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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 27/01/2026, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1129/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TATO' GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 295/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Telese Terme - Telese Terme 82037 Telese Terme BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23197493 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 292/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, con ricorso notificato in data 7 gennaio 2025 al Comune di Telese Terme ed alla società AR S.r.l ,ha impugnato l'invito al pagamento n. 23197493 emesso da AR S.r.l. – Società Unipersonale- CF 02971560046 ,per conto del Comune di Telese Terme, afferente a IMU 2016 per un importo complessivo di euro 135.39, notificato al ricorrente in data 13/11/2024.
Sostiene il ricorrente che la pretesa creditoria è illegittima per i seguenti motivi:
1.nullità del sollecito di pagamento impugnato per difetto di sottoscrizione;
2.omessa notifica dell'atto presupposto e eccezione di prescrizione.
L'atto che si impugna con il presente ricorso sarebbe il primo atto con il quale il ricorrente è venuto a conoscenza della relativa pretesa creditoria.
Il ricorrente non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto al Sollecito di pagamento impugnato.
L'omessa notifica dell'atto presupposto renderebbe illegittimo il sollecito di pagamento impugnato.
Il ricorrente, pertanto, eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa IMU 2016 per il decorso del relativo termine quinquennale.
Infatti, il sollecito di pagamento impugnato è stato “notificato” al ricorrente in data 13 novembre 2024 quindi ben oltre il termine quinquennale di prescrizione dell'IMU 2016 .
Per i motivi esposti,il ricorrente chiede di riconoscere l'illegittimità del sollecito di pagamento impugnato, e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'atto medesimo . Chiede di condannare parte resistente alle competenze, alle spese del giudizio ed al rimborso del contributo unificato tributario, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
La società Area s.r.l. con memorie depositate in data 27.2.2025 si costituisce in giudizio contestando le doglianze proposte nel ricorso e chiedendo:
dichiarare inammissibili le doglianze relative al merito della pretesa creditoria e che non hanno ad oggetto esclusivamente vizi formali propri dell'atto impugnato con la pronuncia di ogni consequenziale provvedimento. NEL MERITO. In via principale,respingere le domande ex adverso formulate tutte e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento opposto;
In via subordinata,nella non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze ex adverso proposte relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad Società_1 s.r. l., accertare l'assenza di responsabilità di Area. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c..
All'udienza odierna, il ricorso è stato esaminato, discusso e trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda l'impugnativa dell'invito al pagamento n. 23197493 emesso da AR S.r.l. – Società
Unipersonale- CF 02971560046 [cfr. doc. 2] per conto del Comune di Telese Terme afferente a IMU 2016 per un importo complessivo di euro 135.39 e notificato al ricorrente in data 13/11/2024.
Sostiene il ricorrente che la relativa pretesa creditoria è illegittima per i seguenti motivi:
1.nullità del sollecito di pagamento impugnato per difetto di sottoscrizione
2.omessa notifica dell'atto presupposto e eccezione di prescrizione.
Per il principio della ragione più liquida,correlato all'esigenza di garantire l'economia processuale e la celerità del giudizio ,si ritiene di dover esaminare innazitutto l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria.
La doglianza è fondata.
Ed in vero,come osservato dal ricorrente ,il sollecito di pagamento impugnato è stato “notificato” al ricorrente in data 13 novembre 2024 quindi ben oltre il termine quinquennale di prescrizione dell'IMU 2016 .
Il ricorrente sostiene che non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto al Sollecito di pagamento impugnato.
Al riguardo, giova rilevare che la resistente pur asserendo la notifica di un avviso di accertamento presupposto al sollecito impugnato ,non fornisce alcuna documentazione idonea a provare tale notifica.
Ciò stante come evidenziato dal ricorrente,l'omessa notifica dell'atto presupposto rende illegittimo il sollecito di pagamento impugnato in ragione dell'intervenuta prescrizione della pretesa IMU 2016 per il decorso del relativo termine quinquennale.
Per le ragioni che precedono,asorbiti gli altri motivi,il ricorso va accolto e, per l'effetto va annullato il sollecito di pagamento impugnato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il sollecito di pagamento impugnato. Condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in 200 euro oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario. Roma, 14 gennaio 2026 Il Giudice
GA AT
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TATO' GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 295/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Telese Terme - Telese Terme 82037 Telese Terme BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 23197493 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 292/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, con ricorso notificato in data 7 gennaio 2025 al Comune di Telese Terme ed alla società AR S.r.l ,ha impugnato l'invito al pagamento n. 23197493 emesso da AR S.r.l. – Società Unipersonale- CF 02971560046 ,per conto del Comune di Telese Terme, afferente a IMU 2016 per un importo complessivo di euro 135.39, notificato al ricorrente in data 13/11/2024.
Sostiene il ricorrente che la pretesa creditoria è illegittima per i seguenti motivi:
1.nullità del sollecito di pagamento impugnato per difetto di sottoscrizione;
2.omessa notifica dell'atto presupposto e eccezione di prescrizione.
L'atto che si impugna con il presente ricorso sarebbe il primo atto con il quale il ricorrente è venuto a conoscenza della relativa pretesa creditoria.
Il ricorrente non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto al Sollecito di pagamento impugnato.
L'omessa notifica dell'atto presupposto renderebbe illegittimo il sollecito di pagamento impugnato.
Il ricorrente, pertanto, eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa IMU 2016 per il decorso del relativo termine quinquennale.
Infatti, il sollecito di pagamento impugnato è stato “notificato” al ricorrente in data 13 novembre 2024 quindi ben oltre il termine quinquennale di prescrizione dell'IMU 2016 .
Per i motivi esposti,il ricorrente chiede di riconoscere l'illegittimità del sollecito di pagamento impugnato, e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'atto medesimo . Chiede di condannare parte resistente alle competenze, alle spese del giudizio ed al rimborso del contributo unificato tributario, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
La società Area s.r.l. con memorie depositate in data 27.2.2025 si costituisce in giudizio contestando le doglianze proposte nel ricorso e chiedendo:
dichiarare inammissibili le doglianze relative al merito della pretesa creditoria e che non hanno ad oggetto esclusivamente vizi formali propri dell'atto impugnato con la pronuncia di ogni consequenziale provvedimento. NEL MERITO. In via principale,respingere le domande ex adverso formulate tutte e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento opposto;
In via subordinata,nella non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze ex adverso proposte relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad Società_1 s.r. l., accertare l'assenza di responsabilità di Area. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c..
All'udienza odierna, il ricorso è stato esaminato, discusso e trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda l'impugnativa dell'invito al pagamento n. 23197493 emesso da AR S.r.l. – Società
Unipersonale- CF 02971560046 [cfr. doc. 2] per conto del Comune di Telese Terme afferente a IMU 2016 per un importo complessivo di euro 135.39 e notificato al ricorrente in data 13/11/2024.
Sostiene il ricorrente che la relativa pretesa creditoria è illegittima per i seguenti motivi:
1.nullità del sollecito di pagamento impugnato per difetto di sottoscrizione
2.omessa notifica dell'atto presupposto e eccezione di prescrizione.
Per il principio della ragione più liquida,correlato all'esigenza di garantire l'economia processuale e la celerità del giudizio ,si ritiene di dover esaminare innazitutto l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria.
La doglianza è fondata.
Ed in vero,come osservato dal ricorrente ,il sollecito di pagamento impugnato è stato “notificato” al ricorrente in data 13 novembre 2024 quindi ben oltre il termine quinquennale di prescrizione dell'IMU 2016 .
Il ricorrente sostiene che non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento presupposto al Sollecito di pagamento impugnato.
Al riguardo, giova rilevare che la resistente pur asserendo la notifica di un avviso di accertamento presupposto al sollecito impugnato ,non fornisce alcuna documentazione idonea a provare tale notifica.
Ciò stante come evidenziato dal ricorrente,l'omessa notifica dell'atto presupposto rende illegittimo il sollecito di pagamento impugnato in ragione dell'intervenuta prescrizione della pretesa IMU 2016 per il decorso del relativo termine quinquennale.
Per le ragioni che precedono,asorbiti gli altri motivi,il ricorso va accolto e, per l'effetto va annullato il sollecito di pagamento impugnato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il sollecito di pagamento impugnato. Condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in 200 euro oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario. Roma, 14 gennaio 2026 Il Giudice
GA AT