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Articolo 3 della Legge 14 dicembre 1955, n. 1290
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Legge 14 dicembre 1955, n. 1290
Articolo 3 della Legge 14 dicembre 1955, n. 1290
Versione
8 gennaio 1956
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1956
Vedi fonte istituzionale
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