Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00956/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2024 REG.RIC.
N. 02899/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Serenella Eleonora Nicola ed Enrico Rabino, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Comune di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2899 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Serenella Eleonora Nicola ed Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Ferraris e Silvia Sattanino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 220 del 2024:
della ordinanza -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Asti, successivamente notificata in data -OMISSIS-, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere non autorizzate ed asseritamente ritenute abusive,
nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
quanto al ricorso n. 2899 del 2025:
della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, adottata dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Asti, successivamente notificata con la quale è acquisito al patrimonio l'immobile di proprietà della ricorrente,
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. AN EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Il Comune di Asti, con ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di alcune opere, ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001.
Avverso tale provvedimento l’interessata è insorta con l’impugnativa n. 220/2024, deducendo:
-violazione degli artt. 10, 22 e 31 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione; carenza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità e sviamento.
Successivamente il Comune, con determinazione del -OMISSIS-, verificata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ha disposto l’immissione in possesso e l’acquisizione di diritto degli immobili abusivi e del loro sedime.
Avverso tale atto la ricorrente è insorta con il ricorso n. 2899/2025, deducendo:
1)illegittimità derivata dalla presupposta ordinanza;
2) violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, contraddittorietà e sviamento.
Si è costituito il Comune di Asti in relazione a entrambi i ricorsi.
All’udienza del 23 aprile 2026 le cause sono state poste in decisione.
IT
1.In via preliminare occorre riunire i due ricorsi in epigrafe, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Con la prima parte dell’unica censura in cui si articola il ricorso n. 220/2024, la ricorrente deduce che l’impugnata ordinanza di demolizione non indica l’area da acquisire in caso di inottemperanza.
Il rilievo non è condivisibile.
La lamentata omissione non costituisce vizio di legittimità, in quanto all’omessa indicazione dell’area da acquisire può supplire il successivo atto di acquisizione, a fronte di accertata inottemperanza all’ordine di demolizione. Infatti la puntuale quantificazione della superficie è necessaria non ai fini della demolizione ma del successivo, eventuale provvedimento di acquisizione, il quale dovrà necessariamente individuare l’area che ne è oggetto.
Né si configura un’indeterminatezza dell’oggetto, giacché le opere ritenute abusive sono descritte in modo dettagliato nella gravata ordinanza.
2. Con la seconda parte dell’unico motivo di ricorso l’esponente deduce che le opere in questione, essendo di irrilevante entità, non necessitano di permesso di costruire, cosicché non potevano essere oggetto di misura demolitoria.
L’SU non ha pregio.
L’atto impugnato riguarda un battuto in calcestruzzo di rilevanti dimensioni (metri 10,10 per 14,10, con spessore di 35 cm.) ed un manufatto di metri 12,10 per 8,10, predisposto a scopi abitativi (si veda la puntuale descrizione, non contestata dalla parte istante, espressa al punto 2 della contestata ordinanza).
Trattasi di opere di notevoli dimensioni, adibite ad un utilizzo stabile e concretanti una trasformazione del suolo permanente e non certo esigua (depone in tal senso anche la documentazione fotografica depositata in giudizio dal Comune).
Ne deriva che le stesse sono assoggettate all’obbligo del rilascio del permesso di costruire, la cui assenza giustifica la sanzione demolitoria ex art. 31 del d.p.r. n. 380/2001.
3. Con la terza parte del motivo di ricorso in esame l’esponente lamenta il difetto di una congrua motivazione, in quanto si tratterebbe di opera risalente nel tempo, tale da ingenerare l’affidamento circa la sua conservazione.
La doglianza non ha alcun pregio.
Da un lato la circostanza che si tratti di intervento edilizio abusivo di remota realizzazione non è dimostrata, dall’altro il provvedimento repressivo di abusi edilizi ha natura rigidamente vincolata ex art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, talché, a fronte dell’illecito permanente costituito dall’esistenza dell’abuso edilizio, è irrilevante l’epoca della sua realizzazione. Il fatto che si configuri, con l’opera priva di titolo edilizio, un illecito permanente preclude la configurabilità di un affidamento meritevole di tutela in capo al destinatario dell’ordine di demolizione. Quest’ultimo è sempre tenuto a porre fine alla permanenza dell’illecito.
4. Con la quarta parte del motivo di gravame la ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, in quanto il manufatto costituisce abitazione esclusiva della ricorrente e in essa alloggiano minori frequentanti le scuole.
Il rilievo è infondato.
La relazione di sopralluogo da cui si è originata la comunicazione di avvio del procedimento risale all’-OMISSIS-, talché risulta che la ricorrente ha avuto tempo per procurarsi un alloggio alternativo a quello (abusivo) in cui abita.
Inoltre, il giudizio di proporzionalità tra la posizione del privato e l’interesse pubblico alla salvaguardia del territorio è al più prospettabile astrattamente in relazione ad atti con cui è data esecuzione all’ordine demolitorio. Peraltro non è comprovato che si tratti di abitazione esclusiva, né risulta dimostrata la presenza di minori.
5. In ogni caso, la sanzione demolitoria è puntualmente identificata nei presupposti e nei contenuti dal legislatore, con la conseguenza che il potere di repressione ex art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 è rigidamente vincolato e non si presta ad adattamenti dettati dalla situazione specifica dell’interessato. La legittimità dell’ordine demolitorio non è mai subordinata alla effettuazione di un giudizio di proporzionalità tra interesse pubblico perseguito e diritto individuale al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, e dunque tra il diritto all’abitazione e l’interesse pubblico alla tutela del territorio. Comunque il giudizio medesimo non può che far prevalere l’interesse pubblico alla tutela del territorio ogni volta che l’interessato abbia avuto da un lato piena consapevolezza dell’illecito edilizio e, dall’altro lato, un ampio margine di tempo per rimediare all’abuso (TAR Lazio, Roma, II, 13.2.2023, n. 2465). Come più volte affermato dal Consiglio di Stato, nemmeno l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo contrasta con l’art. 8 CEDU; una tale collisione non è neppure stata mai affermata in via di principio dalla Corte EDU, posto che plurime sue pronunce hanno invece osservato che dalla richiamata norma non sia in alcun modo desumibile la sussistenza di un diritto assoluto ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare (Cons. Stato, VI, 6.2.2023 n. 1253). Men che meno l’ingiunzione demolitoria viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, poiché, al contrario, afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio (cfr. Cass. civ., III, 17.1.2020 n. 844; Cons. Stato, VI, 11.5.2022 n. 3704; TAR Campania, Salerno, II, 13.2.2025, n. 312): TAR Piemonte, II, 30.3.2026, n. 749.
6. Con il primo motivo del ricorso n. 2899/2025 l’esponente deduce l’illegittimità derivata dall’ordinanza di demolizione.
Vale sul punto il giudizio di infondatezza espresso in relazione al primo ricorso (n. 220/2024).
7. Con la seconda censura del ricorso n. 2899/2025 l’interessata deduce che il Comune, con l’impugnato atto di acquisizione, non ha indicato la superficie degli edifici abusivi; aggiunge che tale indicazione non promana nemmeno da atto precedente e che non è stato dato conto della metodologia di calcolo della superficie; invoca la giurisprudenza secondo cui sono necessarie la definizione dell’oggetto dell’acquisizione e la verifica della colpevolezza del privato.
La doglianza è infondata.
Il gravato provvedimento indica come area di pertinenza una superficie di mq. 960, ne indica gli estremi catastali e specifica la superficie degli immobili abusivi (mq. 98), dando contezza del rispetto della proporzione di cui all’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001. Ciò previo apposito frazionamento catastale disposto dal Comune, di cui è data contezza nella premessa dell’atto impugnato.
Né può invocarsi il difetto di colpevolezza, giacché la ricorrente ha la piena disponibilità delle opere abusive, ne è proprietaria e non ha controdedotto alcunché ad esito della comunicazione di avvio del procedimento.
8. La domanda istruttoria proposta con i due ricorsi deve essere disattesa, in quanto la documentazione depositata in giudizio dalle parti consente una esauriente valutazione delle controversie.
9. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, li respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Asti la somma complessiva di euro 6.000 (seimila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente, Estensore
Savio Picone, Consigliere
Marco Costa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.