Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2025, n. 12237
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Sentenza 27 marzo 2025

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In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il trattenimento cd. "secondario" del cittadino irregolare in attesa di espulsione, già trattenuto presso il CPR, che abbia presentato domanda di protezione internazionale, disposto dal questore ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, volto a ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo; b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento, ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 2378 del 2024, Rv. 669958-01). (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto del giudice di pace di proroga per ulteriori 90 giorni del provvedimento di trattenimento, in quanto tardivo, per effetto del diniego della sospensiva giurisdizionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2025, n. 12237
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12237
    Data del deposito : 27 marzo 2025

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