TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12081 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 25/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 29139 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ANGIARI PATRIZIA, giusta Parte_1
delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
AZ ST, unitamente all'avv. PIETRANTUONO ALESSIA, giusta delega in calce alla memoria difensiva
CONVENUTO
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 26/07/2024, , premesso di lavorare Parte_1 alle dipendenze dell' dal 1.3.2006 con qualifica di Controparte_1
cuoco, inquadrato al IV livello CCNL Commercio e, a partire dal 1.9.2022, livello
3A del CCNL ANINSEI per i dipendenti del settore delle scuole non statali, assegnato alla scuola materna “la casa dei bimbi”, ha impugnato la sanzione 1 disciplinare della sospensione per 6 giorni irrogatagli dalla datrice di lavoro a seguito di contestazione disciplinare del 18.3.2024 avente ad oggetto presunte negligenze consistite (i) nell'essersi tardivamente avveduto (soltanto in data 26 febbraio 2024, come da lui segnalato alla direzione della Scuola) della presenza di un allergene (amido di mais) nel lievito per dolci, poi utilizzato per quattro volte nella preparazione delle pietanze destinate ai bambini, pur avendo ricevuto il precedente 5 febbraio la dieta speciale per il bambino allergico, tra l'altro, anche a mais, ed altresì (ii) nell'aver segnalato tardivamente (in data 12 marzo 2024) che le mozzarelle che dovevano essere utilizzate il giorno successivo per la preparazione della pizza prevista nel menu erano scadute, con conseguente perdita economica e necessità di modificare il menu, contestando anche la recidiva rispetto a pregresse sanzioni.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha dedotto: che nel corso dell'ultimo anno, a seguito di sue iniziative di modifica dei menu per i quali è stato anche sanzionato, la scuola gli ha imposto, con apposito ordine di servizio, di limitarsi a preparare i menu stabiliti dalla direzione con l'accordo della pediatra, senza apportarvi alcuna modifica non autorizzata;
che in occasione dell'episodio del febbraio 2024, egli si è limitato ad eseguire il menu appositamente stabilito per il bambino con allergie dalla pediatra, dr.sa a lui comunicato in data Per_1
5.2.2024, nel quale era espressamente previso il ciambellone, con l'unica raccomandazione di utilizzare , senza alcuna limitazione in relazione Parte_2 al lievito;
che il ciambellone è stato servito al bambino in due sole occasioni e non in quattro e, subito dopo, avvedutosi dell'errore della pediatra, ha provveduto ad avvisare la direzione per sollecitare la modifica del menu;
che, in occasione dell'episodio occorso a marzo 2024, l'inutilizzabilità della mozzarella a disposizione per la giornata del 13 marzo è dipesa dalla circostanza che lo scarico del prodotto è avvenuto in largo anticipo rispetto ai consueti 3 gg. precedenti - in data 7 marzo per il 13 marzo, malgrado la notoria breve scadenza del prodotto – essendo il deperimento della merce quindi addebitabile all'ufficio che ha eseguito l'ordine e alla figura incaricata del controllo della merce e della verifica dei lotti, i.e.
l'economa, sig.ra che avrebbe immediatamente dovuto segnalare, all'arrivo, CP_2
l'inutilizzabilità della perché in scadenza al 13 marzo, facendo il reso e Parte_3
2 riordinando uno scarico più ravvicinato;
che, proprio grazie alla sua tempestiva segnalazione, la direzione ha ordinato mozzarella non scaduta, così consentendo alla scuola di servire la pizza e mantenere invariato il menu;
che non può essere contestata la recidiva per le sanzioni del 31.1.2024 e del 12.3.2024, atteso che alla data della contestazione erano sospese per impugnazione dinanzi all'Ispettorato del
Lavoro; che, in qualità di cuoco unico, è sottoposto ad un notevole carico di lavoro.
Assumendo quindi l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento in relazione agli episodi contestati, avendo ottemperato a tutti i suoi doveri e compiti diligentemente, ed assumendo altresì la sproporzione della massima sanzione conservativa adottata, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro, affinché, accertata l'illegittimità della sanzione, sia condannata alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute.
Si è costituita la datrice di lavoro contestando Controparte_1
l'avversa impugnativa, affermando la piena legittimità della sanzione irrogata, evidenziando che, contrariamene a quanto affermato in ricorso: il ricorrente è responsabile dell'approvvigionamento e della conservazione delle derrate alimentari e del controllo e registrazione delle materie prime al momento della consegna, essendo anche responsabile HACCP, come dallo stesso recentemente riconosciuto in occasione di un incontro con il sindacato richiesto proprio dal lavoratore, pur avendo poi perpetrato le inadempienze, essendo stato nuovamente sanzionato in data 8.10.2024 per aver nuovamente utilizzato un allergene vietato nella preparazione di un dolce e con provvedimento del 6.11.2024 per aver lasciato fuori dal frigo dei prodotti surgelati, così causandone il deperimento (provvedimenti Con entrambi impugnati dinanzi all' ); che in data 1.2.2024 il ricorrente aveva seguito un corso di formazione sull'approvvigionamento e la verifica delle forniture;
che la sig.ra è responsabile solo degli ordini per la parte amministrativa e CP_2
contabile, non avendo competenza sulla conservazione dei cibi;
che il ricorrente si era già reso responsabile di inadempienze;
che il carico di lavoro del ricorrente è in linea con la gestione delle piccole scuole, essendo egli un lavoratore full-time, che si avvale anche di un secondo cuoco part-time e di personale ausiliario di cucina, come dimostrato dal fatto che durante l'assenza per malattia del ricorrente, è stato sostituito efficacemente da una cuoca part-time; che il ricorrente già in passato 3 aveva ricevuto sanzioni, segnatamente in data 7 luglio 2023, 31 gennaio 2024 e 13 marzo 2024, essendo sospesa solo una delle sanzioni in quanto pendente l'arbitrato davanti all'Ispettorato del Lavoro, mentre le altre due sanzioni sono state già confermate dal collegio arbitrale, venendo solo rideterminata la sanzione.
Assumendo quindi la legittimità della sanzione irrogata, del tutto proporzionata alla gravità delle infrazioni, anche considerata la recidiva in analoghe inadempienze, ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, per la rideterminazione della sanzione come mera riduzione dei giorni di sospensione.
Escussi alcuni testimoni, con le note autorizzate, la parte convenuta ha dato atto dell'intervenuto licenziamento del ricorrente nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, evidenziando che la sanzione impugnata non è mai stata posta in esecuzione, con conseguente venir meno di ogni interesse all'annullamento della sanzione. Ha quindi concluso, in via principale, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con nota depositata il 24.11.2025 anche la parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto licenziamento e della non esecuzione della sanzione, aderendo alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, le parti hanno reiterato la concorde richiesta, avendo la parte ricorrente anche evidenziato che il licenziamento non è stato impugnato. La causa è stata quindi decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito del licenziamento del ricorrente, rimasto inoppugnato, e considerata altresì la mancata esecuzione del provvedimento di sospensione disciplinare, è senz'altro venuto meno ogni interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
Può quindi trovare accoglimento la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, siccome concordemente richiesto dalle parti e comunque giustificato tenuto conto della
4 particolare controvertibilità della questione scrutinata, alla luce degli elementi acquisiti al processo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 26/07/2024, così provvede: Parte_1
1. - Dichiara cessata la materia del contendere;
2. - Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice
5