non opposti e che hanno interrotto i termini di prescrizione.
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va, innanzitutto, disattesa, perché inammissibile ed infondata, l'eccezione relativa alla (presunta) intervenuta prescrizione del credito preteso e che, a parere del ricorrente, sarebbe già maturata al momento della notifica della Cartella di Pagamento, prodromica all'Intimazione oggi opposta. In effetti, il concessionario ha fornito in atti la prova documentale (copia A/R con annotata assenza del destinatario e successivi adempimenti, fino al deposito dell'atto all'albo comunale) sulla intervenuta notifica della prodromica Cartella (in data 25/9/2018), prodromica alla Intimazione oggi opposta. Eccezione neanche più contestata. Inoltre per come evidenziato nelle difese della Regione Calabria, lo stesso ricorrente (nonchè il suo difensore) -essendosi opposto, con ricorso dinanzi a questa CGT del 15/12/2022 (recente), al Fermo Amministrativo n. 2022/13922 not il 25/10/2022, avente sottesa sempre la stessa Cartella di Pagamento- ha avuto, contrariamente a quanto anche strumentalmente dichiarato nel ricorso, piena conoscenza della stessa Cartella e del credito in essa riportato (tassa auto 2013 e 2014), comunque già richiesto con l'Avviso di Accertamento, not. il 29/11/2016, ritirato dallo stesso ricorrente e pure non opposto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 546/92, in questo giudizio vanno dichiarate inammissibili tutte quelle eccezioni (compresa la prescrizione pre-Cartella), perchè afferenti gli atti presupposti, quando questi (come nel caso in esame), regolarmente notificati e, seppure autonomamente impugnabili, non sono stati opposti dal contribuente: “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri” (art. 19 c. 3, cit). In particolare, l'eccezione di intervenuta prescrizione prima della notifica della relativa Cartella, andava, quindi, eccepita impugnando la stessa, che, invece, non opposta è divenuta definitiva in uno con la pretesa tributaria in essa reclamata. La relativa eccezione, quindi, va dichiarata inammissibile in questo giudizio, che, come detto, riguarda altro atto impositivo (intimazione di Pagamento), impugnabile solo per (eventuali) “vizi propri” (art. 19 u.c., cit.). A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, avendo pure la Regione Calabria dato la prova dell'avvenuta notifica al ricorrente dell'Avviso di Accertamento, in data 29/11/2016, la notifica della Cartella, avvenuta entro i tre anni, è da considerare pure tempestiva.
Parimenti, nessuna prescrizione “post notifica della Cartella” risulta, di fatto, maturata nel caso in esame. In realtà, il concessionario ha, altresì, fornito la prova convincente (neanche più contestata), che dalla notifica della Cartella sono intervenuti altri atti di riscossione che, di fatto, hanno interrotto i relativi termini di prescrizione (rectius decadenza) alla riscossione del credito. In particolare risultano notificati: a) Comunicazione preventiva di Fermo Amm.vo n. 034820190014550 in data 16/3/2020; b) Intimazione di Pagamento n. 03420229005184625 not il 7/6/2022; c) Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 03480202200005887 con id. n. 2022/13922 not il 25/10/2022, che, come detto, ha sottesa sempre la stessa Cartella di Pagamento e che è stata impugnata dalla parte ricorrente con ric del 15/12/2022. A parte quest'ultimo atto, nessuno degli altri due di riscossione di cui sopra è stato opposto dalla parte ricorrente. Ciò posto, ictu oculi, sono, nel caso in esame, del tutto evidenti due circostanze. La prima è che nessuna prescrizione post-notifica della Cartella è, comunque, ipotizzabile, stante la interruzione dei termini di prescrizione, avvenuta con cadenza inferiore ai tre anni della notifica degli atti, medio termine, intervenuti. La seconda è che anche la notifica dell'Intimazione oggi opposta (del 18/9/2024) è, altresì, tempestiva in quanto intervenuta addirittura entro i tre anni (una parte della dottrina è dell'avviso che il termine sia decennale) a partire dalla data di notifica dell'ultimo atto notificato (25/10/2022).
In conclusione, anche alla luce degli atti depositati (in parte già conosciuti dal contribuente) il ricorso è infondato e illegittimo, perciò va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto anche del comportamento processuale delle parti, vengono liquidate, a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, in € 300,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, come per legge e se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in parte motiva.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6613/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da -
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012923302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012923302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1, difeso dall'avv. , con ricorso notificato alle controparti con pec del 9/10/2024 e depositato a questa CGT il 11/10/2024, si oppone alla Intimazione di Pagamento n. 03420249012923302 del 6/8/2024, not. il 18/9/2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) per conto della Regione Calabria, con richiesta di tot. € 480,02; somma che, per come riportato nella Intimazione richiamata, era già stata richiesta con la Cartella di Pagamento n 03420180013285714, notif. il 25/9/2018 per Tassa Auto 2013 e 2014.
Nel ricorso, viene, invece, chiesto l'annullamento della Intimazione di cui sopra, precisando “di avere avuto contezza della pretesa tributaria solo a seguito della notifica della Intimazione impugnata”, stante “l'omessa notifica degli atti prodromici”. Eccepisce, inoltre, l'intervenuta prescrizione dei crediti intimati.
Difensore_3 Difensore_4Il l.r.p.t. della Regione Calabria, difeso dal dirigente delegato dott. e dalla d.ssa
, con “controdeduzioni” dell'11/10/2024, stigmatizza, in via prioritaria, che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il ricorrente ha, invece, avuto conoscenza della pretesa tributaria richiesta, avendo già impugnato, con lo stesso difensore, il Preavviso di Fermo Amministrativo (RGR n. 2052/2023), con sottesa la stessa Cartella, pure presupposta all'Intimazione oggi opposta. Nessuna prescrizione è, perciò, maturata nel caso in esame.
Il l.r.p.t. dell'AdER, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_5, con controdeduzioni dell'11/11/2024, chiede, in via preliminare, l'inammissibilità delle eccezioni “nel merito” riportate ne ricorso, in quanto la presupposta Cartella di Pagamento è stata notificata (art. 140 cpc) e non opposta, quindi -aggiunge- la pretesa tributaria in essa contenuta è, ormai definitiva. Precisa che, successivamente alla Cartella, sono stati notificati, altri atti di riscossione (v. controded. A pag. 5,6 e 7), tutti non opposti e che hanno interrotto i termini di prescrizione.
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va, innanzitutto, disattesa, perché inammissibile ed infondata, l'eccezione relativa alla (presunta) intervenuta prescrizione del credito preteso e che, a parere del ricorrente, sarebbe già maturata al momento della notifica della Cartella di Pagamento, prodromica all'Intimazione oggi opposta. In effetti, il concessionario ha fornito in atti la prova documentale (copia A/R con annotata assenza del destinatario e successivi adempimenti, fino al deposito dell'atto all'albo comunale) sulla intervenuta notifica della prodromica Cartella (in data 25/9/2018), prodromica alla Intimazione oggi opposta. Eccezione neanche più contestata. Inoltre per come evidenziato nelle difese della Regione Calabria, lo stesso ricorrente (nonchè il suo difensore) -essendosi opposto, con ricorso dinanzi a questa CGT del 15/12/2022 (recente), al Fermo Amministrativo n. 2022/13922 not il 25/10/2022, avente sottesa sempre la stessa Cartella di Pagamento- ha avuto, contrariamente a quanto anche strumentalmente dichiarato nel ricorso, piena conoscenza della stessa Cartella e del credito in essa riportato (tassa auto 2013 e 2014), comunque già richiesto con l'Avviso di Accertamento, not. il 29/11/2016, ritirato dallo stesso ricorrente e pure non opposto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 546/92, in questo giudizio vanno dichiarate inammissibili tutte quelle eccezioni (compresa la prescrizione pre-Cartella), perchè afferenti gli atti presupposti, quando questi (come nel caso in esame), regolarmente notificati e, seppure autonomamente impugnabili, non sono stati opposti dal contribuente: “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri” (art. 19 c. 3, cit). In particolare, l'eccezione di intervenuta prescrizione prima della notifica della relativa Cartella, andava, quindi, eccepita impugnando la stessa, che, invece, non opposta è divenuta definitiva in uno con la pretesa tributaria in essa reclamata. La relativa eccezione, quindi, va dichiarata inammissibile in questo giudizio, che, come detto, riguarda altro atto impositivo (intimazione di Pagamento), impugnabile solo per (eventuali) “vizi propri” (art. 19 u.c., cit.). A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, avendo pure la Regione Calabria dato la prova dell'avvenuta notifica al ricorrente dell'Avviso di Accertamento, in data 29/11/2016, la notifica della Cartella, avvenuta entro i tre anni, è da considerare pure tempestiva.
Parimenti, nessuna prescrizione “post notifica della Cartella” risulta, di fatto, maturata nel caso in esame. In realtà, il concessionario ha, altresì, fornito la prova convincente (neanche più contestata), che dalla notifica della Cartella sono intervenuti altri atti di riscossione che, di fatto, hanno interrotto i relativi termini di prescrizione (rectius decadenza) alla riscossione del credito. In particolare risultano notificati: a) Comunicazione preventiva di Fermo Amm.vo n. 034820190014550 in data 16/3/2020; b) Intimazione di Pagamento n. 03420229005184625 not il 7/6/2022; c) Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 03480202200005887 con id. n. 2022/13922 not il 25/10/2022, che, come detto, ha sottesa sempre la stessa Cartella di Pagamento e che è stata impugnata dalla parte ricorrente con ric del 15/12/2022. A parte quest'ultimo atto, nessuno degli altri due di riscossione di cui sopra è stato opposto dalla parte ricorrente. Ciò posto, ictu oculi, sono, nel caso in esame, del tutto evidenti due circostanze. La prima è che nessuna prescrizione post-notifica della Cartella è, comunque, ipotizzabile, stante la interruzione dei termini di prescrizione, avvenuta con cadenza inferiore ai tre anni della notifica degli atti, medio termine, intervenuti. La seconda è che anche la notifica dell'Intimazione oggi opposta (del 18/9/2024) è, altresì, tempestiva in quanto intervenuta addirittura entro i tre anni (una parte della dottrina è dell'avviso che il termine sia decennale) a partire dalla data di notifica dell'ultimo atto notificato (25/10/2022).
In conclusione, anche alla luce degli atti depositati (in parte già conosciuti dal contribuente) il ricorso è infondato e illegittimo, perciò va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto anche del comportamento processuale delle parti, vengono liquidate, a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, in € 300,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, come per legge e se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in parte motiva.