TAR Torino, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 956
TAR
Sentenza 28 aprile 2026

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  • Rigettato
    Mancanza indicazione area da acquisire in caso di inottemperanza

    Il Collegio ritiene che l'omessa indicazione dell'area da acquisire non costituisca vizio di legittimità, potendo essere sanata dal successivo atto di acquisizione. La puntuale quantificazione della superficie è necessaria solo per il provvedimento di acquisizione.

  • Rigettato
    Opere di irrilevante entità non necessitanti permesso di costruire

    Il Collegio rileva che le opere, consistenti in un battuto in calcestruzzo di notevoli dimensioni e un manufatto adibito a scopi abitativi, configurano una trasformazione del suolo permanente e richiedono il permesso di costruire.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e affidamento per opera risalente nel tempo

    La circostanza che l'intervento sia risalente nel tempo non è dimostrata. Inoltre, il provvedimento repressivo di abusi edilizi ha natura vincolata e l'epoca di realizzazione dell'abuso è irrilevante di fronte all'illecito permanente.

  • Rigettato
    Violazione principio di proporzionalità e diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU)

    La ricorrente ha avuto tempo per procurarsi un alloggio alternativo. Il giudizio di proporzionalità non può prevalere sull'interesse pubblico alla salvaguardia del territorio, soprattutto in assenza di prova della presenza di minori o dell'abitazione esclusiva. La legittimità dell'ordine demolitorio non è subordinata a un giudizio di proporzionalità con il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'ordinanza di demolizione

    Il Collegio rinvia al giudizio di infondatezza espresso in relazione al primo ricorso.

  • Rigettato
    Mancanza indicazione superficie immobili abusivi e difetto di colpevolezza

    Il provvedimento impugnato indica la superficie degli immobili abusivi (mq. 98) e l'area di pertinenza (mq. 960), dando atto del rispetto della proporzione di cui all'art. 31, comma 3, d.p.r. n. 380/2001, e del frazionamento catastale. Il difetto di colpevolezza non è invocabile, poiché la ricorrente ha la piena disponibilità delle opere abusive e non ha controdedotto ad esito della comunicazione di avvio del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 956
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 956
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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