Sentenza 27 marzo 2025
Massime • 1
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il trattenimento cd. "secondario" del cittadino irregolare in attesa di espulsione, già trattenuto presso il CPR, che abbia presentato domanda di protezione internazionale, disposto dal questore ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, volto a ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo; b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento, ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 2378 del 2024, Rv. 669958-01). (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto del giudice di pace di proroga per ulteriori 90 giorni del provvedimento di trattenimento, in quanto tardivo, per effetto del diniego della sospensiva giurisdizionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2025, n. 12237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12237 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG FLAVIA ALEMI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12237 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 27/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. F.A. per mezzo del difensore, propone ricorso avverso il provvedimento in data 14 marzo 2025, con il quale il Giudice di pace di Trapani ha accolto la richiesta, avanzata dal Questore di Trapani, di proroga del trattenimento del cittadino straniero, disposto dal Questore di Vicenza il 10 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per ulteriori novanta giorni. Premette il difensore del ricorrente: - che F.A. era stato sottoposto a provvedirnento di espulsione del Prefetto di Vicenza in data 10 ottobre 2024 e a contestuale provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Gradisca d'Isonzo (GO) emesso dal Questore di Vicenza, convalidato in data 11 ottobre 2024 dal Giudice di pace di Gorizia;
- che in costanza di trattenimento lo straniero aveva richiesto la protezione internazionale e che, pertanto, i termini del provvedimento restrittivo risultavano sospesi dal 2 novembre 2024 al 23 dicembre 2024, dovendosi calcolare ulteriori dieci giorni (per note e repliche) dal 13 dicembre 2024, data della pronuncia reiettiva resa dal Tribunale di Trieste sulla richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento adottato dalla competente Commissione territoriale;
- che, in considerazione di quanto sopra, il termine'ultimo per inoltrare la richiesta di proroga del trattenimento sarebbe scaduto il 28 febbraio 2025; - che, in data 6 marzo 2025, F.A. veniva inspiegabilmente trasferito presso il C.P.R. di Trapani - Milo e solo il 12 marzo successivo la Questura di Trapani presentava la richiesta di proroga in assenza di specifica motivazione. Tanto premesso, il ricorso per cassazione avverso il già indicato provvedimento del Giudice di pace di Trapani è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo, si deduce mancato rispetto del termine perentorio prescritto dall'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto tra l'iscrizione a ruolo del "provvedimento del Questore" (in realtà, si tratta di una richiesta, n.d.e.), effettuata alle ore 9,33 del 12 marzo 2025, e l'udienza di discussione davanti al Giudice di pace, celebratasi dalle ore 11,37 del 14 marzo 2025, erano trascorse più di 48 ore. 1.2. Con il secondo motivo, si denunciano omessa motivazione del "provvedimento questorile di richiesta di proroga del trattenimento" e omessa motivazione del provvedimento di proroga, consistita, con riferimento a quest'ultimo, nel non avere il Giudice adito esaminato le doglianze difensive formulate nella memoria depositata all'udienza del 14 marzo 2025 ed afferenti sia alla tardività della richiesta di proroga, inoltrata con sei giorni di ritardo rispetto alla scadenza dell'originario provvedimento di trattenimento, sia alla genericità 2 4 delle ragioni addotte per giustificare la proroga medesima, inerenti alla difficoltà di identificazione del cittadino straniero. 2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, ritenendo assorbente il vizio di motivazione che lo Infida. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Risulta dagli atti trasmessi al Collegio che F.A. ha fatto ingresso al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia - Gradisca di Isonzo in data 10 ottobre 2024, in seguito al provvedimento di trattenimento emesso, in pari data, dal Questore di Vicenza in esecuzione di un decreto di espulsione del Prefetto di Vicenza con accompagnamento coattivo alla frontle .ra, anch'esso adottato il 10 ottobre 2024. Il provvedimento di trattenimento è stato convalidato dal Giudice di pace di Gorizia in data 11 ottobre 2024, ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, trattandosi di cittadino straniero destinatario di espulsione amministrativa ex art. 13, comma 2, lett. c), dello stesso decreto, appartenente alle categorie di soggetti, passibili delle misure di prevenzione, elencati dall'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, mediante richiamo ai gravi pregiudizi per reati contro il patrimonio e la persona e sussistendo il pericolo di fuga, presunto ex lege dalla tipologia di espulsione adottata, dal mancato possesso di un valido passaporto e dalla dichiarata volontà di non rimpatriare, ravvisandosi, altresì, la necessità di rimuovere gli impedimenti all'esecuzione del rimpatrio mediante accertamenti volti a identificare compiutamente il cittadino straniero e acquisire un lasciapassare consolare per eseguire l'espulsione. Nel corso del trattenimento, F.A. ha presentato domanda di protezione internazionale, formalizzata il 2 novembre 2024; a seguito di tale istanza, i termini in corso sono stati sospesi come previsto dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ed è stato emesso dal Questore di Gorizia, in pari data, nuovo (il secondo) provvedimento di trattenimento, (ri)convalidato con provvedimento del Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, adottato in data 5 novembre 2024, per la durata di 60 giorni, con decorrenza dal 2 novembre 2024 e scadenza al 1° gennaio 2025. Con successivo decreto reso in data 13 dicembre 2024, confermato in data 8 gennaio 2025, il medesimo Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno - Commissione 3 territoriale per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale di Trieste datato 8 novembre 2024 (e impugnato dal ricorrente), che aveva dichiarato manifestamente infondata la domanda di riconoscimento di tale diritto ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b)-bis, d.igs. n. 25 del 2008. Infine, con istanza datata 12 marzo 2025, la Questura di Trapani ha richiesto al Giudice di pace territorialmente competente, ai sensi dell'art. 14, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n. 286 del 1998, la proroga del trattenimento del F.A. presso il C.P.R. di Trapani-Milo per ulteriori 90 giorni, a partire dalla scadenza dei primi 90 che, a detta del menzionato Ufficio, si sarebbe perfezionata il 14 marzo 2025, tenuto conto del fatto che il nominato aveva richiesto il riconoscimento della protezione internazionale "con iter terminato il 08/01/2025 con il rigetto del ricorso (impugnazione della decisione della commissione territoriale per i richiedenti la protezione internazionale) del Tribunale di Trieste." 3. La richiesta di proroga, accolta dal Giudice di pace di Trapani con ordinanza emessa in data 14 marzo 2025, oggetto del presente ricorso, deve, tuttavia, ritenersi tardiva. 4. Osserva il Collegio che, nella situazione data, descritta in premessa, vengono a interferire le disposizioni inerenti a un originario provvedimento di trattenimento, disposto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.igs. n. 286 del 1998, a seguito di espulsione non eseguibile («Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino...»), con le disposizioni concernenti il procedimento che si instaura, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, a seguito della presentazione, da parte dello straniero - nel caso in esame già trattenuto ex art. 14 cit. - di domanda di protezione internazionale. Dispone l'art. 6, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ('Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della dirèttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale') che «Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda». 4 Il successivo comma 7 dello stesso articolo recita: «Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennàío 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto». Il comma 8 dello stesso articolo dispone: «Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata masSima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi». Infine, il comma 4 del citato art. 35-bis d.lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, prevede: «Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, cori decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo». 5. In relazione al delineato quadro probatorio, la giurisprudenza di legittimità delle sezioni civili ha maturato un preciso orientamento, in base al quale «Il trattenimento del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR, disposto dal Questore ex art. 6 del d.igs. n. 142 del 2015, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel 5 territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge. per il medesimo titolo;
b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali (tra le più recenti, Sez. 1 civ., n. 2378 del 24/01/2024, A.
contro
M., Rv. 669958 - 01). Spiega, al riguardo, Sez. 1 civ., n. 5834 del 2024, non mass., che richiama la precedente: «...se è rigettata l'istanza di sospensiva [A, il collegamento del trattenimento con la pendenza del giudizio di protezione internazionale viene meno, poiché diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di asilo e il richiedente non è più autorizzato, in conseguenza di quel ricorso giurisdizionale, a rimanere nei territorio nazionale (cfr. Cass. 2378/2024 citata). Viene, così, a cessare la giustificazione del trattenimento disposto ex art.6 d.lgs. 142/2015, salva la ripresa, alle condizioni di legge, del distinto procedimento di trattenimento ex art. 14 T.U.I., i cui termini, ai sensi del comma 5 del citato art.6, restano sospesi a far data dall'adozione del "secondo" trattenimento (cfr. Corte Cost. n.212/2023; Cass. 36522/2023)». 6. Applicando le coordinate normative ed ermeneutiche appena tracciate al caso di specie, si profila la seguente situazione: a) il primo trattenimento, disposto in data 10 ottobre 2024 dal Questore di Vicenza, convalidato il giorno successivo dal Giudice di pace di Gorizia, a norma dell'art. 14, comma 5, comportava la permanenza del cittadino straniero "per un periodo di complessivi tre mesi", con scadenza al 10 gennaio 2025; b) i termíni previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 devono considerarsi sospesi dal 2 novembre 2024 (data di presentazione della domanda di protezione internazionale, nonché di emissione del secondo trattenimento da parte del Questore di Gorizia) alla data del 23 dicembre 2024, perché, a mente dell'art. art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, alla data del 13 dicembre 2024, in cui il competente Tribunale di Trieste ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione in data 8 novembre 2024 della Commissione territoriale (che ha dichiarato manifestamente infondata la richiesta di protezione internazionale del I F.A. 11, vanno aggiunti ulteriori dieci giorni per note e repliche;
c) alla data del 23 dicembre 2024, quindi, la convalida per 60 giorni (dal 2 novembre 2024 al 1° gennaio 2025) del (secondo) provvedimento di trattenimento 6 del Questore di Gorizia (2 novembre 2024), adottata il 5 novembre 2024 dal Tribunale di Trieste - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 6, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, deve reputarsi perenta, riprendendo vita il titolo costituito dal primo trattenimento del 10 ottobre 2024; d) aggiungendo il precisato periodo di sospensione, dal 2 novembre 2024 al 23 dicembre 2024 (per 52 giorni complessivi), dei termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si perviene, con decorrenza dal 10 gennaio 2025 (data in cui spirava periodo dei tre mesi iniziali di permanenza dello straniero presso il Centro goriziano), alla data del 3 marzo 2025. La richiesta di Proroga del (primo) trattenimento disposto dal Questore di Vicenza in data 10 ottobre 2024 risulta pacificamente avanzata dalla Questura di Trapani in data 12 marzo 2025, nove giorni dopo lo scadere dei tre mesi + 52 giorni di sospensione. Non vi è dubbio, pertanto, che la suddetta richiesta debba considerarsi tardiva, così come, a fortiori, l'ordinanza di proroga emessa dal Giudice di pace di Trapani, in carenza di potere, il 14 marzo 2025. Per completezza, va aggiunto che il ricorso è fondato anche laddove deduce la carenza di motivazione dell'ordinanza suddetta, in quanto essa si limita a dare atto della richiesta di proroga e dell'esistenza di una memoria difensiva senza esprimere alcuna valutazione sulla effettiva sussistenza dei presupposti dell'una e sulla eventuale fondatezza dei rilievi difensivi articolati nell'altra. Da tanto consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 7. Vero è che questa Sezione, con ordinanza n. 4308 emessa in data 31 gennaio 2025, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che la Corte dì cassazione giudichi in camera di consigliò sui motivi di ricorso e sulle richieste del Procuratore Generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell'autorità giudiziaria l'individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la .decisione, in relazione agli articoli 3, 24, 111 primo e secondo comma, 117 Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 6 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 7 8. Tuttavia, nel caso in esame, si ritiene che la manifesta fondatezza del ricorso, condivisa dalla Procura generale, consenta al Collegio di pronunciarsi su di esso senza attendere la decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata. Segue la formula di oscuramento come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2025 Il Consigliere estensore